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AS 2024 5

Ordinanza
dell’Agenzia svizzera per la promozione dell’innovazione sul suo personale
(Ordinanza sul personale di Innosuisse)
Modifica del 22 agosto 2023

Preambolo

Il consiglio d’amministrazione dell’Agenzia svizzera per la promozione dell’innovazione (Innosuisse)

ordina:

I

L’ordinanza del 20 settembre 20171 sul personale di Innosuisse è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 1, 1bis e 2

1 Le competenze in materia di costituzione, modifica e risoluzione dei rapporti di lavoro del direttore, degli altri membri della direzione e del restante personale di Innosuisse sono disciplinate negli articoli 7 capoverso 1 lettere h e i e 8 capoverso 2 lettera h LASPI.

1bis Se la LASPI e la presente ordinanza non dispongono altrimenti, tutte le altre decisioni del datore di lavoro competono:

  • a. al presidente del consiglio d’amministrazione, se concernono i rapporti di lavoro con il direttore;

  • b. congiuntamente al presidente del consiglio d’amministrazione e al direttore, se concernono i rapporti di lavoro con il direttore supplente e gli altri membri della direzione;

  • c. congiuntamente al direttore e al responsabile del servizio del personale, d’intesa con il responsabile dell’unità interessata, se concernono i rapporti di lavoro con il restante personale.

2 Abrogato

Art. 4 cpv. 1, 4bis, 5, 6 e 7

1 Per finalità legate alla gestione del personale, Innosuisse può trattare dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione di candidati nonché di impiegati e di ex impiegati.

4bis Per quanto necessario, Innosuisse gestisce sistemi d’informazione propri per il reclutamento di dipendenti, per i dossier del personale, per la gestione dei dati del personale e per il controllo della gestione del personale.

5 Al trattamento dei dati personali di candidati, impiegati ed ex impiegati di Innosuisse si applicano per analogia, fatti salvi i capoversi 6 e 7, le disposizioni dell’ordinanza del 22 novembre 20172 sulla protezione dei dati personali del personale federale (OPDPers), eccettuati l’articolo 34 capoversi 3 e 4, l’articolo 35, l’articolo 40 capoverso 3 e i capitoli 6 e 7 OPDPers.

6 Per le responsabilità, le competenze e i diritti di trattamento relativi ai sistemi d’informazione di Innosuisse di cui al capoverso 4bis, in deroga all’OPDPers vale quanto segue:

  • a. Innosuisse è responsabile dei sistemi d’informazione di cui al capoverso 4bis. Concede i diritti di accesso su richiesta del servizio del personale;

  • b. Innosuisse svolge i compiti dei dipartimenti, dell’Ufficio federale del personale (UFPER) e delle unità amministrative;

  • c. il servizio del personale di Innosuisse svolge i compiti dei servizi del personale e dei centri di prestazione di servizi in materia di personale;

  • d. il Centro di competenza Risorse umane dell’UFPER, i settori specialistici dell’UFPER, i centri di prestazione di servizi in materia di personale e l’Ufficio federale dell’informatica e della telecomunicazione (UFIT) non detengono diritti di trattamento relativi ai sistemi d’informazione di Innosuisse per la gestione dei dati del personale e per il controllo della gestione del personale; anziché dall’UFIT, i diritti per il settore contabile di Innosuisse sono detenuti dal servizio informatico di Innosuisse.

7 In deroga agli articoli 34 capoverso 1 e 42a OPDPers, non sono trasmessi dati personali degni di particolare protezione dai sistemi d’informazione di Innosuisse di cui al capoverso 4bis ad altri sistemi d’informazione.

Art. 8, rubrica, nonché cpv. 1 e 3

Valutazione delle funzioni (fissazione della classe di stipendio)

1 Le valutazioni delle funzioni competono:

  • a. al consiglio d’amministrazione, su proposta del direttore, se concernono le funzioni della direzione;

  • b. alla direzione, se concernono le restanti funzioni.

3 Abrogato

Art. 10 cpv. 2 e 3

2 Il presidente del consiglio d’amministrazione fissa lo stipendio iniziale dei restanti membri della direzione congiuntamente al direttore.

3 Il direttore fissa gli stipendi iniziali del restante personale congiuntamente al responsabile del servizio del personale, d’intesa con il responsabile dell’unità interessata.

Art. 11 Compensazione del rincaro

Il consiglio d’amministrazione decide ogni anno se concedere una compensazione del rincaro. La compensazione del rincaro per il personale federale stabilita dal Consiglio federale costituisce il tetto massimo.

Art. 12 cpv. 3

Abrogato

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2024.

22 agosto 2023

In nome del consiglio d’amministrazione di Innosuisse:

Il presidente, André Kudelski

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