La presente legge disciplina l’attuazione del divieto di dissimulare il proprio viso (art. 10a Cost.).
La legge non si applica:
a. a bordo di aeromobili civili in Svizzera e all’estero;
b. nei locali che servono alle relazioni diplomatiche e consolari o che sono utilizzati per scopi ufficiali da beneficiari istituzionali di cui all’articolo 2 capoverso 1 della legge del 22 giugno 20073 sullo Stato ospite.