AS 2024 672
Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell’agricoltura (OMSt)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 2 novembre 20221 sui miglioramenti strutturali è modificata come segue:
Sostituzione di espressioniIn tutta l’ordinanza «sistema d’informazione sui miglioramenti strutturali» e «sistema d’informazione sui miglioramenti strutturali dell’UFAG» sono sostituiti con «sistema d’informazione secondo l’articolo 17 OSIAgr2».
Art. 5 cpv. 33 Se vengono concessi contributi ad affittuari, deve essere concluso un contratto d’affitto di almeno 20 anni. Per i provvedimenti di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettera c numero 1 deve essere concluso un contratto d’affitto con una durata residua di 10 anni. Il contratto d’affitto va annotato nel registro fondiario se non è parte integrante del contratto di diritto di superficie.
Art. 6 cpv. 33 Nel caso di provvedimenti collettivi che non rientrano nel capoverso 2, almeno due aziende agricole o due aziende dell’ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale devono comprovare dimensioni dell’azienda di 1,00 USM ciascuna.
Art. 9 cpv. 1, frase introduttiva e 3 1 Per i seguenti provvedimenti sono concessi aiuti finanziari soltanto se, al momento della pubblicazione della domanda, nessuna piccola azienda direttamente interessata nella zona d’attività determinante sul piano economico è disposta ed è in grado di adempiere in modo equivalente il compito previsto:3 Le piccole aziende direttamente interessate nella zona d’attività determinante sul piano economico possono fare opposizione contro il cofinanziamento statale presso il servizio cantonale competente.
Art. 14 cpv. 1 lett. d1 Sono concessi aiuti finanziari per i seguenti provvedimenti:d. infrastrutture di base nello spazio rurale: approvvigionamento idrico ed elettrico nonché collegamenti del servizio universale in luoghi non serviti da una tecnica di telecomunicazione.
Art. 18 cpv. 1 e 51 I provvedimenti sono sostenuti se vanno a beneficio di aziende agricole, aziende d’estivazione, aziende produttrici di funghi, germogli e prodotti simili, aziende dell’ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale, aziende dedite alla pesca professionale o aziende di acquacoltura.5 Occorre applicare la norma SIA 406:2024 «Contenuto e svolgimento dei miglioramenti strutturali nel settore del genio rurale»3.
Art. 23 cpv. 1 lett. d e 2 lett. f1 Oltre ai costi di cui all’articolo 10 sono computabili:d. i premi di assicurazioni di responsabilità civile del committente e per i lavori di costruzione.2 Non sono computabili in particolare:f. le spese amministrative, i gettoni di presenza, i premi d’assicurazione, tranne quelli di cui al capoverso 1 lettera d, e gli interessi;
Art. 29 cpv. 1, 2 lett. e ed f nonché 31 Sono considerati provvedimenti individuali quelli che sono realizzati da almeno un’azienda agricola e che servono per la produzione nonché la valorizzazione di prodotti della produzione vegetale e della detenzione di animali da reddito.2 Sono concessi aiuti finanziari per provvedimenti individuali ai gestori di aziende agricole, aziende dell’ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale e di aziende produttrici di funghi, germogli e prodotti simili per:e. provvedimenti edilizi o installazioni per la produzione di prodotti dell’acquacoltura, alghe, insetti e altri organismi viventi che non sono prodotti valorizzabili dell’agricoltura e che servono per l’alimentazione umana o animale;f. la costruzione o l’acquisto sul libero mercato di edifici e impianti per la valorizzazione della biomassa.3 Ai pescatori professionisti e alle aziende di acquacoltura sono concessi aiuti finanziari quali provvedimenti individuali per provvedimenti edilizi o installazioni per una detenzione rispettosa delle esigenze degli animali, nonché per la trasformazione, lo stoccaggio e la commercializzazione dei propri prodotti.
Art. 30 cpv. 1, 2 lett. c e 41 Sono considerati provvedimenti collettivi quelli realizzati da più aziende e che non servono per la produzione di prodotti della produzione vegetale e della detenzione di animali da reddito. I progetti di aziende d’estivazione e piccole aziende artigianali sono considerati provvedimenti collettivi.2 Sono concessi aiuti finanziari per provvedimenti collettivi ai gestori di almeno due aziende, siano esse agricole o aziende dell’ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale o aziende produttrici di funghi, germogli e prodotti simili per:c. la costruzione o l’acquisto sul libero mercato di edifici e impianti per la valorizzazione della biomassa;4 Alle piccole aziende artigianali sono concessi solamente aiuti finanziari per provvedimenti di cui al capoverso 2 lettere a e d.
Art. 32 Sopportabilità dell’investimento e redditività dell’azienda nel caso di provvedimenti individuali1 Nel caso di provvedimenti individuali ai sensi dell’articolo 29 capoversi 1 e 2 il finanziamento e la sopportabilità dell’investimento previsto nonché la redditività dell’azienda devono essere dimostrati prima della concessione dell’aiuto finanziario. 2 Nel caso di investimenti di cui al capoverso 1 superiori a 500 000 franchi, il richiedente deve comprovare, con strumenti di pianificazione adatti, per un periodo di almeno cinque anni dopo la concessione degli aiuti finanziari, che la sopportabilità dell’investimento e la redditività dell’azienda sono date anche con future condizioni quadro economiche. Va eseguita anche una valutazione del rischio.
Art. 35 Condizioni supplementari per la trasformazione, lo stoccaggio o la commercializzazione di prodotti agricoli regionali1 Alle organizzazioni di produttori agricoli e alle piccole aziende artigianali sono concessi aiuti finanziari per provvedimenti di cui all’articolo 30 capoverso 2 lettera a se adempiono in via suppletiva le seguenti condizioni: a. l’organizzazione o l’azienda è un’impresa economicamente indipendente o un rapporto società madre-filiale a livello unico, fermo restando che tale rapporto, nel suo insieme, deve soddisfare le condizioni del presente articolo e che la società risultante dal rapporto beneficiaria del sostegno deve essere la proprietaria dell’immobile;b. i collaboratori dell’organizzazione o dell’azienda non superano un tasso di occupazione complessivo del 2000 per cento o la cifra d’affari complessiva non è superiore a 10 milioni di franchi;c. la cifra d’affari dell’organizzazione o dell’azienda proviene principalmente dalla trasformazione di materie prime agricole prodotte a livello regionale o dalla loro vendita. 2 Nell’ambito della loro attività le piccole aziende artigianali devono comprendere il primo livello di trasformazione di materie prime agricole.3 Le organizzazioni di produttori agricoli che, tramite affittuari, trasformano, stoccano o commercializzano materie prime agricole di produzione propria in impianti propri possono beneficiare di un sostegno se l’organizzazione di produttori e l’affittuario adempiono le condizioni del presente articolo.4 Una materia prima agricola è considerata regionale se è stata prodotta nel bacino d’impiego rilevante per l’azienda secondo la classificazione dei bacini d’impiego 20184 dell’Ufficio federale di statistica. Nel caso dei PSR il bacino è stabilito nella convenzione.
Art. 37 cpv. 2 e 42 Nel caso di sostegno di edifici esistenti mediante aliquote forfettarie di cui all’allegato 5, i contributi forfettari sono ridotti in modo adeguato. Nel caso di edifici già sostenuti in precedenza, dai contributi massimi viene dedotto almeno il contributo federale pro rata temporis di cui all’articolo 67 capoverso 5 lettera b.4 Non vengono concessi contributi inferiori a 5000 franchi.
Art. 38 cpv. 3Abrogato
Art. 40 cpv. 2 lett. b e c, frase introduttiva, nonché cpv. 32 Sono concessi aiuti finanziari per provvedimenti individuali ai gestori di aziende agricole, aziende dedite all’ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale e aziende produttrici di funghi, germogli e prodotti simili, per:b. l’acquisto di superfici agricole utili sul libero mercato per promuovere l’acquisto di aziende agricole e fondi agricoli;c. la costruzione o l’acquisto sul libero mercato di edifici, installazioni, macchine e veicoli, nonché la piantagione di alberi da frutta e vite per promuovere la salute degli animali e una produzione particolarmente rispettosa dell’ambiente e degli animali attraverso:3 Ai pescatori professionisti sono concessi aiuti finanziari per il provvedimento di cui al capoverso 2 lettera a.
Art. 47 cpv. 2 lett. cAbrogata
Art. 48 cpv. 1 lett. b1 Vengono concessi aiuti finanziari per PSR se sono adempiute le seguenti condizioni:b. il progetto è composto da almeno tre provvedimenti, ciascuno dei quali con la propria contabilità e il proprio ente promotore, nonché da almeno due diversi indirizzi;
Art. 50 cpv. 1 e 31 Se nel quadro di un PSR vengono attuati provvedimenti del genio rurale secondo il capitolo 3, provvedimenti edilizi secondo il capitolo 4 o provvedimenti supplementari nell’ambito dei miglioramenti strutturali secondo il capitolo 5 della presente ordinanza, le aliquote di contributo per i singoli provvedimenti vengono aumentate del 50 per cento. 3 I costi computabili di cui al capoverso 2 vengono ridotti per provvedimenti di cui all’articolo 47 capoverso 2 lettere b ed e.
Art. 52 cpv. 22 Il Cantone trasmette all’UFAG la richiesta di parere corredata dei documenti necessari e dei dati pertinenti tramite il sistema d’informazione secondo l’articolo 17 dell’ordinanza del 23 ottobre 20135 sui sistemi d’informazione nel campo dell’agricoltura (OSIAgr).
Art. 54 cpv. 5Abrogato
Art. 57 cpv. 1, 3 e 41 È possibile iniziare i provvedimenti pianificatori e i lavori nonché effettuare acquisti soltanto se l’aiuto finanziario di cui all’articolo 55 capoversi 2 e 3 è stato stabilito mediante una decisione passata in giudicato o se è stata conclusa una convenzione ai sensi dell’articolo 56. I progetti che sono eseguiti a tappe possono iniziare soltanto se la decisione di contribuzione delle singole tappe è passata in giudicato. 3 Per i provvedimenti sostenuti mediante contributi, l’autorità cantonale competente può autorizzare un inizio anticipato dei lavori o un acquisto anticipato soltanto previa approvazione dell’UFAG. L’autorizzazione deve essere rilasciata per iscritto. L’autorità cantonale competente può autorizzare senza l’approvazione dell’UFAG l’acquisto anticipato di beni generici, macchine, veicoli e fondi agricoli fino a 500 000 franchi.4 I costi per provvedimenti non edilizi necessari già durante l’elaborazione dei documenti per la presentazione del progetto possono essere computati nel progetto in un secondo tempo. Per provvedimenti di più ampia portata deve essere richiesto un inizio anticipato dei lavori.
Art. 62 cpv. 2 lett. ebis e 32 Si può rinunciare alla menzione nel registro fondiario se:ebis. si attuano ripristini dopo danni causati dagli elementi naturali;3 Nei casi menzionati nel capoverso 2 lettere a–d ed ebis, invece della menzione nel registro fondiario subentra una dichiarazione del proprietario, con la quale questi si impegna a rispettare il divieto di modificare la destinazione, l’obbligo di gestione e di manutenzione, l’obbligo di restituzione e altri eventuali condizioni e oneri.
Art. 67 cpv. 5 lett. c e d5 La durata di utilizzazione conforme è di: c. per le installazioni e i provvedimenti tesi a promuovere la salute degli animali e una produzione particolarmente rispettosa dell’ambiente e degli animali 10 anni d. per le macchine e i veicoli 5 anni
Art. 68 lett. cPossono essere autorizzate eccezioni al divieto di frazionare per i motivi seguenti:c. autorizzazioni eccezionali passate in giudicato ai sensi degli articoli 24, 24a, 24c e 24d LPT6, anche con il necessario terreno circostante gli edifici;
Art. 70 cpv. 44 La richiesta di restituzione di un contributo ai sensi del capoverso 1 lettere a–e è calcolata in base al rapporto tra la durata di utilizzazione effettiva e quella conforme di cui all’articolo 67 capoverso 5.
Art. 71 cpv. 3, frase introduttiva, 4 e 5, frase introduttiva3 Il Cantone notifica all’UFAG entro il 10 gennaio, tramite il sistema d’informazione secondo l’articolo 17 OSIAgr, i seguenti saldi al 31 dicembre dell’esercizio contabile precedente corredati di tutti i documenti pertinenti:4 Il Cantone gestisce mediante contabilità separata i fondi messi a disposizione dalla Confederazione ed entro fine aprile presenta il consuntivo annuale all’UFAG tramite il sistema d’informazione secondo l’articolo 17 OSIAgr.5 Notifica all’UFAG entro il 15 luglio, tramite il sistema d’informazione secondo l’articolo 17 OSIAgr, i seguenti saldi al 30 giugno:
Art. 76a Disposizioni transitorie della modifica del 6 novembre 20241 Per i progetti per i quali è stato emesso un preavviso ai sensi dell’articolo 52 capoverso 1 lettera b prima dell’entrata in vigore della modifica del 6 novembre 2024, durante la durata di validità del preavviso si applicano l’allegato 5 numero 5 e l’allegato 7 in virtù del diritto anteriore.2 L’allegato 6 numero 3.2.1 non è applicabile ai robot per i campi acquistati prima dell’entrata in vigore della modifica del 6 novembre 2024.3 L’allegato 6 numero 3.4.1 non è applicabile ai trattori acquistati prima dell’entrata in vigore della modifica del 6 novembre 2024.
II
1 Gli allegati 4–6 sono modificati secondo la versione qui annessa.
2 L’allegato 7 è sostituto dalla versione qui annessa.
III
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.
6 novembre 2024 | In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Viola Amherd |
(art. 26 cpv. 6)
Contributi supplementari per provvedimenti del genio rurale
N. 1 lett. e ed f
1. Graduazione dei contributi supplementari per prestazioni supplementari
Lett. | + 1 % | + 2 % | + 3 % | Esempi |
|---|---|---|---|---|
e. Produzione di energie rinnovabili | Copertura > 50 % del fabbisogno in elettricità o calore del settore agricolo nel comprensorio | Copertura > 75 % del fabbisogno in elettricità o calore del settore agricolo nel comprensorio | Copertura > 100 % del fabbisogno in elettricità o calore del settore agricolo nel comprensorio | Elettricità prodotta da impianti quali collettori solari, centrali idroelettriche, pale eoliche, impianti di biogas, impianti termici alimentati a legna ecc. |
o | ||||
Impiego di tecnologie rispettose delle risorse | Superficie interessata: 10–33 % del comprensorio | Superficie interessata: 34–66 % del comprensorio | Superficie interessata: 67–100 % del comprensorio | Tecnologie rispettose delle risorse con tecnica a basso consumo di energia o acqua, p. es. irrigazione a goccia, pompa solare, impianti regolati in funzione del fabbisogno |
f. Abrogata |
N. 2
2. Graduazione dei contributi supplementari per i ripristini e la messa in sicurezza
Criterio per l’aumento è l’implicazione (portata/ripartizione) in riferimento al territorio comunale.
Volume | Contributo supplementare |
|---|---|
Ripristini e messa in sicurezza isolati | + 2 % |
Ripristini e messa in sicurezza locali | + 4 % |
Ripristini e messa in sicurezza estesi | + 6 % |
(art. 37 cpv. 1 e 2 nonché 39 cpv. 1 e 3)
Aliquote e disposizioni in relazione agli aiuti finanziari per provvedimenti edilizi
N. 1.11.1 Aliquote Provvedimento Indicazione in Contributo Credito
di investimento Zona collinare
e zona di montagna I Zone di
montagna II–IV Tutte le zone Contributi massimi per azienda fr. 183 000 254 000 – Stalla per UBG fr. 2 000 3 190 7 080 Magazzini per foraggio e paglia per m3 fr. 18 24 106 Impianto per il deposito di concimi aziendali per m3 fr. 26 35 130 Rimessa per m2 fr. 29 41 224 Costi suppletivi a causa di condizioni particolarmente difficili % 40 50 –
N. 1.2.2 e 1.2.51.2.2 I costi suppletivi dovuti a condizioni particolarmente difficili non sono considerati per i contributi massimi per azienda. I costi suppletivi per difficoltà riscontrate soltanto durante i lavori di costruzione possono essere reclamati anche dopo l’inizio dei lavori.1.2.5 Per le comunità aziendali i contributi massimi si applicano a ciascuna azienda interessata.
N. 2.2.3 e 2.2.42.2.3 Se non vengono concessi contributi per edifici alpestri, viene versato il doppio dell’aliquota dei crediti di investimento.2.2.4 I costi suppletivi per difficoltà riscontrate soltanto durante i lavori di costruzione possono essere reclamati anche dopo l’inizio dei lavori.
N. 4
4. Crediti di investimento per edifici abitativi
4.1 Aliquote e disposizioni specifiche
4.1.1 Il credito di investimento per l’abitazione del capoazienda ammonta al massimo al 50 per cento dei costi computabili, tuttavia al massimo a 200 000 franchi.
4.1.2 Il sostegno finanziario è limitato a un’abitazione del capoazienda per azienda. Nel caso delle comunità aziendali il sostegno finanziario è limitato a un’abitazione del capoazienda per azienda interessata.
N. 5
5. Aiuti finanziari per la trasformazione, lo stoccaggio o la commercializzazione
5.1 Aliquote
Provvedimento | Indicazione in | Contributo | Credito | ||
|---|---|---|---|---|---|
Zona | Zona di | Zone di | Tutte le zone | ||
Provvedimenti individuali e collettivi | % | 10 | 23 | 26 | 50 |
5.2 Disposizioni specifiche
5.2.1 Vengono sostenuti solo edifici e impianti dai costi contenuti riguardanti prodotti che servono per l’alimentazione o per altri scopi umani.
5.2.2 Nel quadro di un PSR si può derogare alla disposizione specifica di cui al numero 5.2.1 se ciò è nell’interesse del progetto globale.
N. 6 lett. a, b, d ed e
6. Aliquote per crediti di investimento per altri provvedimenti edilizi
Il credito di investimento per i seguenti provvedimenti ammonta al massimo al 50 per cento dei costi computabili per investimenti:
a. nella produzione di colture speciali, in aziende dell’ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale e in aziende produttrici di funghi, germogli e prodotti simili;
b. nella produzione, nella trasformazione, nello stoccaggio e nella commercializzazione di prodotti di aziende dedite alla pesca professionale e di acquacoltura;
d. nella valorizzazione della biomassa;
e. nella produzione di prodotti dell’acquacoltura, alghe e insetti nonché altri organismi viventi.
(art. 45 cpv. 1–3 e 46 cpv. 1 e 3)
Aiuti finanziari per provvedimenti supplementari nell’ambito dei miglioramenti strutturali
N. 1.31.3 I pescatori professionisti e i gestori di un’azienda di acquacoltura ricevono un credito di investimento per l’aiuto iniziale di 110 000 franchi.
N. 2
2. Aliquote per crediti di investimento per provvedimenti per promuovere l’acquisto di aziende agricole e fondi agricoli (art. 40 cpv. 2 lett. b)
Provvedimento | Credito di investimento in % |
|---|---|
Acquisto di superfici agricole utili sul libero mercato | 50 |
N. 3.2.13.2.1 Aliquote Provvedimento Indicazione in Contributo Credito
di investimento Supplemento
a tempo determinato Contributo Scadenza a fine Area di riempimento e piazzale di lavaggio di irroratrici e nebulizzatori per m2 fr. 75 75 – – Copertura dell’area di riempimento e del piazzale di lavaggio per m2 fr. 25 25 – – Impianto per lo stoccaggio dell’acqua di lavaggio in aree di riempimento e piazzali di lavaggio per m3 di volume di stoccaggio fr. 250 250 – – Impianto per l’evaporazione dell’acqua di lavaggio in aree di riempimento e piazzali di lavaggio per m2 di superficie di evaporazione fr. 250 250 – – Impianto di varietà robuste di frutta a nocciolo e a granelli per ha fr. 7 000 7 000 7 000 2030 Impianto di varietà robuste di vite per ha fr. 10 000 10 000 10 000 2030 Bonifica di edifici di economia rurale contaminati da policlorobifenili (PCB) % 25 50 25 2026 Nuovi robot per i campi % 10 – – –
N. 3.2.2 lett. c, j, k e lc. Il contributo federale per lo stoccaggio e l’evaporazione dell’acqua di lavaggio ammonta al massimo a 5000 franchi per provvedimento.j. I provvedimenti riguardanti le aree di riempimento e i piazzali di lavaggio sono promossi sino a fine 2028.k. Le varietà robuste sono promosse sino a fine 2034.l. I robot per i campi sono promossi sino a fine 2030.
N. 3.3.2a. I costi suppletivi sul piano edilizio per l’integrazione ideale degli edifici agricoli nel paesaggio e per esigenze nel campo della conservazione dei monumenti sono sostenuti solo all’interno di inventari federali. Devono essere comprovati in base a un confronto dei costi.b. La demolizione è promossa sino a fine 2025.
N. 3.43.4 Provvedimenti per la protezione del clima3.4.1 Aliquote Provvedimento Indica-zione in Contributo Credito
di investimento Edifici, impianti e installazioni per la produzione o lo stoccaggio di energia sostenibile prevalentemente per l’autoapprovvigionamento, per kW (produzione) o per kWh (stoccaggio) fr. 100 100 Nuovi trattori agricoli a motore elettrico a partire da 30 kW, per kW fr. 100 – 3.4.2 Disposizioni specifichea. I contributi sono versati solo per edifici, impianti o installazioni che non sono sostenuti mediante altri programmi di promozione della Confederazione, come la rimunerazione unica.b. Edifici, impianti e installazioni per la produzione o lo stoccaggio di energia sostenibile sono promossi sino a fine 2026. c. I trattori sono promossi sino a fine 2028.
N. 4
4. Aiuti finanziari per provvedimenti di promozione della collaborazione interaziendale (art. 41 cpv. 2)
4.1 Aliquote
Provvedimento | Indicazione in | Contributo | Credito | ||
|---|---|---|---|---|---|
Zona | Zona collinare | Zone di | Tutte le zone | ||
Iniziative collettive tese a ridurre i costi di produzione | % | 27 | 30 | 33 | – |
Organizzazioni di solidarietà attive nell’agricoltura e nell’ortoflorovivaismo | % | – | – | – | 50 |
Acquisto congiunto di macchine e veicoli | % | – | – | – | 50 |
4.2 Disposizioni specifiche
I provvedimenti possono essere attuati anche nel caso di comunità aziendali.
(art. 50 cpv. 4)
Riduzione in termini percentuali dei costi computabili per progetti di sviluppo regionale
Provvedimento | Riduzione dei costi |
|---|---|
Creazione e sviluppo di un’attività affine all’agricoltura (art. 47 cpv. 2 lett. b) | 20 |
Altri provvedimenti nell’interesse del PSR (art. 47 cpv. 2 lett. e) | min. 50 |