La presente Convenzione deve essere interpretata, per quanto possibile, in modo compatibile con gli altri trattati in vigore per gli Stati contraenti, conclusi prima o dopo la presente Convenzione.
La presente Convenzione non pregiudica l’applicazione, da parte di uno Stato contraente, di un trattato concluso prima o dopo la presente Convenzione, qualora nessuna delle parti risieda in uno Stato contraente che non è parte del trattato.
La presente Convenzione non pregiudica l’applicazione, da parte di uno Stato contraente, di un trattato concluso prima dell’entrata in vigore della presente Convenzione in quello Stato contraente, qualora l’applicazione della presente Convenzione sia incompatibile con gli obblighi di tale Stato nei confronti di uno Stato non contraente. Il presente paragrafo si applica anche ai trattati che rivedono o sostituiscono un trattato concluso prima dell’entrata in vigore della presente Convenzione in tale Stato contraente, salvo che la revisione o la sostituzione crei nuove incompatibilità con la presente Convenzione.
La presente Convenzione non pregiudica l’applicazione, da parte di uno Stato contraente, di un trattato concluso prima o dopo la presente Convenzione per ottenere il riconoscimento o l’esecuzione di una decisione resa da un giudice di uno Stato contraente che è parte di quel trattato. Tuttavia la decisione non può essere riconosciuta o eseguita in misura minore rispetto a quanto disposto dalla presente Convenzione.
La presente Convenzione non pregiudica l’applicazione, da parte di uno Stato contraente, di un trattato che disciplina la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in una materia specifica, anche se è stato concluso dopo la presente Convenzione e se tutti gli Stati interessati sono parti della presente Convenzione. Questo paragrafo si applica solo se lo Stato contraente ha formulato una dichiarazione relativa al trattato ai sensi di questo paragrafo. In caso di dichiarazione, gli altri Stati contraenti non sono tenuti ad applicare la presente Convenzione a quella materia particolare nella misura in cui sussistano incompatibilità, qualora un accordo di scelta del foro esclusivo designi i giudici, o uno o più giudici specifici, dello Stato contraente che ha formulato la dichiarazione.
La presente Convenzione non pregiudica l’applicazione delle norme di un’organizzazione regionale di integrazione economica che è parte della presente Convenzione, adottate prima o dopo la presente Convenzione:
a) qualora nessuna delle parti risieda in uno Stato contraente che non è uno Stato membro dell’organizzazione regionale di integrazione economica;
b) per quanto concerne il riconoscimento o l’esecuzione di decisioni tra Stati membri dell’organizzazione regionale di integrazione economica.