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AS 2024 649

Ordinanza
sugli emolumenti della Segreteria di Stato dell’economia nel campo dell’accreditamento
(Oemo-Acc)
(Oemo-Acc)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 10 marzo 20061 sugli emolumenti della Segreteria di Stato dell’economia nel campo dell’accreditamento è modificata come segue:

TitoloOrdinanza
sugli emolumenti del Servizio di accreditamento svizzero(OEm-Acc)

Sostituzione di un’espressioneIn tutta l’ordinanza «SECO» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «SAS».

Art. 1 cpv. 11 La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per le decisioni e le prestazioni del Servizio di accreditamento svizzero (SAS).

Art. 6 Emolumenti secondo il tempo impiegatoLa tariffa dell’emolumento per un’ora di lavoro ammonta a:franchia. per il personale del settore amministrativo140.–b. per i periti principali del settore accreditamento235.–

Art. 8 Emolumento annuo1 Per i lavori amministrativi ricorrenti annualmente in favore degli organismi accreditati il SAS riscuote ogni anno un emolumento, segnatamente per:a. l’aggiornamento dell’incartamento degli organismi accreditati;b. la rappresentanza degli interessi degli organismi accreditati in Svizzera e all’estero;c. il sostegno e l’informazione degli organismi accreditati.2 Ammontare dell’emolumento annuo per:franchia. i laboratori di prova tipo A2400.–b. i laboratori di prova tipo B3100.–c. i laboratori di prova tipo C3800.–d. i laboratori di taratura2400.–e. i laboratori medici tipo A2400.–f. i laboratori medici tipo B3100.–g. i laboratori medici tipo C3800.–h. i produttori di materiali di riferimento3800.–i. gli organizzatori di prove valutative interlaboratorio tipo A3100.–j. gli organizzatori di prove valutative interlaboratorio tipo B3800.–k. gli organismi di ispezione3800.–l. gli organismi di certificazione di sistemi di gestione3800.– e per ciascun certificato valido supplementare dell’organismo di certificazione di sistemi di gestione10.–m. l’organismi di certificazione di persone3800.–n. gli organismi di certificazione di prodotti, processi e servizi3800.–o. le biobanche3800.–p. gli organismi di validazione e verifica3800.–3 Se un organismo accreditato dispone di diversi sedi, è riscosso un emolumento annuo di 500 franchi per ogni sede aggiuntiva.4 Se l’accreditamento viene sospeso ai sensi dell’articolo 21 dell’ordinanza del 17 giugno 19962 sull’accreditamento e sulla designazione (OAccD), gli emolumenti annuali sono fatturati integralmente.5 In caso di rinuncia di un organismo all’accreditamento o di revoca dell’accreditamento gli emolumenti per l’anno corrente sono riscossi pro rata temporis. Devono essere pagati entro 60 giorni dalla rinuncia dell’accreditamento o dal passaggio in giudicato della revoca.

Art. 8a Adeguamento degli emolumenti e dei tipi di accreditamento1 Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca può adeguare, all’inizio dell’anno successivo, gli emolumenti di cui agli articoli 6, 7 e 8 all’indice nazionale dei prezzi al consumo, a condizione che questi ultimi abbiano subìto un rincaro di almeno il 5 per cento dall’ultimo adeguamento. 2 Può adeguare i tipi di accreditamento elencati all’articolo 8 capoverso 2 ai tipi di accreditamento elencati nell’allegato 2 OAccD3 e fissare gli emolumenti annui per i nuovi tipi di accreditamento.

II

Gli allegati 2 e 4 dell’ordinanza del 17 giugno 19964 sull’accreditamento e sulla designazione (OAccD) sono sostituiti secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

23 ottobre 2024

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola Amherd
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

(art. 7 cpv. 1)

Requisiti internazionali applicabili agli organismi di valutazione della conformità5

  • a. SN EN ISO/IEC 17025, Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e taratura;

  • b. SN EN ISO 15189, Laboratori medici – Requisiti riguardanti la qualità e la competenza;

  • c. SN EN ISO 17034, Requisiti generali per la competenza dei produttori di materiali di riferimento;

  • d. SN EN ISO/IEC 17043, Valutazione della conformità – Requisiti generali per la competenza degli organizzatori di prove valutative interlaboratorio;

  • e. SN EN ISO/IEC 17020, Valutazione della conformità – Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni;

  • f. SN EN ISO/IEC 17021-1, Valutazione della conformità – Requisiti per gli organismi che forniscono audit e certificazione di sistemi di gestione;

  • g. SN EN ISO/IEC 17024, Valutazione della conformità – Requisiti generali per organismi che eseguono la certificazione di persone;

  • h. SN EN ISO/IEC 17065, Valutazione della conformità – Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi;

  • i. SN EN ISO 20387, Biotecnologie – Biobanking – Requisiti generali per il biobanking;

  • j. SN EN ISO/IEC 17029, Valutazione della conformità – Principi e requisiti generali per gli organismi di validazione e verifica.

(cifra II)

(art. 16)

Sigle di accreditamento

Le seguenti sigle di accreditamento possono essere utilizzate sia nella versione rossa che nera.

  • a. Sigla dei laboratori di prova accreditati («Swiss Testing Service» [STS])

  • b. Sigla dei laboratori di taratura accreditati («Swiss Calibration Service» [SCS])

  • c. Sigla dei laboratori medici accreditati («Swiss Medical Testing Service» [SMTS])

  • d. Sigla dei produttori di materiale di riferimento accreditati («Swiss Reference Material Service» [SRMS])

  • e. Sigla degli organizzatori di prove valutative interlaboratorio accreditati («Swiss Proficiency Testing Service» [SPTS])

  • f. Sigla degli organismi di ispezione accreditati («Swiss Inspection Service» [SIS])

  • g. Sigla degli organismi accreditati di certificazione di sistemi di gestione («Swiss Certification Service for Managementsystems» [SCESm])

  • h. Sigla degli organismi accreditati di certificazione di persone («Swiss Certification Service for Persons» [SCESe])

  • i. Sigla degli organismi accreditati di certificazione di prodotti, processi e servizi («Swiss Certification Service for Products, Processes and Services» [SCESp])

  • j. Sigla delle biobanche accreditate («Swiss Biobanking Service» [SBBS])

  • k. Sigla degli organismi di validazione e verifica accreditati («Swiss Validation and Verification Service» [SVVS])

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