AS 2024 611
Ordinanza del DFI
sugli elenchi degli stupefacenti, delle sostanze psicotrope, dei precursori e dei coadiuvanti chimici
(Ordinanza del DFI sugli elenchi degli stupefacenti, OEStup-DFI)
(Ordinanza del DFI sugli elenchi degli stupefacenti, OEStup-DFI)
Preambolo
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI)
ordina:
I
L’allegato 6 dell’ordinanza del DFI del 30 maggio 20111 sugli elenchi degli stupefacenti è modificato secondo la versione qui annessa.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 5 novembre 2024 alle ore 10.002.
11 ottobre 2024 | Dipartimento federale dell’interno: Elisabeth Baume-Schneider |
(art. 2 cpv. 2)
Elenco e:
Materie prime e prodotti con presunti effetti simili agli stupefacenti
N. 303 e 314 Numero Designazione 303 Cannabinoidi sintetici 2Qualsiasi sostanza (tranne le sostanze controllate degli elenchi a, b, d e f) la cui struttura deriva da 6H-benzo(c)cromen-1-olo (6H-dibenzo(b,d)piran-1‑olo), indipendentemente dal grado di idrogenazione dell’anello benzenico non fenolico, per sostituzione:– sulle posizioni 3, 6 e 9 con qualsiasi gruppo alchilico. Queste strutture possono inoltre essere sostituite in uno o più dei seguenti modi:– su qualsiasi posizione in qualsiasi misura con gruppi alchilici, alcossi, alogeni e idrossilici.L’uso industriale e scientifico è escluso dalle misure di controllo. L’impiego privato non è escluso dalle misure di controllo. 314 Nitrometaqualone 2-metil-3-(2-metossi-4-nitrofenil)-4(3H)-quinazolinone L’uso industriale e scientifico è escluso dalle misure di controllo. L’impiego privato non è escluso dalle misure di controllo.