AS 2024 621
Ordinanza sull’indicazione dei prezzi (OIP)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza dell’11 dicembre 19781 sull’indicazione dei prezzi è modificata come segue:
Art. 16 cpv. 1 lett. a, cpv. 3 e 3bis1 Oltre al prezzo effettivamente da pagare il fornitore può indicare un prezzo comparativo se:a. ha effettivamente offerto la merce o la prestazione di servizio a questo prezzo comparativo (autocomparazione) nei seguenti intervalli di tempo:1. fino a immediatamente prima dell’indicazione del prezzo effettivamente da pagare, o2. per almeno 30 giorni consecutivi;3 Il prezzo comparativo di cui al capoverso 1 lettera a numero 1 e lettera b può essere indicato solo per la metà del periodo in cui è stato o sarà praticato, ma al massimo per due mesi. Il prezzo comparativo di cui al capoverso 1 lettera a numero 2 può essere indicato senza limiti di tempo e utilizzato per tutte le riduzioni di prezzo successive e consecutive.3bis Se il fornitore ritira temporaneamente merci o prestazioni di servizi dalla propria offerta e poi le mette nuovamente in vendita, può continuare a indicare l’ultimo prezzo comparativo praticato prima di tale ritiro secondo il capoverso 1 lettera a numero 2.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.
30 ottobre 2024 | In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Viola Amherd |