AS 2024 697
Ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 27 giugno 19951 sull’assicurazione malattie è modificata come segue:
Art. 59 cpv. 33 Per le analisi, la fatturazione al debitore della rimunerazione è effettuata esclusivamente dal laboratorio che ha eseguito l’analisi. Le tariffe forfettarie secondo gli articoli 43 capoversi 5–5quater e 49 LAMal rimangono salve.
Art. 94 cpv. 22 Il passaggio a una franchigia inferiore o a un’assicurazione con bonus o il cambiamento dell’assicuratore è possibile per la fine di un anno civile e con preavviso secondo i termini stabiliti nell’articolo 7 capoversi 1 e 2 LAMal.
Art. 100 cpv. 22 Il passaggio da un’assicurazione senza scelta limitata dei fornitori di prestazioni a un’assicurazione con scelta limitata dei fornitori di prestazioni è possibile in ogni momento. È fatto salvo l’articolo 97 capoverso 2.
Art. 106c cpv. 11 L’assicuratore comunica al Cantone se può attribuire la notifica a un proprio assicurato. Comunica inoltre al Cantone il premio approvato e l’importo di compensazione secondo l’articolo 26 capoverso 4 dell’ordinanza del 18 novembre 20152 sulla vigilanza sull’assicurazione malattie.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.
20 novembre 2024 | In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Viola Amherd |