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AS 2024 466

Ordinanza sull’assicurazione per l’invalidità (OAI)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 17 gennaio 19611 sull’assicurazione per l’invalidità è modificata come segue:

Art. 1bis Aliquota dei contributi1 Nei limiti della tavola scalare giusta gli articoli 16 e 21 OAVS2, i contributi sono calcolati come segue: Reddito annuo dell’attività lucrativa Tasso del contributo in percentuale del reddito dell’attività lucrativa di almeno fr. ma inferiore a fr. 10 100 17 600 0,752 17 600 23 000 0,769 23 000 25 500 0,786 25 500 28 000 0,804 28 000 30 500 0,821 30 500 33 000 0,838 33 000 35 500 0,873 35 500 38 000 0,907 38 000 40 500 0,942 40 500 43 000 0,977 43 000 45 500 1,011 45 500 48 000 1,046 48 000 50 500 1,098 50 500 53 000 1,149 53 000 55 500 1,201 55 500 58 000 1,253 58 000 60 500 1,305 2 Le persone che non esercitano un’attività lucrativa versano un contributo da 70 a 3500 franchi annui. Gli articoli 28–30 OAVS si applicano per analogia.

Art. 39f Importo del contributo per l’assistenza1 Il contributo per l’assistenza ammonta a 35.30 franchi all’ora.2 Se le prestazioni di aiuto necessarie negli ambiti di cui all’articolo 39c lettere e–g richiedono qualifiche particolari dell’assistente, il contributo per l’assistenza ammonta a 52.95 franchi all’ora.3 L’ufficio AI stabilisce il contributo per l’assistenza per il servizio notturno in modo forfettario, in base all’intensità delle prestazioni di aiuto da fornire. L’importo massimo del contributo ammonta a 169.10 franchi per notte.4 Per l’adeguamento degli importi di cui ai capoversi 1–3 all’evoluzione dei prezzi e dei salari è applicabile per analogia l’articolo 33ter LAVS3.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

28 agosto 2024

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola Amherd
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

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