AS 2024 679
Legge federale
su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili
(Modifica della legge federale sull’energia e della legge sull’approvvigionamento elettrico)
del 29 settembre 2023
Preambolo
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 18 giugno 20211,
decreta:
I
Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Legge federale del 30 settembre 20162 sull’energia
Titolo prima dell’art. 1
Capitolo 1 Scopo, obiettivi e principi
Art. 2 Obiettivi di incremento della produzione di elettricità generata da energie rinnovabili1 La produzione di elettricità generata da energie rinnovabili, esclusa la forza idrica, deve ammontare nel 2035 almeno a 35 000 GWh e nel 2050 almeno a 45 000 GWh.2 La produzione netta di elettricità generata dalla forza idrica deve ammontare nel 2035 almeno a 37 900 GWh e nel 2050 almeno a 39 200 GWh. Nel caso delle centrali di pompaggio, è computata soltanto la produzione proveniente da affluenti naturali. 3 L’importazione netta di elettricità nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 marzo (semestre invernale) non può superare il valore indicativo di 5 TWh.4 Il Consiglio federale definisce ogni cinque anni obiettivi intermedi globali e per singole tecnologie, la prima volta un anno dopo l’entrata in vigore della modifica del 29 settembre 2023 della presente legge. Vigila sul raggiungimento degli obiettivi e adotta tempestivamente le misure del caso.
Art. 2a Aumento temporaneo della produzione di elettricità mediante una riduzione del deflusso residualeIn situazione di penuria imminente, il Consiglio federale può obbligare i gestori di centrali idroelettriche per le quali il deflusso residuale è stato aumentato conformemente agli articoli 31 capoverso 2 e 33 della legge federale del 24 gennaio 19913 sulla protezione delle acque (LPAc) ad aumentare temporaneamente la produzione di elettricità, nel rispetto del deflusso minimo secondo l’articolo 31 capoverso 1 LPAc e sempre che l’aumento della produzione sia tecnicamente possibile.
Art. 3 Obiettivi di consumo1 Il consumo medio annuo pro capite di energia è ridotto, rispetto al 2000, del 43 per cento entro il 2035 e del 53 per cento entro il 2050.2 Il consumo medio annuo pro capite di elettricità è ridotto, rispetto al 2000, del 13 per cento entro il 2035 e del 5 per cento entro il 2050.
Art. 10 cpv. 1–1ter1 I Cantoni provvedono affinché nel piano direttore (art. 8b della legge del 22 giugno 19794 sulla pianificazione del territorio) siano definiti in particolare i territori e le sezioni di corsi d’acqua adeguati per l’impiego della forza idrica e della forza eolica, nonché i territori adeguati per gli impianti solari di interesse nazionale secondo l’articolo 12 capoverso 2.1bis Vi includono le ubicazioni già sfruttate e possono indicare anche territori e sezioni di corsi d’acqua che devono in linea di massima essere preservati.1ter Nel definire i territori per gli impianti solari ed eolici i Cantoni tengono conto degli interessi della protezione del paesaggio e dei biotopi e della conservazione della foresta, nonché di quelli dell’agricoltura, in particolare della protezione dei terreni coltivi e delle superfici per l’avvicendamento delle colture.
Art. 12 cpv. 2, 2bis, 3, secondo periodo, 3bis, 4, primo periodo, e 52 Gli impianti per l’impiego di energie rinnovabili, segnatamente le centrali ad accumulazione, le centrali ad acqua fluente, le centrali di pompaggio, gli impianti solari ed eolici, nonché gli elettrolizzatori e gli impianti di metanizzazione, costituiscono, a partire da una grandezza e importanza determinate, un interesse nazionale che corrisponde in particolare a quello di cui all’articolo 6 capoverso 2 della legge federale del 1° luglio 19665 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN).2bis Nei biotopi d’importanza nazionale di cui all’articolo 18a LPN e nelle riserve per uccelli acquatici e di passo di cui all’articolo 11 della legge del 20 giugno 19866 sulla caccia non sono ammessi nuovi impianti per l’impiego di energie rinnovabili; tale divieto non si applica:a. alle zone golenali che sono margini proglaciali o pianure alluvionali alpine e che il Consiglio federale ha iscritto nell’inventario federale delle zone golenali d’importanza nazionale dopo il 1° gennaio 2023 in virtù dell’articolo 18a capoverso 1 LPN;b. alle centrali di derivazione delle portate di piena finalizzate al risanamento ecologico secondo l’articolo 39a LPAc7, sempre che sia possibile eliminare i sensibili pregiudizi arrecati agli obiettivi di protezione dell’oggetto in questione;c. se soltanto il tratto del deflusso residuale è situato nell’oggetto protetto.3 … L’interesse nazionale prevale su interessi di importanza cantonale, regionale o locale.3bis Nel caso di un oggetto iscritto in un inventario ai sensi dell’articolo 5 LPN può essere presa in considerazione una deroga al principio secondo cui l’oggetto deve essere conservato intatto. In tal caso è lecito rinunciare a provvedimenti di protezione, di ripristino, di sostituzione o di compensazione.4 Il Consiglio federale stabilisce la grandezza e l’importanza richieste per gli impianti idroelettrici, solari ed eolici. …5 Il Consiglio federale stabilisce la grandezza e l’importanza richieste di cui al capoverso 4 tenendo conto di criteri quali la potenza, la produzione o la produzione invernale nonché la capacità di produrre secondo un orario flessibile e in funzione del mercato.
Art. 13 cpv. 1, frase introduttiva e lett. a, nonché 2 e 31 Finché non è raggiunto l’obiettivo di incremento della produzione di elettricità generata da energie rinnovabili, il Consiglio federale riconosce un interesse nazionale secondo l’articolo 12 a un impianto per l’impiego di energie rinnovabili o a una centrale di pompaggio che non raggiunge la grandezza e l’importanza richieste, se:a. detto impianto o detta centrale fornisce un contributo fondamentale al raggiungimento degli obiettivi di incremento della produzione;2 Abrogato3 Se riconosce a un impianto un interesse nazionale secondo l’articolo 12, il Consiglio federale può inoltre decidere che le autorizzazioni necessarie siano concesse mediante una procedura abbreviata e accentrata.
Art. 15 cpv. 1–1quater, 3 e 41 Nel loro comprensorio i gestori di rete sono tenuti a ritirare e, se non riescono ad accordarsi su una rimunerazione con il produttore, rimunerare a un prezzo uniforme a livello nazionale l’elettricità e il gas rinnovabile loro offerti.1bis Per l’elettricità generata da energie rinnovabili la rimunerazione si fonda sul prezzo di mercato medio trimestrale al momento dell’immissione. Per gli impianti con una potenza inferiore a 150 kW il Consiglio federale stabilisce le rimunerazioni minime. Queste si fondano sull’ammortamento di impianti di riferimento nel corso della loro durata di vita.81ter Per l’elettricità proveniente da impianti di cogenerazione forza-calore la rimunerazione si fonda sul prezzo di mercato medio trimestrale al momento dell’immissione.1quater Per il gas rinnovabile la rimunerazione si orienta al prezzo che il gestore di rete dovrebbe pagare in caso di acquisto presso terzi.3 Per l’approvvigionamento dei suoi consumatori fissi finali secondo l’articolo 6 della legge del 23 marzo 20079 sull’approvvigionamento elettrico (LAEl), il gestore di rete può fatturare l’elettricità ritirata e rimunerata conformemente ai capoversi 1–1ter del presente articolo.4 I capoversi 1–3 non si applicano fintanto che i produttori partecipano al sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità (art. 19) o beneficiano di un contributo alle spese d’esercizio (art. 33a).
Art. 16 cpv. 1, quarto periodo1 … Il Consiglio federale emana disposizioni volte a definire e delimitare il luogo di produzione; può consentire l’utilizzo di linee di raccordo.
Art. 17 cpv. 1, primo periodo, 2, terzo periodo, e 4, secondo periodo1 Se in un luogo di produzione vi sono più proprietari fondiari che sono consumatori finali, essi possono raggrupparsi ai fini del consumo proprio comune, sempre che la potenza totale di produzione sia considerevole rispetto alla potenza allacciata del raggruppamento. …2 … Gli articoli 6 e 7 LAEl10 si applicano per analogia. …4 … I proprietari fondiari non possono addossarli direttamente ai locatari o agli affittuari.
Art. 18, rubrica e cpv. 1Relazioni esterne e altri dettagli1 I consumatori finali costituitisi in un raggruppamento sono trattati come un consumatore finale unico per quanto concerne il prelievo di elettricità dalla rete.
Inserire prima del titolo del capitolo 4
Art. 18a Immissione di energia da parte della Confederazione1 La Confederazione può vendere a prezzi di mercato l’elettricità e altre energie di rete, prodotte per soddisfare il fabbisogno di energia delle proprie unità amministrative, se non le può utilizzare direttamente.2 Il DATEC limita tali vendite se i prezzi di mercato ne verrebbero influenzati in modo considerevole.3 Il Consiglio federale disciplina l’utilizzo delle garanzie di origine rilasciate per la produzione di energia e dei ricavi conseguiti dalla vendita dell’energia.
Art. 24 cpv. 22 Per le prestazioni di progettazione svolte a partire dal 3 aprile 2020 è possibile beneficiare dei contributi di cui agli articoli 26 capoverso 3bis, 27a capoverso 3 e 27b capoverso 3.
Art. 26 cpv. 3bis3bis È possibile beneficiare di un contributo per la progettazione di nuovi impianti idroelettrici o di ampliamenti considerevoli di impianti idroelettrici che adempiono i requisiti di cui al capoverso 1 lettere a e b. Il contributo ammonta al massimo al 40 per cento dei costi di progettazione computabili; viene detratto da un eventuale contributo d’investimento di cui al capoverso 1.
Art. 27a cpv. 33 Per la progettazione di nuovi impianti eolici è possibile beneficiare di un contributo. Il contributo ammonta al massimo al 40 per cento dei costi di progettazione computabili; viene detratto da un eventuale contributo d’investimento di cui al capoverso 1.
Art. 27b cpv. 33 Per la progettazione di nuovi impianti geotermici è possibile beneficiare di un contributo. Il contributo ammonta al massimo al 40 per cento dei costi di progettazione computabili; viene detratto da un eventuale contributo d’investimento di cui al capoverso 1 lettera c.
Titolo dopo l’art. 29
Capitolo 5a Premi di mercato fluttuanti per l’immissione di elettricità generata da energie rinnovabili
Art. 29a Partecipazione al sistema dei premi di mercato fluttuanti1 Per i seguenti nuovi impianti per la produzione di elettricità generata da energie rinnovabili, come pure in caso di ampliamenti o rinnovamenti considerevoli di siffatti impianti secondo quanto indicato qui appresso, è possibile beneficiare di premi di mercato fluttuanti conformemente alle disposizioni del presente capitolo, sempre che vi siano risorse sufficienti (art. 35 e 36):a. nuovi impianti idroelettrici con una potenza di almeno 1 MW;b. ampliamento o rinnovamento considerevole di impianti idroelettrici che, dopo l’ampliamento o il rinnovamento, hanno una potenza di almeno 300 kW;c. impianti fotovoltaici senza consumo proprio con una potenza di almeno 150 kW;d. impianti eolici;e. impianti a biomassa.2 Sono considerati nuovi gli impianti messi in esercizio dopo l’entrata in vigore della modifica del 29 settembre 2023 della presente legge.3 Non sussiste alcun diritto a beneficiare di premi di mercato fluttuanti per:a. impianti d’incenerimento dei rifiuti urbani (impianti d’incenerimento dei rifiuti);b. forni per l’incenerimento di fanghi, impianti a gas di depurazione e impianti a gas di discarica;c. impianti che utilizzano in parte combustibili o carburanti fossili;d. impianti idroelettrici destinati prevalentemente al pompaggio-turbinaggio; il Consiglio federale può prevedere eccezioni se vi è la necessità comprovata di disporre di ulteriori capacità di accumulazione al fine di integrare le energie rinnovabili.4 Le eccezioni ai limiti inferiori di potenza nel caso di impianti idroelettrici (cpv. 1 lett. a e b) sono rette dall’articolo 26 capoversi 4 e 5.5 Il Consiglio federale disciplina gli ulteriori dettagli, in particolare:a. la procedura di presentazione delle domande;b. la durata della rimunerazione;c. le esigenze minime di carattere energetico, ecologico o di altro tipo applicabili agli impianti a biomassa;d. l’estinzione anticipata del diritto di beneficiare di premi di mercato fluttuanti;e. l’uscita dal sistema dei premi di mercato fluttuanti;f. la ridistribuzione contabile dell’elettricità immessa nella rete da parte dei gruppi di bilancio attivi quali unità di misurazione e di conteggio;g. ulteriori compiti dei gruppi di bilancio e dei gestori di rete, in particolare un obbligo di ritiro e di rimunerazione nell’ambito dell’articolo 21 nonché un eventuale obbligo di versamento anticipato della rimunerazione che vi è connesso.
Art. 29b Libera scelta1 Se ha diritto sia a partecipare al sistema dei premi di mercato fluttuanti che a ricevere un contributo d’investimento, il gestore dell’impianto può scegliere una delle due opzioni.2 Se sceglie di partecipare al sistema dei premi di mercato fluttuanti, il gestore dell’impianto versa al Fondo per il supplemento rete (art. 37) i contributi d’investimento già ricevuti (art. 24).
Art. 29c Partecipazione parziale e prezzo di mercato di riferimento1 Le disposizioni concernenti la partecipazione parziale al sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità (art. 20) e quelle concernenti il prezzo di mercato di riferimento nel sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità (art. 23) si applicano per analogia al sistema dei premi di mercato fluttuanti.2 Per determinare il prezzo di mercato di riferimento il Consiglio federale può tenere conto anche di eventuali ricavi ulteriori.
Art. 29d Commercializzazione diretta1 Alla vendita di elettricità nel sistema dei premi di mercato fluttuanti si applica per analogia l’articolo 21 capoversi 1–4.2 Se il prezzo di mercato di riferimento è superiore al tasso di rimunerazione, la parte eccedente è assegnata al Fondo per il supplemento rete (art. 37).3 Da dicembre a marzo il gestore può trattenere un importo pari a una quota compresa tra il 10 e il 40 per cento della parte eccedente. Il Consiglio federale stabilisce la quota spettante ai gestori.
Art. 29e Tasso di rimunerazione1 Il tasso di rimunerazione si fonda sui costi di produzione determinanti e adeguati al momento della messa in esercizio dell’impianto.2 Per singole tecnologie o tipi di impianto il Consiglio federale può prevedere che il tasso di rimunerazione si fondi sui costi di produzione di impianti di riferimento determinanti al momento della messa in esercizio. Gli impianti di riferimento corrispondono alla tecnologia più efficiente; quest’ultima deve essere economica a lungo termine.3 Per impianti fotovoltaici a partire da una determinata potenza il tasso di rimunerazione può essere stabilito tramite vendite all’asta. Per categorie di impianti diverse possono essere svolte vendite all’asta separate.4 Il tasso di rimunerazione rimane lo stesso per tutta la durata della rimunerazione.5 Il Consiglio federale emana disposizioni d’esecuzione concernenti in particolare:a. la determinazione dei tassi di rimunerazione per le singole tecnologie di generazione, categorie e classi di potenza;b. i tassi di rimunerazione per tecnologie o tipi di impianto il cui tasso di rimunerazione si fonda sui costi di produzione degli impianti di riferimento;c. le deroghe al principio di cui al capoverso 4, in particolare per quanto concerne l’adeguamento dei tassi di rimunerazione per impianti che già partecipano al sistema dei premi di mercato fluttuanti, nei casi in cui l’impianto o l’impianto di riferimento realizza guadagni o perdite eccessivi.
Art. 32 cpv. 22 Il Consiglio federale può prevedere, in aggiunta al capoverso 1, programmi a livello nazionale per bandi di gara diretti concernenti le misure di cui al capoverso 1 lettera a.
Art. 34 Indennizzo secondo le legislazioni sulla protezione delle acque e sulla pescaAl proprietario di un impianto idroelettrico (centrale idroelettrica secondo la legislazione sulla protezione delle acque) sono rimborsati i costi globali delle misure di cui all’articolo 83a LPAc11 o all’articolo 10 della legge federale del 21 giugno 199112 sulla pesca.
Art. 35 cpv. 2 lett. dter2 Con il supplemento rete sono finanziati:dter. il premio di mercato fluttuante secondo il capitolo 5a;
Art. 36, rubrica e cpv. 3Limitazione per singoli utilizzi3 Il Consiglio federale disciplina le conseguenze delle limitazioni previste dal presente articolo.
Art. 37 cpv. 1 e 41 Per il supplemento rete è gestito un fondo speciale secondo l’articolo 52 della legge federale del 7 ottobre 200513 sulle finanze della Confederazione (Fondo per il supplemento rete).4 Il Fondo per il supplemento rete può indebitarsi conformemente a quanto previsto dall’articolo 37a. Le sue risorse fruttano interessi.
Art. 37a Mutui di tesoreria1 Per coprire picchi di investimento, l’Amministrazione federale delle finanze può accordare al Fondo per il supplemento rete mutui di tesoreria.2 I mutui sono accordati fino a concorrenza del doppio dei ricavi medi annui del supplemento rete calcolati sull’arco di cinque anni.3 I mutui vanno rimborsati entro sette anni mediante i ricavi del supplemento rete. A partire dall’ottenimento del mutuo, ogni anno un importo pari a un settimo dell’importo iniziale è prelevato dai ricavi annuali del supplemento rete e destinato al rimborso.4 Il credito è rimunerato conformemente ai tassi d’interesse usuali sul mercato.5 Il Consiglio federale disciplina i dettagli.
Art. 38 cpv. 1 lett. b, frase introduttiva e n. 5, nonché 31 Non vengono più presi nuovi impegni a partire dal 1° gennaio:b. del 2036 per:5. i premi di mercato fluttuanti di cui all’articolo 29a.3 Abrogato
Art. 44 cpv. 1, 2, 4, secondo periodo, e 51 Ai fini della riduzione del consumo di energia il Consiglio federale emana per gli impianti, i veicoli e gli apparecchi prodotti in serie e per i loro componenti prodotti in serie, messi a disposizione sul mercato svizzero, prescrizioni concernenti:a. indicazioni uniformi e comparabili relative al consumo di energia specifico, all’efficienza energetica, alle emissioni e alle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia osservate durante l’utilizzo e per l’intero ciclo di vita;b. la procedura di omologazione energetica;c. le esigenze relative alla messa a disposizione sul mercato;d. indicazioni relative al minore o maggiore impatto finanziario, sui consumi e sulle emissioni rispetto ad altri impianti, veicoli, apparecchi e ai loro componenti prodotti in serie.2 Anziché emanare prescrizioni concernenti le esigenze relative alla messa a disposizione sul mercato, il Consiglio federale può introdurre strumenti di economia di mercato.4 … Le esigenze relative alla messa a disposizione sul mercato e gli obiettivi degli strumenti di economia di mercato devono essere adeguati allo stato della tecnica e agli sviluppi internazionali.5 Il Consiglio federale può disporre che le prescrizioni concernenti le esigenze relative alla messa a disposizione sul mercato si applichino anche all’uso proprio.
Art. 45 cpv. 44 Nell’emanare le disposizioni di cui al capoverso 3 lettera d i Cantoni prevedono che negli edifici riscaldati che soddisfano almeno lo standard Minergie, lo standard previsto dal Modello di prescrizioni energetiche dei Cantoni (MoPEC) o uno standard edilizio equivalente, un superamento di 20 cm al massimo, causato dall’isolamento termico o da un impianto per un migliore impiego delle energie rinnovabili indigene, non sia considerato nel calcolo in particolare dell’altezza dell’edificio, della distanza tra edifici, della distanza dai confini, della distanza dalle acque, della distanza dalle strade o della distanza dal parcheggio e nell’ambito degli allineamenti.
Art. 45a Obbligo di sfruttamento dell’energia solare per gli edifici1 I tetti o le facciate degli edifici nuovi con una superficie determinante superiore a 300 m2 vanno dotati di impianti solari, in particolare fotovoltaici o termici. I Cantoni possono estendere tale obbligo agli edifici con una superficie determinante pari o inferiore a 300 m2.2 I Cantoni disciplinano le eccezioni, in particolare per i casi in cui l’installazione di un impianto solare:a. violi altre prescrizioni di diritto pubblico;b. non sia tecnicamente possibile; o c. sia sproporzionata dal punto di vista economico. 3 Sino all’entrata in vigore delle disposizioni di legge cantonali i Governi cantonali disciplinano le eccezioni mediante ordinanza.4 I Cantoni che entro il 1° gennaio 2023 hanno introdotto requisiti relativi alla produzione propria di energia negli edifici nuovi secondo la sezione E del Modello di prescrizioni energetiche dei Cantoni (MoPEC 2014) o requisiti più severi sono esentati dall’attuazione dei capoversi 1−3.
Art. 45b Sfruttamento dell’energia solare nelle infrastrutture della Confederazione1 Nelle infrastrutture dell’Amministrazione federale e delle imprese parastatali della Confederazione, le superfici che si prestano a tale scopo devono essere equipaggiate per produrre energia solare. Le superfici che non sono utilizzate a tale scopo sono messe a disposizione di organizzazioni o imprese private, oppure di privati.2 Il Consiglio federale disciplina le eccezioni, in particolare per i casi in cui l’installazione di un impianto solare:a. violi altre prescrizioni di diritto pubblico;b. non sia tecnicamente possibile; oc. sia sproporzionata dal punto di vista economico.
Inserire gli art. 46a e 46b prima del titolo del capitolo 9
Art. 46a Ruolo esemplare della Confederazione e dei Cantoni in materia di efficienza energetica1 La Confederazione e i Cantoni assumono un ruolo esemplare in materia di efficienza energetica.2 Entro il 2040 il consumo di energia annuale dell’Amministrazione federale centrale va ridotto del 53 per cento rispetto al 2000. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per motivi legati alla sicurezza del Paese e alla protezione della popolazione.3 Il Consiglio federale stabilisce le misure applicabili all’Amministrazione federale centrale e alle imprese parastatali della Confederazione.
Art. 46b Miglioramenti dell’efficienza energetica da parte dei fornitori di elettricità 1 Per assicurare il raggiungimento dell’obiettivo di cui all’articolo 9abis capoverso 1 LAEl14, il Consiglio federale definisce obiettivi annuali di miglioramento dell’efficienza energetica. Gli obiettivi non prevedono limitazioni della quantità di elettricità che i fornitori di elettricità possono vendere.2 I fornitori di elettricità realizzano gli obiettivi mediante misure volte a migliorare l’efficienza energetica applicate ad apparecchi, impianti e veicoli elettrici esistenti presso i consumatori finali svizzeri. Se non raggiungono interamente gli obiettivi, acquistano in ragione dell’ammanco altre prove, fornite secondo il presente articolo, di misure volte a migliorare l’efficienza energetica realizzate in Svizzera.3 I miglioramenti dell’efficienza energetica sono realizzati mediante misure standardizzate o non standardizzate. L’UFE stabilisce le misure standardizzate e le adegua ove necessario. Le misure non standardizzate vanno sottoposte all’UFE per approvazione.4 Per ogni fornitore di elettricità l’obiettivo corrisponde a una quota specifica delle sue vendite ai consumatori finali in Svizzera nell’anno precedente. Il fornitore di elettricità che non raggiunge l’obiettivo deve raggiungere ulteriormente la quota di obiettivo mancante nei tre anni successivi.5 Il Consiglio federale stabilisce i dettagli, in particolare:a. la quota delle vendite delle imprese determinante;b. l’esenzione di singole categorie di fornitori di elettricità dall’obbligo di raggiungere gli obiettivi;c. i requisiti della prova dell’adozione di misure volte a migliorare l’efficienza energetica;d. la computabilità delle misure cantonali e comunali.6 Nella fissazione degli obiettivi, il Consiglio federale può prevedere eccezioni o agevolazioni per i fornitori di elettricità che approvvigionano imprese che consumano grandi quantità di elettricità.
Art. 55 cpv. 1 e 31 L’UFE verifica periodicamente quanto le misure previste dalla presente legge hanno contribuito al raggiungimento degli obiettivi di cui agli articoli 2 e 3 e allestisce un monitoraggio dettagliato in collaborazione con la Segreteria di Stato dell’economia e altri servizi della Confederazione.3 Il Consiglio federale valuta ogni cinque anni le conseguenze e l’efficacia delle misure previste dalla presente legge e riferisce all’Assemblea federale sui risultati e sul raggiungimento degli obiettivi di cui agli articoli 2 e 3. Se si prospetta che questi non possono essere raggiunti, propone le misure supplementari necessarie.
Art. 57 cpv. 11 Chiunque fabbrica, importa, mette a disposizione sul mercato o utilizza impianti, veicoli o apparecchi che consumano energia è tenuto a fornire alle autorità federali le informazioni necessarie per la preparazione e la realizzazione delle misure, come pure per la verifica della loro efficacia.
Art. 64 cpv. 2, primo periodo2 I membri del consiglio di amministrazione e della direzione devono essere indipendenti dal settore dell’energia, possono tuttavia esercitare un’attività anche per la società nazionale di rete se adempiono tale esigenza di indipendenza. …
Art. 75c Disposizione transitoria relativa all’articolo 46bIl Consiglio federale disciplina la computabilità delle misure cantonali o comunali adottate prima dell’entrata in vigore della modifica del 29 settembre 2023 della presente legge.
2. Legge del 23 marzo 200715 sull’approvvigionamento elettrico
Art. 4 cpv. 1 lett. b, cbis, e ed f1 Nella presente legge s’intende per:b. consumatore finale: cliente che preleva energia elettrica dalla rete per proprio uso o a fini di stoccaggio;cbis. produzione propria ampliata: produzione di energia elettrica in impianti propri, inclusa l’energia elettrica proveniente da prelievi effettuati in virtù di una partecipazione, nonché quella sottoposta all’obbligo di ritiro secondo l’articolo 15 della legge federale del 30 settembre 201616 sull’energia (LEne);e. energia di regolazione: impiego di energia elettrica automatico o ordinato manualmente per mantenere lo scambio programmato di energia elettrica e garantire la sicurezza della gestione della rete;f. zona di regolazione: area in cui la regolazione della rete compete alla società nazionale di rete; tale area è delimitata fisicamente da punti di misurazione;
Art. 6, rubrica e cpv. 1, 2bis, 3, primo periodo, 4, primo e secondo periodo, 5, 5bis, 5ter e 7Obbligo di fornitura e impostazione tariffale nel servizio universale1 Concerne soltanto il testo tedesco2bis Nel servizio universale i gestori delle reti di distribuzione offrono come standard un prodotto elettrico basato in particolare sull’impiego delle energie rinnovabili (prodotto elettrico standard).3 Concerne soltanto il testo tedesco4 Per determinare la componente tariffaria relativa all’utilizzazione della rete si applicano gli articoli 14–15a. Per la componente tariffaria relativa alla fornitura di energia il gestore della rete di distribuzione tiene una contabilità per unità finali di imputazione. …5 Nel servizio universale i gestori delle reti di distribuzione garantiscono le seguenti quote minime di energia elettrica stabilite dal Consiglio federale:a. una quota minima di energia elettrica proveniente dalla loro produzione propria ampliata e generata da energie rinnovabili in impianti in Svizzera;b. una quota minima di energia elettrica generata da energie rinnovabili in impianti in Svizzera; se la loro produzione propria ampliata non è sufficiente, acquistano l’energia elettrica indigena mancante tramite contratti di acquisto a medio o lungo termine.5bis I gestori delle reti di distribuzione si attengono inoltre ai principi seguenti:a. acquistano l’energia elettrica necessaria mediante strategie di acquisizione che li tutelano, nella misura del possibile, dalle fluttuazioni dei prezzi del mercato;b. separano le acquisizioni per il servizio universale da quelle per i consumatori finali che fanno uso del loro diritto di accesso alla rete; attribuiscono ogni contratto di acquisto al relativo segmento, per la totalità o una parte della quantità di energia elettrica e con effetto per tutta la durata contrattuale, accludendo la relativa documentazione;c. possono realizzare acquisizioni senza pubblica gara, sempre che garantiscano una procedura trasparente e non discriminatoria;d. le tariffe del servizio universale possono inglobare, oltre che un utile adeguato:1. in caso di impianti propri o di prelievi effettuati in virtù di una partecipazione, i costi di produzione medi dell’intera produzione,2. in caso di contratti di acquisto, i costi di acquisizione,3. in caso di ritiro secondo l’articolo 15 LEne17, la corrispondente rimunerazione.5ter I gestori delle reti di distribuzione possono addossare ai consumatori fissi finali e ai consumatori finali che rinunciano all’accesso alla rete soltanto proporzionalmente i costi dovuti agli obiettivi in materia di efficienza energetica secondo l’articolo 46b LEne. Il Consiglio federale può limitare tali costi.7 Al raggruppamento ai fini del consumo proprio si applicano gli articoli 17 e 18 LEne.
Art. 8 cpv. 1bis e 31bis I produttori, i consumatori finali e i gestori di impianti di stoccaggio sostengono il proprio gestore di rete nell’attuazione di provvedimenti volti a garantire l’esercizio sicuro della rete. Essi si attengono alle sue istruzioni nel caso di provvedimenti ordinati secondo l’articolo 20a. Questi obblighi si applicano per analogia ai gestori di rete con reti collegate.3 Concerne soltanto il testo tedesco
Art. 8a18 Riserva di energia per situazioni di approvvigionamento critiche1 Per far fronte a situazioni straordinarie, quali penurie o interruzioni critiche dell’approvvigionamento, può essere costituita annualmente una riserva di energia.2 Alla costituzione della riserva partecipano:a. obbligatoriamente, i gestori di centrali ad accumulazione che costituiscono riserve di acqua, a partire da una capacità di accumulazione pari a 10 GWh;b. mediante pubblica gara, i gestori di impianti di stoccaggio nonché i grandi consumatori che dispongono di un potenziale di riduzione del carico; tali partecipanti alla riserva ricevono un corrispettivo per la detenzione di energia e per l’eventuale messa a disposizione della riduzione del carico.3 La ElCom stabilisce le dimensioni e gli altri valori di base della riserva idroelettrica (cpv. 2 lett. a) e della riserva rimanente (cpv. 2 lett. b) e vigila sull’attuazione della riserva energetica.4 La società nazionale di rete sostiene la ElCom e garantisce la gestione operativa della riserva. Stipula un accordo sulla partecipazione alla riserva con i partecipanti alla riserva idroelettrica. I gestori interessati stabiliscono di moto proprio quali centrali ad accumulazione destinare alla costituzione della riserva e possono accordarsi con altri gestori affinché questi ultimi costituiscano la riserva per loro conto; a tal fine si attengono alle disposizioni emanate in virtù del capoverso 7 lettera b. Per la riserva rimanente, la società nazionale di rete svolge le necessarie pubbliche gare e stipula un accordo con i gestori e i consumatori cui aggiudica le gare. I partecipanti alla riserva trasmettono alla ElCom e alla società nazionale di rete le informazioni necessarie e mettono a disposizione la documentazione necessaria.5 Il prelievo dalla riserva è autorizzato allorquando nella borsa dell’elettricità la quantità di elettricità richiesta per il giorno successivo eccede l’offerta (squilibrio del mercato). La società nazionale di rete effettua il prelievo dalla riserva conformemente a quanto disposto dalla ElCom e, nel quadro di tali disposizioni, in modo non discriminatorio.6 I gruppi di bilancio e i commercianti a valle non possono conseguire utili dalla vendita dell’energia prelevata dalla riserva, né venderla all’estero.7 Il Consiglio federale disciplina i dettagli e può in particolare prevedere:a. la costituzione di riserve di durata superiore a un anno, in particolare per la riserva idroelettrica, e la possibilità di rinunciare temporaneamente alla costituzione di una parte della riserva o la possibilità dello scioglimento anticipato di tale parte;b. i criteri per identificare i gestori obbligati a partecipare alla riserva idroelettrica e la relativa quantità di energia, nonché le modalità con cui possono ripartire l’energia sui loro bacini di accumulazione e affidare ad altri gestori l’adempimento degli obblighi relativi alla costituzione della riserva, previa conclusione di accordi corrispondenti;c. un indennizzo forfetario moderato per la costituzione di riserve di acqua che tiene conto di volta in volta della situazione del mercato, della differenza di prezzo sul mercato dell’elettricità tra i mesi estivi e quelli invernali e del valore della flessibilità;d. limiti di prezzo per le pubbliche gare;e. sanzioni in caso di inosservanza dell’obbligo di costituire riserve;f. il prelievo dalla riserva in casi eccezionali anche in assenza di uno squilibrio del mercato;g. l’indennizzo del prelievo dalla riserva; esso può tenere conto delle differenze tra le parti della riserva;h. un supplemento a carico dei gruppi di bilancio che decidono di ricorrere alle riserve;i. l’eventuale messa in riserva di potenza.
Art. 8b19 Rilevamento e trasmissione dei dati relativi ai bacini di accumulazione1 Il Consiglio federale designa un organo incaricato del rilevamento dei dati relativi al livello di riempimento, all’afflusso e al deflusso dei bacini di accumulazione. I gestori delle centrali idroelettriche mettono a disposizione di tale organo tutti i dati e le informazioni necessarie a tale scopo.2 L’organo trasmette i dati alla ElCom, all’Ufficio federale dell’energia (UFE), alla società nazionale di rete, all’organizzazione per l’approvvigionamento economico del Paese e ad altri uffici federali nella misura necessaria allo svolgimento dei loro compiti. Il Consiglio federale stabilisce i principi relativi al diritto di accesso ai dati.3 I dati sono trattati in modo confidenziale. I destinatari di cui al capoverso 2 garantiscono attraverso provvedimenti tecnici e organizzativi che i dati siano utilizzati esclusivamente per lo scopo indicato all’atto della trasmissione.
Inserire gli art. 9a e 9abis prima del titolo della sezione 3
Art. 9a Incremento della produzione di elettricità d’inverno1 Per rafforzare la sicurezza dell’approvvigionamento d’inverno, entro il 2040 va realizzato e sostenuto un incremento della produzione di elettricità generata da energie rinnovabili pari almeno a 6 TWh. Di questi, va garantito il prelievo di almeno 2 TWh.2 Questo incremento si raggiunge in primo luogo mediante le centrali idroelettriche ad accumulazione secondo l’allegato 2, nonché mediante impianti solari ed eolici di interesse nazionale.3 Alle centrali idroelettriche ad accumulazione secondo l’allegato 2, nonché alla centrale idroelettrica di Chlus, si applica quanto segue:a. sottostanno all’obbligo di pianificazione soltanto se l’impianto è previsto in una nuova ubicazione; in tal caso l’obbligo di pianificazione si limita allo svolgimento di una pianificazione direttrice secondo l’articolo 8 capoverso 2 della legge del 22 giugno 197920 sulla pianificazione del territorio;b. la loro necessità è comprovata;c. sono a ubicazione vincolata;d. l’interesse alla loro realizzazione prevale in linea di principio su altri interessi nazionali; ee. vanno previste ulteriori misure di compensazione per la protezione della biodiversità e del paesaggio.4 Agli impianti solari ed eolici di interesse nazionale secondo l’articolo 12 LEne21, previsti in un territorio adeguato ai sensi dell’articolo 10 capoverso 1 LEne e ai sensi dell’articolo 8b della legge del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio ma al di fuori di oggetti secondo l’articolo 5 della legge federale del 1° luglio 196622 sulla protezione della natura e del paesaggio, si applica quanto segue:a. la loro necessità è comprovata;b. sono a ubicazione vincolata; ec. l’interesse alla loro realizzazione prevale in linea di principio su altri interessi nazionali.5 Il Consiglio federale esamina periodicamente l’elenco dei progetti indicati nell’allegato 2, la prima volta due anni dopo l’entrata in vigore della modifica del 29 settembre 2023 della presente legge, consultando gli interessati, in particolare i Cantoni, i gestori e le organizzazioni; in caso di necessità o di mancata realizzazione dei progetti, propone all’Assemblea federale di completare l’elenco.6 Il Consiglio federale disciplina i dettagli. Può in particolare prevedere che le imprese che rinunciano a realizzare un progetto ai sensi del capoverso 5 devono rendere accessibile la documentazione relativa al progetto ad altri interessati.
Art. 9abis Sicurezza dell’approvvigionamento grazie a una maggiore efficienza energetica1 Per rafforzare la sicurezza dell’approvvigionamento d’inverno vanno realizzate misure volte a migliorare l’efficienza energetica che permettano di ridurre di 2 TWh il consumo di elettricità entro il 2035.2 Se si prospetta che i miglioramenti dell’efficienza energetica secondo il capoverso 1 non possono essere realizzati, l’ampliamento delle centrali per la produzione di elettricità generata da energie rinnovabili conformemente alla LEne23 può essere intensificato.
Inserire dopo il titolo della sezione 3
Art. 9ater Scenario di riferimento1 L’UFE elabora uno scenario di riferimento finalizzato alla pianificazione delle reti di trasporto e delle reti di distribuzione ad alta tensione. A tale scopo si basa sugli obiettivi di politica energetica della Confederazione e sui dati economici globali e tiene conto del contesto internazionale. Lo scenario di riferimento si fonda su una considerazione energetica globale.2 Ex art. 9a cpv. 23 Ex art. 9a cpv. 34 Ex art. 9a cpv. 45 Ex art. 9a cpv. 56 Ex art. 9a cpv. 6
Art. 9b cpv. 22 Nella definizione dei principi occorre in particolare considerare che, di regola, la rete può essere ampliata solamente se la garanzia di una rete sicura, performante ed efficiente non può essere raggiunta attraverso un’ottimizzazione, incluso l’utilizzo della flessibilità, o un potenziamento nel corso dell’intera durata della pianificazione.
Art. 9d cpv. 11 Basandosi sullo scenario di riferimento e in funzione del fabbisogno supplementare per il proprio comprensorio, i gestori di rete elaborano per le proprie reti con una tensione superiore a 36 kV un piano di sviluppo per un periodo corrispondente a quello dello scenario di riferimento (piano pluriennale). La società nazionale di rete sottopone il proprio piano pluriennale alla ElCom per verifica entro dodici mesi dall’approvazione da parte del Consiglio federale dell’ultimo scenario di riferimento.
Art. 12 Informazione e fatturazione1 I gestori di rete rendono facilmente accessibili le informazioni necessarie per l’utilizzazione della rete e pubblicano:a. le tariffe per l’utilizzazione della rete;b. le tariffe dell’energia elettrica;c. le tariffe di misurazione;d. la somma annua dei corrispettivi per l’utilizzazione della rete;e. i requisiti minimi tecnici e aziendali per l’allacciamento alla rete;f. le basi di calcolo di eventuali contributi ai costi di rete; eg. i conti annuali.2 Le fatture destinate ai consumatori finali sono trasparenti e comparabili. Indicano separatamente:a. l’importo fatturato per l’energia elettrica;b. il corrispettivo per l’utilizzazione della rete;c. il corrispettivo per la misurazione;d. i tributi e le prestazioni agli enti pubblici;e. il supplemento rete secondo l’articolo 35 LEne24;f. i costi della riserva di energia secondo l’articolo 8a25;g. i costi per i potenziamenti della rete e delle linee di raccordo secondo l’articolo 15b.3 In caso di cambiamento di fornitore entro il termine di disdetta contrattuale, i gestori di rete non possono fatturare i costi di trasferimento.
Art. 13 cpv. 33 Abrogato
Art. 14, rubrica, cpv. 1, 3, parte introduttiva e lett. a ed e, nonché 3bisCorrispettivo e tariffe per l’utilizzazione della rete1 Il corrispettivo per l’utilizzazione della rete non deve superare i costi computabili, nonché i tributi e le prestazioni agli enti pubblici. Le differenze di copertura sono compensate a breve.3 Il corrispettivo per l’utilizzazione della rete è riscosso sulla base delle tariffe per l’utilizzazione della rete. Queste sono fissate dai gestori di rete per un anno in base ai seguenti principi:a. devono presentare strutture comprensibili che riflettano i costi causati dai consumatori finali;e. devono tenere conto degli obiettivi di efficienza dell’infrastruttura di rete e dell’impiego dell’energia elettrica e creare incentivi per una gestione stabile e sicura della rete.3bis Nel determinare le tariffe per l’utilizzazione della rete non possono essere presi in considerazione i costi fatturati individualmente dai gestori di rete.
Art. 14a Stoccaggio, rete di trazione ferroviaria e altri impianti in quanto casi particolari di corrispettivo per l’utilizzazione della rete e di consumo finale1 Non è dovuto alcun corrispettivo per l’utilizzazione della rete per:a. le centrali elettriche nei casi di prelievo di energia elettrica per:1. il fabbisogno proprio della centrale elettrica,2. l’azionamento delle pompe delle centrali di pompaggio;b. gli impianti di stoccaggio senza consumo finale.2 La rete gestita dalle imprese ferroviarie con una frequenza di 16,7 Hz (rete di trazione ferroviaria) è considerata consumatore finale se preleva energia elettrica dalla rete a 50 Hz.3 In applicazione per analogia del capoverso 1, non è dovuto alcun corrispettivo per l’utilizzazione della rete di trazione ferroviaria se l’energia elettrica è prelevata:a. per il fabbisogno proprio di una centrale elettrica;b. per azionare pompe in centrali di pompaggio, se la quantità di energia elettrica in seguito prodotta è reimmessa nella rete a 50 Hz; oc. per ragioni di efficienza dalla rete a 50 Hz anziché da una centrale di pompaggio, se ciò permette di evitare il contemporaneo pompaggio e turbinaggio in tale centrale.4 Su richiesta, nei casi indicati qui di seguito i gestori della rete rimborsano ai gestori dei rispettivi impianti il corrispettivo per l’utilizzazione della rete secondo le modalità indicate e al massimo secondo la tariffa determinante nel momento del prelievo dalla rete:a. per gli impianti di stoccaggio con consumo finale, il rimborso corrisponde alla quantità di elettricità reimmessa nella rete dopo esserne stata prelevata e stoccata;b. per gli impianti per la trasformazione di elettricità in idrogeno, gas sintetici o combustibili sintetici, il rimborso corrisponde alla quantità di elettricità reimmessa nella rete dopo la riconversione in elettricità;c. per gli impianti per la trasformazione di elettricità in idrogeno, gas sintetici, combustibili sintetici o carburanti sintetici, il rimborso corrisponde alla quantità di elettricità che prelevano dalla rete per la sua trasformazione in tali substrati chimici stoccabili; il diritto al rimborso è limitato agli impianti pilota e di dimostrazione esercitati con elettricità generata da energie rinnovabili e la cui potenza totale non supera 200 MW.5 Il Consiglio federale può:a. addossare ai gestori degli impianti i costi per le misurazioni necessarie per fornire la prova delle quantità di elettricità previste dal capoverso 4;b. disciplinare ulteriori dettagli dell’interazione tra la rete a 50 Hz e quella a 16,7 Hz.6 Il Consiglio federale emana inoltre le disposizioni necessarie riguardanti il rimborso nel caso degli impianti pilota e di dimostrazione (cpv. 4 lett. c), limitandole sotto il profilo temporale in maniera tale da applicarle soltanto agli impianti che il 31 dicembre 2034 sono già a beneficio del rimborso.
Art. 15 cpv. 1, 2 lett. a, d, 3 lett. b, 3bis, parte introduttiva e lett. a, nonché d1 Per costi computabili si intendono i costi d’esercizio e i costi del capitale di una rete sicura, performante ed efficiente.2 Per costi d’esercizio si intendono i costi di prestazioni in relazione diretta con la gestione delle reti. Tra questi si annoverano in particolare:a. i costi per le prestazioni di servizio relative al sistema e per la riserva di energia;d. i costi per l’utilizzazione della flessibilità.3 I costi del capitale devono essere calcolati in base ai costi iniziali di acquisto e di costruzione degli impianti esistenti. Sono computabili come costi del capitale al massimo:b. gli interessi calcolatori sui beni necessari alla gestione delle reti, compreso un utile d’esercizio adeguato.3bis Il Consiglio federale disciplina il trattamento delle differenze di copertura risalenti a periodi tariffari precedenti, segnatamente l’eventualità e l’importo dell’interesse da applicare nonché il termine per la loro compensazione. Inoltre disciplina a quali condizioni e in che misura i costi indicati di seguito sono computabili come costi d’esercizio e di capitale e le relative modalità di attribuzione:a. i costi dei sistemi di controllo e di regolazione intelligenti;d. i costi delle misure innovative per le reti intelligenti con determinate funzionalità; tali costi sono computabili soltanto in via eccezionale.
Art. 15a Costi specifici della rete di trasporto correlati alla sicurezza dell’approvvigionamento1 Sono parimenti computabili i seguenti costi d’esercizio della rete di trasporto, se non possono essere coperti attraverso altri strumenti di finanziamento:a. i costi dell’organo designato per il rilevamento e la trasmissione dei dati relativi ai bacini di accumulazione (art. 8b26);b. i costi a carico di gestori di rete, produttori e gestori degli impianti di stoccaggio direttamente connessi con le misure necessarie a garantire l’approvvigionamento in energia elettrica secondo la legge del 17 giugno 201627 sull’approvvigionamento economico del Paese.2 L’Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese verifica a titolo preventivo il rispetto dei requisiti di cui al capoverso 1 lettera b. Dopo aver consultato la ElCom, decide se i costi sono computabili come costi della rete di trasporto.3 Il Consiglio federale disciplina le modalità di esposizione dei costi attribuiti alla rete di trasporto e le modalità di rimborso agli aventi diritto da parte della società nazionale di rete.
Art. 15b Potenziamenti della rete di distribuzione e delle linee di raccordo dovuti alla produzione1 I costi per i potenziamenti della rete necessari in relazione agli impianti di produzione sono costi di rete computabili del gestore di rete.2 Se i potenziamenti della rete concernono un impianto di produzione di elettricità generata da energie rinnovabili, i relativi costi sono computabili come costi della rete di trasporto (art. 15a) e rimunerati dalla società nazionale di rete. Il Consiglio federale può stabilire importi minimi e massimi.3 Nel caso di siffatti impianti con allacciamento alla rete a media tensione o a tensione superiore, la rimunerazione avviene su richiesta del gestore della rete di distribuzione e previa approvazione della ElCom.4 Nel caso di siffatti impianti con allacciamento alla rete a bassa tensione, su richiesta del gestore della rete di distribuzione viene versata una rimunerazione forfetaria per le esigenze generiche di potenziamento della rete, a prescindere dall’effettiva realizzazione.5 I costi per i potenziamenti necessari delle linee di raccordo dal confine particellare fino al punto di allacciamento alla rete sono pure computabili come costi della rete di trasporto (art. 15a), se i potenziamenti sono dovuti all’immissione nella rete di elettricità generata da energie rinnovabili in impianti di produzione con una potenza allacciata superiore a 50 kW. Il Consiglio federale può stabilire l’importo massimo dei costi computabili per kW dell’impianto. Gli eventuali rimanenti costi per il potenziamento sono a carico del produttore.6 Il Consiglio federale disciplina le modalità relative a queste prescrizioni, segnatamente in relazione alla rimunerazione forfetaria. Per le modalità di calcolo di quest’ultima, si basa sui costi medi di potenziamento della rete per kW di nuova potenza allacciata per ogni impianto. Disciplina inoltre in particolare:a. le procedure di riscossione e di versamento applicate dalla società nazionale di rete;b. le norme in materia di contabilità e di ammortamento applicabili ai gestori delle reti di distribuzione al fine di evitare il computo multiplo;c. gli obblighi di informazione dei gestori delle reti di distribuzione in merito ai potenziamenti della rete realizzati, nonché ai relativi costi e agli impianti allacciati.
Art. 15c Costi fatturati individualmente1 La società nazionale di rete fattura individualmente:a. ai gruppi di bilancio, i costi per l’energia di compensazione;b. ai gestori delle reti di distribuzione e ai consumatori finali direttamente allacciati alla rete di trasporto, i costi da essi generati per la compensazione delle perdite di potenza e in relazione all’energia reattiva.2 Ex art. 15a cpv. 23 Ex art. 15a cpv. 3
Titolo prima dell’art. 17aSezione 2a: Misurazioni
Art. 17a Competenza, tariffe e corrispettivo per la misurazione1 Ai gestori di rete competono le misurazioni nel proprio comprensorio.2 Stabiliscono tariffe di misurazione secondo il principio di causalità.3 Sulla base di queste tariffe, riscuotono il corrispettivo per la misurazione per ogni punto di misurazione. Tale corrispettivo non può superare i costi di misurazione computabili. Le differenze di copertura sono compensate a breve.4 Sono computabili i costi d’esercizio e di capitale di una misurazione affidabile ed efficiente presso i consumatori finali, i produttori e i gestori degli impianti di stoccaggio; i costi del capitale comprendono un utile d’esercizio adeguato.5 Il Consiglio federale stabilisce le basi per il calcolo dei costi di misurazione computabili. Può fissare limiti massimi delle tariffe e disciplinare l’eventualità e l’importo dell’interesse da applicare alle differenze di copertura di periodi tariffari precedenti.
Art. 17abis Sistemi di misurazione intelligenti1 Un sistema di misurazione intelligente installato presso il consumatore finale, il produttore o il gestore di un impianto di stoccaggio è un dispositivo di misurazione dell’energia elettrica che supporta la trasmissione bidirezionale dei dati e registra il flusso energetico effettivo e la sua variazione nel tempo.2 Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sull’introduzione di sistemi di misurazione intelligenti. Al riguardo tiene conto delle norme internazionali e delle raccomandazioni di organizzazioni specializzate riconosciute. Obbliga i gestori di rete a utilizzare a partire da un dato termine sistemi di misurazione intelligenti presso tutti i consumatori finali, i produttori e i gestori degli impianti di stoccaggio o presso determinati gruppi di essi.3 I gestori di rete devono dotare di sistemi di misurazione intelligenti i partecipanti a un raggruppamento ai fini del consumo proprio o a una comunità locale di energia elettrica, nonché i gestori di impianti di stoccaggio, su loro richiesta. Il Consiglio federale stabilisce a tal fine un termine adeguato, pari a pochi mesi, a prescindere dalle disposizioni di esecuzione previste dal diritto anteriore.4 Il Consiglio federale può, tenuto conto della legislazione federale sulla metrologia, stabilire i requisiti tecnici minimi che i sistemi di misurazione intelligenti devono soddisfare, nonché le ulteriori caratteristiche, dotazioni e funzionalità che devono presentare per poter, in particolare:a. trasmettere i dati di misurazione, inclusi la consultazione dei dati propri e della loro qualità;b. supportare i sistemi tariffari;c. supportare altri servizi e applicazioni.5 Il Consiglio federale stabilisce almeno che, a partire dall’introduzione di sistemi di misurazione intelligenti, ai consumatori finali sia messa a disposizione una panoramica digitale di facile uso dei dati dei propri profili di carico, un confronto con consumatori finali paragonabili, un confronto con il consumo proprio negli anni precedenti e l’indicazione di potenziali di risparmio.6 I consumatori finali, i produttori e i gestori degli impianti di stoccaggio devono poter richiamare i propri dati di misurazione nel momento della loro registrazione in un formato di dati usuale a livello internazionale e per il tramite di un’interfaccia del sistema di misurazione intelligente.7 Chi non può consultare conformemente ai requisiti di legge i propri dati di misurazione mediante il sistema di misurazione intelligente impiegato dal gestore di rete, ha il diritto di completare il sistema di misurazione installando un contatore di elettricità supplementare a spese del gestore della rete, fino a concorrenza di un importo massimo stabilito dal Consiglio federale. I relativi costi non sono costi di misurazione computabili del gestore della rete.8 L’installazione di un contatore di elettricità supplementare sottostà all’approvazione della ElCom. Prima di concedere l’approvazione, la ElCom impartisce al gestore di rete un termine di 30 giorni per porre rimedio ai difetti.
Titolo prima dell’art. 17bSezione 2b: Sistemi di controllo e di regolazione, nonché flessibilità
Art. 17b cpv. 2, primo periodo, e 3, primo periodo 2 Concerne soltanto il testo francese ...3 Concerne soltanto il testo francese ...
Art. 17c Utilizzo della flessibilità1 La flessibilità generata dalla possibilità di controllare il prelievo, lo stoccaggio o l’immissione di energia elettrica appartiene ai consumatori finali, ai produttori e ai gestori di impianti di stoccaggio (titolari della flessibilità). Chi intende utilizzare la flessibilità si assicura l’utilizzo mediante contratto.2 I gestori delle reti di distribuzione possono utilizzare la flessibilità al servizio della rete all’interno del proprio comprensorio. A tal fine concludono con i titolari della flessibilità contratti non discriminatori che disciplinano parimenti la rimunerazione.3 In deroga all’articolo 17b capoverso 3, l’impiego di sistemi di controllo e di regolazione intelligenti da parte del gestore della rete di distribuzione è permesso per la flessibilità esistente fintantoché il titolare della stessa non lo vieta. Il Consiglio federale disciplina le modalità con cui i gestori delle reti di distribuzione informano i titolari della flessibilità in merito a tale impiego e le modalità per il divieto. Se l’esperienza mostra che le possibilità di accesso dei gestori delle reti di distribuzione e il loro utilizzo effettivo della flessibilità contribuiscono a limitare lo sfruttamento di altri utilizzi potenziali della flessibilità, il Consiglio federale può prevedere misure volte a migliorare lo sfruttamento di tali potenziali. Tali misure possono andare a scapito dei gestori delle reti di distribuzione e consistere in particolare in una limitazione della deroga all’articolo 17b capoverso 3 o nell’introduzione di forme adeguate di promozione della flessibilità sul mercato. In merito il Consiglio federale riferisce annualmente.4 Ai gestori delle reti di distribuzione spettano nel proprio comprensorio i seguenti utilizzi garantiti della flessibilità al servizio della rete:a. limitazione forzata di una determinata quota di immissione nel punto di allacciamento;b. utilizzo in caso di pericolo rilevante e immediato per l’esercizio sicuro della rete.5 Gli utilizzi garantiti spettano ai gestori delle reti di distribuzione anche se in contrasto con diritti di utilizzo di terzi e se il titolare della flessibilità vi si oppone. I gestori delle reti di distribuzione informano la ElCom ogni anno sugli utilizzi effettuati ai sensi del capoverso 4 lettera b.6 Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi ai capoversi 3–5.
Titolo prima dell’art. 17dSezione 2c: Comunità locali di energia elettrica
Art. 17d Costituzione di comunità locali di energia elettrica1 I consumatori finali, i produttori di elettricità generata da energie rinnovabili e i gestori di impianti di stoccaggio possono costituire una comunità locale di energia elettrica (comunità) all’interno della quale commercializzare l’energia elettrica da essi stessi prodotta.2 I partecipanti alla comunità devono:a. essere allacciati alla rete elettrica nello stesso comprensorio e allo stesso livello della rete nonché essere geograficamente ravvicinati;b. essere tutti provvisti di un sistema di misurazione intelligente; ec. produrre complessivamente la quantità minima di energia elettrica stabilita dal Consiglio federale rispetto alla potenza allacciata.3 Il Consiglio federale stabilisce l’estensione geografica massima delle comunità e i requisiti relativi alla vicinanza richiesta tra i partecipanti. Una comunità può coprire al massimo il territorio di un Comune.4 Il gestore della rete di distribuzione fornisce a ogni partecipante alla comunità un sistema di misurazione intelligente.5 I partecipanti alla comunità definiscono di comune accordo le loro relazioni reciproche, in particolare il loro approvvigionamento in elettricità di produzione propria. Nominano un rappresentante per i rapporti con il gestore della rete di distribuzione.6 Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare le relazioni reciproche tra i partecipanti alla comunità e la ripartizione dei costi cagionati dall’amministrazione e dalla distribuzione tra il gestore della rete di distribuzione, la comunità e i partecipanti a quest’ultima.
Art. 17e Approvvigionamento della comunità, utilizzazione della rete e corrispettivo1 L’energia elettrica prodotta in seno alla comunità può essere liberamente commercializzata all’interno della stessa. A tal fine può essere utilizzata la rete di distribuzione.2 Per assicurare il rimanente fabbisogno di energia elettrica i consumatori finali aventi diritto di accesso alla rete possono esercitare autonomamente tale diritto. Il rimanente fabbisogno di energia elettrica dei consumatori finali fissi e dei consumatori finali che rinunciano all’accesso alla rete è assicurato dal servizio universale.3 I partecipanti alla comunità possono richiedere una tariffa speciale per l’utilizzo della rete di distribuzione, comprensiva di uno sconto per il prelievo dell’elettricità da essi stessi prodotta. Tale sconto ammonta al massimo al 60 per cento della tariffa usuale. Il Consiglio federale fissa l’ammontare dello sconto per ogni configurazione topologica delle reti delle comunità, in maniera che lo sconto sia proporzionalmente minore più è elevato il numero dei livelli di rete coinvolti nella relativa configurazione.4 Il corrispettivo per l’utilizzazione della rete e quello per la fornitura di energia elettrica nel servizio universale dovuti al gestore della rete di distribuzione sono a carico dei singoli consumatori finali.5 Per la fatturazione, il gestore della rete di distribuzione determina la quantità di energia elettrica autoprodotta e commercializzata in seno alla comunità per il tramite della rete di distribuzione e la rapporta alla quantità complessiva dei prelievi rimanenti di energia elettrica da parte della comunità. Applicando tale chiave di ripartizione, calcola l’importo dovuto da ogni consumatore finale per i suoi prelievi di energia elettrica. I consumatori finali possono stabilire una diversa suddivisione di tali costi.6 Su richiesta del gestore della rete di distribuzione o della comunità, a quest’ultima è indirizzata una fattura riportante i prelievi dei singoli consumatori finali, sia per quanto riguarda l’utilizzazione della rete che per le forniture di elettricità nel servizio universale. I consumatori finali rimangono debitori del corrispettivo dovuto al gestore di rete.
Titolo prima dell’art. 17fSezione 2d: Scambio di dati e piattaforma dei dati
Art. 17f Principio1 I gestori di rete si comunicano reciprocamente e alle imprese del settore dell’energia elettrica, ai gruppi di bilancio, alla società nazionale di rete e all’organo di esecuzione secondo l’articolo 64 LEne28, immediatamente, gratuitamente, senza discriminazioni e nella debita qualità tutti i dati e le informazioni necessari per un approvvigionamento regolare di energia elettrica.2 L’accesso dei consumatori finali, dei produttori e dei gestori di impianti di stoccaggio ai propri dati di misurazione è retto dall’articolo 17abis capoversi 4 lettera a, 5 e 6.
Art. 17g Scambio di dati attraverso la piattaforma1 Lo scambio dei dati di base e di misurazione tra i soggetti di cui all’articolo 17f capoverso 1 avviene attraverso una piattaforma centrale dei dati (piattaforma) per le seguenti finalità:a. svolgimento del cambiamento di fornitore;b. conteggio dei costi di rete, dell’energia elettrica e di misurazione;c. allestimento di previsioni nel quadro della gestione del bilancio;d. rilevamento dell’energia elettrica mediante garanzie di origine.2 I dati di base di cui al capoverso 1 sono salvati sulla piattaforma in Svizzera. Il gestore della piattaforma gestisce i dati salvati e garantisce lo scambio dei dati di base e di misurazione tra i soggetti coinvolti.3 Le autorità federali e cantonali hanno accesso alla piattaforma conformemente alle rispettive autorizzazioni.4 Il Consiglio federale disciplina i processi dello scambio dei dati e precisa i compiti del gestore della piattaforma. Può integrare i processi e le funzionalità seguenti:a. analisi qualitativa dello scambio di dati svolto attraverso la piattaforma;b. salvataggio di dati di misurazione;c. comunicazione a terzi di dati di base e di misurazione aggregati e anonimizzati per scopi di ricerca, sicurezza di approvvigionamento, rafforzamento della competitività sul mercato dell’elettricità e fornitura di servizi energetici;d. scambio di dati di base e di misurazione per l’utilizzo della flessibilità;e. garanzia del diritto dei consumatori finali, dei produttori e dei gestori di impianti di stoccaggio alla consegna e alla trasmissione dei dati.
Art. 17h Costituzione del gestore della piattaforma1 Al fine di realizzare e gestire la piattaforma le imprese del settore dell’energia elettrica e di altri settori economici possono costituire il gestore della piattaforma sotto forma di una società di capitali o di una cooperativa di diritto privato, con sede in Svizzera.2 Gli statuti del gestore della piattaforma e le relative modifiche sottostanno all’approvazione del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC). Il DATEC verifica che adempiano i requisiti della presente legge.3 Se il gestore della piattaforma non è costituito entro il termine stabilito dal Consiglio federale, quest’ultimo affida la realizzazione e gestione della piattaforma a un organo di diritto pubblico.4 I costi per la realizzazione della piattaforma sono rimborsati dal suo gestore.
Art. 17i Organizzazione e finanziamento del gestore della piattaforma1 Il gestore della piattaforma deve essere indipendente dalle imprese del settore dell’energia elettrica. Deve essere detenuto da una maggioranza svizzera.2 Si limita a svolgere i compiti previsti dalla presente legge e dalle relative disposizioni di esecuzione e non opera a scopo di lucro.3 Riscuote dai gestori delle reti di distribuzione, per ogni punto di misurazione, un compenso a copertura dei costi basato sul principio di causalità.4 Il Consiglio federale emana ulteriori disposizioni concernenti l’organizzazione, l’indipendenza e il finanziamento del gestore della piattaforma.
Titolo prima dell’art. 17jSezione 2e: Protezione e sicurezza dei dati
Art. 17j1 Al trattamento di dati personali in relazione con sistemi di misurazione, di controllo o di regolazione intelligenti si applica la legge federale del 25 settembre 202029 sulla protezione dei dati (LPD). La LPD si applica per analogia al trattamento di dati concernenti persone giuridiche.2 Il gestore della piattaforma può trattare dati di persone giuridiche nonché dati personali al fine di adempiere i propri compiti. I soggetti di cui all’articolo 17f capoverso 1 gli comunicano le informazioni necessarie all’esecuzione dei suoi compiti e gli mettono a disposizione i documenti necessari.3 Il Consiglio federale può emanare disposizioni concernenti la protezione e la sicurezza dei dati nonché la verifica del loro rispetto, segnatamente per la piattaforma e per i sistemi di misurazione, di controllo e di regolazione intelligenti, compresi i dispositivi collegati.
Titolo prima dell’art. 18Sezione 3: Rete di trasporto svizzera e società nazionale di rete
Art. 18 cpv. 4, 4bis e 6, terzo periodo4 In caso di alienazione di azioni della società nazionale di rete, hanno diritto di prelazione su queste azioni, nel seguente ordine:a. i Cantoni;b. i Comuni;c. le aziende d’approvvigionamento elettrico detenute da una maggioranza svizzera e con sede in Svizzera.4bis Gli statuti della società nazionale di rete disciplinano i particolari riguardo al diritto di prelazione.6 … È ammesso altresì l’acquisto di prestazioni di servizio relative al sistema al di là della zona di regolazione insieme ai gestori di reti di trasporto estere.
Art. 20 cpv. 2 lett. b e c, nonché 32 In particolare, la società di rete:b. è responsabile della gestione del bilancio e garantisce le altre prestazioni di servizio relative al sistema, compreso l’approntamento di energia di regolazione. Se non fornisce direttamente le prestazioni di servizio relative al sistema, le acquista secondo una procedura orientata al mercato, trasparente e non discriminatoria. Per quanto riguarda il consumo essa tiene conto prioritariamente delle offerte in cui l’energia è utilizzata in modo efficiente;c. affronta le minacce per l’esercizio sicuro della rete di trasporto adottando i necessari provvedimenti (art. 20a);3 Abrogato
Art. 20a Provvedimenti in caso di minaccia per l’esercizio sicuro della rete di trasporto1 La società nazionale di rete concorda con i gestori delle reti di distribuzione, produttori, consumatori finali e gestori di impianti di stoccaggio allacciati alla rete di trasporto, in modo uniforme, tutti i provvedimenti necessari per prevenire o eliminare una minaccia per l’esercizio sicuro della rete di trasporto.2 I gestori delle reti di distribuzione garantiscono attraverso accordi l’adempimento dei propri obblighi nei confronti della società nazionale di rete.3 La società nazionale di rete ordina tali provvedimenti se sussiste una minaccia grave e imminente, in particolare se non esiste alcun accordo. Notifica senza indugio tali ordini alla ElCom.4 Qualora i provvedimenti non siano attuati come concordato o ordinato, la società nazionale di rete ordina provvedimenti sostitutivi. I costi supplementari connessi ai provvedimenti sostitutivi sono a carico degli inadempienti.5 Per il rimanente, e salvo diversa convenzione conclusa tra la società nazionale di rete e i soggetti di cui al capoverso 1, i costi per la preparazione e l’attuazione dei provvedimenti secondo il presente articolo sono attribuiti ai costi della rete di trasporto e computabili conformemente all’articolo 15. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni quanto all’attribuzione dei costi.
Art. 20bEx art. 20a
Art. 21 cpv. 33 Abrogato
Art. 22 cpv. 22 La ElCom svolge in particolare i seguenti compiti, sia in caso di controversia sia d’ufficio:a. decide sull’accesso alla rete e sulle condizioni per l’utilizzazione della rete; può autorizzare a titolo precauzionale l’accesso alla rete;b. verifica le tariffe e i corrispettivi per l’utilizzazione della rete, per la fornitura di energia elettrica nel servizio universale nonché le tariffe di misurazione e il corrispettivo per la misurazione secondo l’articolo 17a capoversi 2 e 3; sono fatti salvi i tributi e le prestazioni agli enti pubblici; la ElCom può decidere una diminuzione delle tariffe o vietarne un aumento;c. decide sull’approvazione delle rimunerazioni secondo l’articolo 15b capoverso 3, sull’approvazione dei contatori di elettricità supplementari secondo l’articolo 17abis capoverso 8 e sull’impiego delle entrate secondo l’articolo 17 capoverso 5;d. decide sull’utilizzo della flessibilità al servizio della rete per quanto riguarda:1. gli utilizzi garantiti,2. l’adeguamento di rimunerazioni abusive;e. ordina, se necessario in relazione ai provvedimenti in caso di minaccia per l’esercizio sicuro della rete di trasporto (art. 20a), la conclusione di un accordo tra le parti, di cui fissa il contenuto minimo; decide inoltre in merito all’ammissibilità e ai costi conseguenti dei provvedimenti ordinati e, in caso di mancato rispetto di tali provvedimenti, dei provvedimenti sostitutivi ordinati;f. prende decisioni concernenti la riserva di energia (art. 8a30), in particolare infligge sanzioni od ordina altri provvedimenti;g. verifica i costi e i corrispettivi computati dal gestore della piattaforma secondo l’articolo 17h capoverso 1 per la realizzazione e la gestione della piattaforma, nonché l’indipendenza del gestore della piattaforma e il rispetto dell’obbligo di limitare le sue attività ai compiti previsti.
Art. 22aPubblicazione di confronti della qualità e dell’efficienza 1 Nel proprio ambito di competenza (art. 22 cpv. 1 e 2) la ElCom effettua confronti tra i gestori delle reti di distribuzione con l’obiettivo di accrescere la trasparenza per i consumatori finali nonché favorire un’adeguata qualità e una maggiore efficienza delle prestazioni. Pubblica in una rappresentazione comparativa i risultati relativi a singoli gestori o gruppi di gestori della rete di distribuzione.2 La ElCom effettua confronti in particolare negli ambiti seguenti: a. qualità dell’approvvigionamento;b. tariffe di utilizzazione della rete e costi di rete computabili;c. tariffe dell’energia elettrica;d. qualità dei servizi nel settore della rete;e. investimenti in reti intelligenti;f. sistemi di misurazione;g. adempimento di obblighi di comunicazione e pubblicazione.3 L’UFE valuta i confronti ogni quattro anni in un rapporto. Se l’aumento dell’efficienza nel settore delle reti, con le corrispondenti ripercussioni sui costi di rete, risulta insufficiente, il Consiglio federale sottopone all’Assemblea federale un disegno di legge per l’introduzione di una regolazione tramite incentivi.
Art. 23 Tutela giurisdizionale1 Contro le decisioni della ElCom è ammesso il ricorso secondo le disposizioni generali della procedura amministrativa federale.2 La ElCom è legittimata a ricorrere al Tribunale federale.
Art. 25 cpv. 11 Le imprese del settore dell’energia elettrica e il gestore della piattaforma sono tenuti a fornire alle autorità competenti le informazioni necessarie all’esecuzione e allo sviluppo ulteriore della presente legge e a mettere a loro disposizione i documenti necessari.
Art. 26 cpv. 11 Le persone incaricate dell’esecuzione e dello sviluppo ulteriore della presente legge sottostanno al segreto d’ufficio.
Art. 27, rubrica e cpv. 1bisTrattamento dei dati1bis Su richiesta l’UFE e la ElCom si trasmettono reciprocamente i dati che l’altra autorità sarebbe autorizzata a richiedere per adempiere i propri compiti. Sono fatte salve prescrizioni di tenore contrario.
Art. 29 cpv. 1, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese) e lett. a, f ed fbis, nonché 2bis1 È punito con la multa sino a 100 000 franchi chiunque intenzionalmente:a. Abrogataf. nega alle autorità competenti le informazioni richieste o fornisce indicazioni non veritiere (art. 25 cpv. 1) oppure viola i corrispondenti obblighi connessi alla riserva di energia nei confronti della società nazionale di rete (art. 8a31 cpv. 432);fbis. vende l’energia prelevata dalla riserva conseguendo utili o all’estero (art. 8a33 cpv. 6);2bis Se la multa applicabile non supera i 20 000 franchi e se la determinazione delle persone punibili secondo l’articolo 6 della legge federale del 22 marzo 197434 sul diritto penale amministrativo (DPA) esige provvedimenti d’inchiesta sproporzionati all’entità della pena, l’UFE può prescindere da un procedimento contro queste persone e, in loro vece, condannare al pagamento della multa l’azienda (art. 7 DPA).
Art. 30 cpv. 1bis1bis Il DATEC esegue l’articolo 23a.
Art. 33c Disposizione transitoria della modifica del 29 settembre 20231 Le nuove prescrizioni riguardanti il servizio universale conformemente all’articolo 6 si applicano la prima volta all’anno di tariffa successivo all’entrata in vigore della modifica del 29 settembre 2023 della presente legge. Il Consiglio federale può prevedere per singole prescrizioni un periodo di transizione più lungo se necessario per permettere ai gestori delle reti di distribuzione di procedere agli adeguamenti necessari.2 All’entrata in vigore della modifica del 29 settembre 2023, i gestori delle reti di distribuzione devono decidere se e per quale quantità di energia elettrica attribuire al segmento del servizio universale i contratti di acquisto di cui all’articolo 6 capoversi 5 e 5bis già attuati in tale momento, con effetto per la durata contrattuale rimanente (art. 6 cpv. 5bis lett. b).3 La ElCom può utilizzare i dati di cui già dispone all’entrata in vigore della modifica del 29 settembre 2023 per la pubblicazione di confronti della qualità e dell’efficienza (art. 22a). Tali dati non possono riferirsi a periodi antecedenti il 2022.
Art. 34 cpv. 2 e 32 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.3 Abrogato
II
Alla legge del 23 marzo 200735 sull’approvvigionamento elettrico è aggiunto un allegato 2 secondo la versione qui annessa.
III
La legge del 22 giugno 197936 sulla pianificazione del territorio è modificata come segue:
Art. 16a cpv. 1bis1bis Edifici e impianti necessari alla produzione e al trasporto di energia generata dalla biomassa, o necessari per impianti di compostaggio loro connessi, sono ammessi in un’azienda agricola in quanto conformi alla zona e non sottostanno all’obbligo di pianificare se:a. la biomassa trattata è in stretto rapporto con l’agricoltura o la silvicoltura praticata dall’azienda medesima o da aziende circostanti;b. la quantità di substrato utilizzata non eccede le 45 000 t all’anno; ec. tali edifici e impianti sono usati soltanto per lo scopo autorizzato.
Art. 18a cpv. 1, primo periodo, e 2bis1 Nelle zone edificabili e nelle zone agricole gli impianti solari sufficientemente adattati ai tetti o alle facciate non necessitano dell’autorizzazione di cui all’articolo 22 capoverso 1. …2bis Nelle zone edificabili, le strutture a copertura o a margine dei parcheggi con 15 o più posti che permettono la produzione di energia solare sono in linea di principio conformi alla zona. Nelle rispettive pianificazioni territoriali, i Comuni possono designare parcheggi per i quali siffatte strutture non sono ammesse o lo sono soltanto condizionatamente. Possono dichiarare in linea di principio conformi alla zona siffatte strutture anche in relazione a tutti o a una parte dei parcheggi con meno di 15 posti.
Art. 24bis Impianti solari che non sono di interesse nazionale1 Gli impianti solari siti in superfici libere al di fuori delle zone edificabili e delle superfici agricole utili e che non sono di interesse nazionale sono considerati vincolati all’ubicazione se:a. sono edificati in aree poco sensibili o in cui sono già presenti altri edifici e impianti; eb. l’urbanizzazione del terreno e l’allacciamento alla rete elettrica dell’impianto sono possibili con un onere proporzionato alla potenza di quest’ultimo impianto.2 Gli impianti solari siti in superfici agricole utili sono considerati vincolati all’ubicazione se:a. oltre a produrre energia elettrica, non nuocciono agli interessi agricoli e comportano vantaggi per la produzione agricola; ob. sono utili alla sperimentazione o alla ricerca agricoli.3 In occasione della cessazione definitiva dell’esercizio, gli impianti devono essere smantellati e lo stato anteriore ripristinato.4 Il Consiglio federale disciplina i dettagli tenendo conto degli obiettivi di sviluppo di cui all’articolo 2 della legge federale del 30 settembre 201637 sull’energia; disciplina in particolare le garanzie finanziarie relative alle misure previste al capoverso 3 del presente articolo.
Art. 24ter Altri edifici e impianti per lo sfruttamento delle energie rinnovabili1 Gli impianti necessari allo sfruttamento di energia a partire dalla biomassa e gli impianti per la trasformazione di energie rinnovabili in idrogeno, metano o altri idrocarburi sintetici sono ammessi anche al di fuori delle zone edificabili se opportuno per assicurare l’approvvigionamento sicuro con energie rinnovabili.2 Il Consiglio federale stabilisce le condizioni alle quali simili impianti situati in aree poco sensibili o in cui sono già presenti altri edifici e impianti sono vincolati all’ubicazione. Tiene conto in particolare degli elementi indicati qui appresso:a. per gli impianti necessari alla produzione di energia a partire dalla biomassa, i collegamenti già esistenti, in particolare sotto forma di allacciamenti alla rete del gas;b. per gli impianti per la trasformazione delle energie rinnovabili in idrogeno o in idrocarburi, la vicinanza a un impianto per la produzione di elettricità a partire da energie rinnovabili.3 Il Consiglio federale può stabilire la grandezza e l’importanza a partire dalle quali vige l’obbligo di pianificazione per gli edifici e gli impianti.
IV
La legge forestale del 4 ottobre 199138 è modificata come segue:
Art. 5a Impianti eolici1 Gli impianti eolici, incluse le loro vie di collegamento, siti in foreste sono considerati vincolati all’ubicazione se sono di interesse nazionale e se sono già presenti vie di collegamento stradale utilizzabili per la costruzione e l’esercizio dell’impianto. Occorre fornire la prova dell’ubicazione vincolata nei casi in cui l’impianto eolico è previsto in una delle aree seguenti:a. oggetto iscritto in un inventario secondo l’articolo 5 della legge federale del 1° luglio 196639 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN);b. riserva forestale secondo l’articolo 20 capoverso 4 della presente legge;c. bandita federale di caccia secondo l’articolo 11 della legge del 20 giugno 198640 sulla caccia.2 Nel caso di impianti eolici situati al di fuori degli oggetti secondo l’articolo 5 LPN, la ponderazione degli interessi avviene conformemente a quanto disposto dall’articolo 3 LPN.
V
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 29 settembre 2023 La presidente: Brigitte Häberli-Koller | Consiglio nazionale, 29 settembre 2023 Il presidente: Martin Candinas |
Esito della votazione popolare ed entrata in vigore
1 La presente legge è stata accettata dal Popolo il 9 giugno 202441.
2 Essa entra in vigore come segue:
a. il 1° gennaio 2025: le disposizioni della legge federale sull’energia (cifra I 1), fatto salvo la lettera b numero 2, della legge forestale (cifra IV) nonché, fatto salvo la lettera b numero 1, della legge sull’approvvigionamento elettrico (cifra I 2 e II);
b. il 1° gennaio 2026:
le disposizioni della legge sull’approvvigionamento elettrico (cifra I 2): articolo 4 capoverso 1 lettera f, 9b capoverso 2, 12 capoverso 1 lettera c, 2 lettera c, 14, rubrica, capoverso 1, 3, parte introduttiva e lettere a ed e, nonché 3bis, 14a capoverso 4, 5 lettera a e 6, 15 capoverso 1, 2 lettera d, 3 e 3bis; titolo prima dell’articolo 17a; articolo 17a e 17abis; titolo prima dell’articolo 17b; articolo 17c; titolo prima dell’articolo 17d; articolo 17d e 17e, 22 capoverso 2 lettere b–d,
l’articolo 15 legge federale sull’energia (cifra I 1);
c. le disposizioni della legge sulla pianificazione del territorio (cifra III) entreranno in vigore in un secondo tempo.
20 novembre 2024 | In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Viola Amherd |
(cifra II)
(art. 9a cpv. 2, 3 e 5)
Centrali idroelettriche ad accumulazione
I progetti indicati qui appresso comprendono tutte le misure necessarie all’interno di una centrale o di una rete di centrali per permettere la realizzazione dei relativi lavori e lo sfruttamento razionale della forza idrica.
1. Chummensee
Cantone del Vallese, Comune di Grengiols
Ampliamento della capacità di accumulazione nella valle di Chummibort. Chiusura della lacuna del livello tra Heiligkreuz e Ze Binne. Centrale di pompaggio tra Chummensee e Ze Binne.
2. Curnera-Nalps
Cantone dei Grigioni, Comune di Tujetsch
Innalzamento delle dighe del Lai di Curnera e del Lai da Nalps.
3. Gorner
Cantone del Vallese, Comune di Zermatt
Costruzione di un nuovo bacino di accumulazione, introduzione dell’acqua nel canale collettore della Grande Dixence.
4. Gougra
Cantone del Vallese, Comune di Anniviers
Ampliamento del livello superiore delle Forces Motrices de la Gougra mediante l’innalzamento della diga del lac de Moiry e l’aumento della capacità di pompaggio a Mottec.
5. Griessee
Cantone del Vallese, Comune di Obergoms
Innalzamento della diga del Griessee, nuovo bacino di compensazione e centrale di pompaggio presso Altstafel. Sfruttamento delle condotte a pressione e dell’infrastruttura esistenti tra Altstafel e il Griessee.
6. Grimselsee
Cantone di Berna, Comune di Guttannen
Innalzamento del livello del Grimselsee di 23 m, spostamento della strada del passo del Grimsel.
7. Lac d’Emosson
Cantone del Vallese, Comuni di Salvan e Finhaut
Innalzamento della diga del Lac d’Emosson.
8. Lac des Toules
Cantone del Vallese, Comune di Bourg-Saint-Pierre
Innalzamento della diga del Lac des Toules.
9. Lago del Sambuco
Cantone Ticino, Comune di Lavizzara
Innalzamento della diga del Lago del Sambuco e ampliamento della centrale di Peccia, spostamento della strada lungo il lago.
10. Lai da Marmorera
Cantone dei Grigioni, Comune di Surses
Innalzamento della diga del Lai da Marmorera, adeguamento della strada del passo del Giulia.
11. Mattmarksee
Cantone del Vallese, Comune di Saas-Almagell
Innalzamento della diga del Mattmarksee.
12. Oberaarsee
Cantone di Berna, Comune di Guttannen
Innalzamento della diga dell’Oberaarsee.
13. Oberaletsch klein
Cantone del Vallese, Comune di Naters
Sfruttamento del lago sorto in seguito al ritiro del ghiacciaio nel settore Oberaletsch, centrale sotterranea presso il Gebidemsee, nessuna captazione supplementare di acque.
14. Reusskaskade
Cantone di Uri, Comuni di Göschenen e Wassen
Innalzamento della diga di Göscheneralp, opzione ampliamento della centrale Wassen con livello parallelo.
15. Trift
Cantone di Berna, Comune di Innertkirchen
Nuovo bacino di accumulazione di Trift, nuova captazione Steingletscher, nuova centrale sotterranea di Trift, introduzione nel sistema esistente della Kraftwerke Oberhasli SA.