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AS 2024 7

Ordinanza del DFI concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID)

Preambolo

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI)

ordina:

I

L’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20161 concernente le informazioni sulle derrate alimentari è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 1 lett. j

1 Al momento della consegna ai consumatori, le derrate alimentari devono essere caratterizzate con le indicazioni seguenti (indicazioni obbligatorie):

  • j. indicazioni specifiche per la carne di bovino, suino, ovino, caprino e pollame (art. 17);

Art. 5 cpv. 1 lett. e

1 Per le derrate alimentari immesse sfuse sul mercato si applicano per le informazioni secondo l’articolo 39 capoversi 1 e 2 ODerr le disposizioni seguenti:

  • e. per le derrate alimentari con un’indicazione sul contenuto di glutine o lattosio ai sensi degli articoli 41 e 42, in deroga all’articolo 21 capoverso 2 lettera b, si può rinunciare alla dichiarazione del valore nutritivo;

Art. 8 cpv. 2

Concerne soltanto il testo francese.

Art. 11 cpv. 6‑7bis

6 Il responsabile deve essere in grado di provare che sono state applicate tutte le misure previste nell’ambito della buona prassi procedurale allo scopo di impedire o ridurre il più possibile le miscele o le contaminazioni involontarie secondo il capoverso 5.

7 Le miscele o le contaminazioni involontarie secondo il capoverso 5, che si situano al di sotto dei limiti massimi stabiliti nel capoverso stesso, possono essere indicate.

7bis Le diciture secondo il capoverso 7 possono essere indicate con una denominazione di gruppo:

  • a. per gli ingredienti di cui all’allegato 6 numero 1: con la denominazione di gruppo «cereali contenenti glutine»;

  • b. per gli ingredienti di cui all’allegato 6 numero 8: con la denominazione di gruppo «frutta a guscio», «frutta oleaginosa» o «noci».

Art. 15 cpv. 3bis e 5

3bis Il pane e i prodotti di panetteria fine non sono considerati sufficientemente elaborati o trasformati in un determinato Paese se ottengono le loro proprietà caratteristiche o la nuova denominazione specifica solo attraverso la cottura al forno di impasti già formati.

5 Per i prodotti della pesca catturati in mare secondo l’allegato 1 lettere a–c del regolamento (UE) n. 1379/20132 al posto del Paese di produzione deve essere indicata la zona di pesca secondo l’allegato 4.

Art. 16 cpv. 2bis

2bis Per l’indicazione volontaria dell’origine degli ingredienti, in alternativa al Paese di origine, può essere indicata una regione geografica più ampia, quale «UE» o «Sudamerica».

Art 17 Indicazioni specifiche per la carne fresca

1 I singoli pezzi di carne fresca di bovino devono essere accompagnati dalle seguenti indicazioni:

  • a. i numeri di autorizzazione del macello e del laboratorio di sezionamento;

  • b. il Paese in cui l’animale è nato;

  • c. il Paese in cui l’animale:

    1. ha trascorso la maggior parte della sua esistenza, o

    2. è ingrassato in maggiore misura.

2 In deroga al capoverso 1, la carne fresca di bovino può recare l’indicazione «origine: non UE/SEE» oppure «origine: non Svizzera» insieme all’indicazione «macellato in: (nome del Paese)» se:

  • a. la carne è stata prodotta al di fuori dell’UE o dello SEE ed è importata in Svizzera per l’immissione sul mercato; e

  • b. le informazioni di cui al capoverso 1 non sono disponibili.

3 I singoli pezzi di carne fresca di suino, ovino, caprino e pollame devono essere accompagnati dalle seguenti indicazioni:

  • a. il Paese in cui l’animale è stato macellato;

  • b. il Paese in cui l’animale:

    1. ha trascorso la maggior parte della sua esistenza, oppure

    2. è ingrassato in maggiore misura.

4 In deroga al capoverso 3, la carne fresca di suino, ovino, caprino e pollame può recare l’indicazione «allevato al di fuori dell’UE/SEE» o «allevato al di fuori della Svizzera» insieme all’indicazione «macellato in: (nome del Paese)» se:

  • a. la carne è stata prodotta al di fuori dell’UE o dello SEE ed è importata in Svizzera per l’immissione sul mercato; e

  • b. le informazioni di cui al capoverso 3 non sono disponibili.

5 Se gli animali sono nati, allevati e macellati nello stesso Paese, in deroga ai capoversi 1 lettere b e c e 3 può essere riportata l’indicazione «Paese di origine X».

6 Per la carne macinata venduta come tale è necessario indicare il Paese di produzione della carne macinata. Il Paese di origine della carne deve essere indicato solo se non coincide con quello di produzione della carne macinata.

Art. 18

1 Se il tenore alcolico delle bevande è superiore all’1,2 per cento in volume deve essere indicato in «% vol.».

2 Il tenore alcolico effettivo può avere un margine di tolleranza massimo e minimo dei seguenti valori:

  • a. 0,8 per cento in volume per:

    1. i prodotti vitivinicoli a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta immagazzinati in bottiglie per oltre tre anni,

    2. i vini spumanti,

    3. i vini spumanti di qualità,

    4. i vini spumanti gassificati,

    5. i vini frizzanti,

    6. i vini frizzanti gassificati,

    7. i vini liquorosi;

    8. i vini di uve stramature;

  • b. 1,0 per cento in volume per:

    1. la birra con un tenore alcolico di oltre il 5,5 per cento in volume,

    2. per le bevande frizzanti ottenute dall’uva,

    3. il sidro,

    4. il sidro di pere,

    5. i vini di frutta e altri prodotti fermentati simili derivati da frutta diversa dall’uva, eventualmente frizzanti o spumanti,

    6. l’idromele;

  • c. 1,5 per cento in volume per le bevande contenenti frutta o parte di piante in macerazione;

  • d. 0,5 per cento in volume per tutte le altre bevande alcoliche con un tenore alcolico di oltre lʼ1,2 per cento in volume.

3 La determinazione del tenore alcolico è disciplinata nell’ordinanza del 15 febbraio 20063 sugli strumenti di misurazione e dalle disposizioni su di essa basate, emanate dal Dipartimento federale di giustizia e polizia.

Art. 21 Principi

1 La dichiarazione del valore nutritivo è obbligatoria per tutte le derrate alimentari, eccetto per le derrate alimentari di cui all’allegato 9.

2 Per le derrate alimentari di cui all’allegato 9 la dichiarazione del valore nutritivo è obbligatoria, se:

  • a. recano un’indicazione nutrizionale o sulla salute;

  • b. recano una dicitura concernente il contenuto di glutine o lattosio secondo gli articoli 41 e 42;

  • c. sono definite nell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20164 sulle derrate alimentari destinate alle persone con particolari esigenze nutrizionali;

  • d. sono state arricchite con vitamine, sali minerali e altre sostanze;

  • e. recano un’informazione sull’osmolarità secondo l’articolo 42b.

3 Le disposizioni della presente sezione non si applicano agli integratori alimentari e alle acque minerali e di sorgente.

Art. 22 Indicazioni necessarie

La dichiarazione del valore nutritivo deve contenere le seguenti indicazioni: valore energetico e tenore di grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale.

Art. 23 cpv. 1, frase introduttiva, 2 e 3, frase introduttiva

1 Oltre alle indicazioni necessarie, la dichiarazione del valore nutritivo può includere le seguenti sostanze:

2 Se è menzionato il contenuto particolare di sostanze di cui al capoverso 1 lettere a–f, il loro tenore deve essere riportato nella dichiarazione del valore nutritivo.

3 Se la caratterizzazione di una derrata alimentare preimballata contiene una dichiarazione del valore nutritivo, possono essere ripetute le seguenti indicazioni:

Art. 24 cpv. 2

Concerne soltanto il testo francese

Art. 35 cpv. 5

5 Diversamente da quanto stabilito nel capoverso 4, l’USAV può stabilire eccezioni nell’allegato 14a per denominazioni generiche tradizionalmente utilizzate per indicare la peculiarità di una categoria di derrate alimentari o bevande che potrebbe avere un effetto sulla salute umana, purché sia garantita la protezione della salute e i consumatori non siano indotti in inganno.

Art. 42b Informazione sull’osmolarità delle bevande

1 Le bevande con un’osmolarità compresa fra 260 e 300 mOsm per litro possono essere definite isotoniche, mentre le bevande con un’osmolarità inferiore a 260 mOsm per litro possono essere definite ipotoniche.

2 L’informazione non è ammessa sulle bevande contenenti caffeina ai sensi dell’articolo 37 dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20165 sulle bevande e sulle bevande alcoliche ai sensi dell’articolo 61 capoverso 1 dell’ordinanza del DFI sulle bevande.

Art. 45b Disposizione transitoria relativa alla modifica dell’8 dicembre 2023

Le derrate alimentari non conformi alla modifica dell’8 dicembre 2023 possono essere importate, fabbricate e caratterizzate secondo il diritto anteriore sino al 31 gennaio 2025 ed essere consegnate ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.

II

1 Gli allegati 5, 6 e 14 sono modificati secondo la versione qui annessa.

2 Alla presente ordinanza è aggiunto un nuovo allegato 14a secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2024.

8 dicembre 2023

Dipartimento federale dell’interno:

Alain Berset

(art. 8 cpv. 5)

Indicazione e denominazione degli ingredienti

Parte B, C ed E

In tutto l’allegato 5 il rimando all’articolo 10 è sostituito dal rimando all’articolo 11.

Parte D Designazione degli aromi nell’elenco degli ingredienti, n. 1.1

Concerne soltanto il testo tedesco

(art. 10 e 11 cpv. 1–3 e 9)

Sostanze che potrebbero provocare allergie o altre reazioni indesiderate

Rimando fra parentesi nel numero allegato

(art. 10 e 11 cpv. 1–3, 7bis e 9)

Numeri 1 e 8

I seguenti ingredienti e i prodotti da essi ottenuti potrebbero provocare allergie o altre reazioni indesiderate e devono pertanto essere sempre menzionati nella caratterizzazione; è fatto salvo l’articolo 11 capoverso 9:

  1. cereali contenenti glutine segnatamente grano, farro, frumento Khorasan, segale, orzo, avena o loro ceppi ibridati e prodotti derivati, tranne:

  2. Concerne soltanto il testo tedesco

(art. 31 cpv. 2 e 3, 32 cpv. 1, 33 nonché 34 cpv. 2 lett. b)

Indicazioni sulla salute ammesse per gli alimenti, i componenti, i costituenti e le categorie di derrate alimentari, nonché condizioni per il loro impiego

Inserire la seguente voce in ordine alfabetico in base alla seguente tabella

Derrate alimentari, componenti, costituenti, categorie di derrate alimentari

Indicazione

Condizioni per lʼimpiego

Restrizioni/avvertenze

Soluzioni di carboidrati

Le soluzioni di carboidrati contribuiscono al miglioramento delle prestazioni fisiche durante un esercizio fisico intenso e prolungato negli adulti allenati.

L’indicazione può essere impiegata solo per le soluzioni di carboidrati che, secondo le istruzioni per l’uso, forniscono tra 30 g e 90 g di carboidrati all’ora, quando i carboidrati in questione sono glucosio, saccarosio, fruttosio o maltodestrine e sono soddisfatte le seguenti condizioni:

  • a) il fruttosio (derivato da fruttosio o da saccarosio) non può rappresentare più di un terzo dei carboidrati totali;

  • b) il glucosio (derivato da glucosio, da saccarosio o da maltodestrine) non può superare 60 g/h.

Il consumatore va informato del fatto che solo gli adulti allenati che svolgono un esercizio fisico intenso (almeno il 65 % del VO2max) e prolungato (almeno 60 minuti) ottengono l’effetto benefico.

L’indicazione può essere impiegata solo per gli alimenti per sportivi destinati ad adulti allenati che svolgono un esercizio fisico intenso e prolungato.

Sostituire le seguenti sette voci in ordine alfabetico in base alla seguente tabella: «Chitosano», «Acido docosaesaenoico (DHA)» (seconda voce), «Acido docosaesaenoico e acido eicosapentaenoico (DHA/EPA)», «Acido docosaesaenoico (DHA) e acido eicosapentaenoico (EPA)» (prima voce), inulina estratta da cicoria e «Sostituti dello zucchero, ossia edulcoranti intensi; xilitolo, sorbitolo, mannitolo, maltitolo, lattitolo, isomalto, eritritolo, sucralosio e polidestrosio o D-tagatosio e isomaltulosio» (entrambe le voci).

Derrate alimentari, componenti, costituenti, categorie di derrate alimentari

Indicazione

Condizioni per lʼimpiego

Restrizioni/avvertenze

Chitosano

Il chitosano contribuisce al mantenimento di livelli normali di colesterolo nel sangue.

Questa indicazione può essere impiegata solo per derrate alimentari che forniscono un apporto giornaliero di 3 g di chitosano. Lʼindicazione deve essere accompagnata dallʼinformazione al consumatore che lʼeffetto benefico si ottiene con lʼassunzione giornaliera di 3 g di chitosano.

Acido docosaesaenoico (DHA)

Il DHA contribuisce al mantenimento di livelli normali di trigliceridi nel sangue.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che fornisce un apporto giornaliero di 2 g di DHA e che contiene DHA in combinazione con l’acido eicosapentaenoico (EPA). L’indicazione deve essere accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 2 g di DHA. Il consumatore deve essere inoltre informato di non superare il livello di assunzione giornaliera supplementare di 5 g di EPA e di DHA combinati allorché l’indicazione è utilizzata per integratori alimentari, derrate alimentari o alimenti arricchiti per sportivi.

L’indicazione non va utilizzata per derrate alimentari destinate ai bambini.

Acido docosaesaenoico e acido eicosapentaenoico (DHA/EPA)

Il DHA e lʼEPA contribuiscono al mantenimento di una normale pressione sanguigna.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che fornisce un apporto giornaliero di 3 g di DHA e di EPA. L’indicazione deve essere accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 3 g di DHA e di EPA.

Il consumatore deve essere inoltre informato di non superare il livello di assunzione giornaliera supplementare di 5 g di EPA e di DHA combinati allorché l’indicazione è utilizzata per integratori alimentari, derrate alimentari o alimenti arricchiti per sportivi.

L’indicazione non va utilizzata per derrate alimentari destinate ai bambini.

Acido docosaesaenoico (DHA) e acido eicosapentaenoico (EPA)

Il DHA e l’EPA contribuisce al mantenimento di livelli normali di trigliceridi nel sangue.

Questa indicazione può essere impiegata solo per una derrata alimentare che fornisce un apporto giornaliero di 2 g di DHA e di EPA. L’indicazione deve essere accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 2 g di DHA e di EPA.

Il consumatore deve essere inoltre informato di non superare il livello di assunzione giornaliera supplementare di 5 g di EPA e di DHA combinati allorché l’indicazione è utilizzata per integratori alimentari, derrate alimentari o alimenti arricchiti per sportivi.

L’indicazione non va utilizzata per derrate alimentari destinate ai bambini.

Inulina estratta da cicoria

L’inulina estratta da cicoria contribuisce alle normali funzioni intestinali grazie a un aumento della frequenza di evacuazione.

Il consumatore deve essere informato che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione quotidiana di 12 g di inulina da cicoria. L’indicazione può essere usata solo per derrate alimentari che forniscono un apporto giornaliero di almeno 12 g di inulina estratta da cicoria, una miscela non frazionata di monosaccaridi (< 10 %), disaccaridi, fruttani di tipo inulinico e inulina estratta da cicoria con un grado di polimerizzazione medio ≥ 9.

Sostituti dello zucchero, ossia edulcoranti intensi; xilitolo, sorbitolo, mannitolo, maltitolo, lactitolo, isomalto, eritritolo, sucralosio e polidestrosio oppure D‑tagatosio e isomaltulosio

L’assunzione di alimenti/bevande contenenti X (nome del sostituto dello zucchero oppure di altre sorte di zucchero D‑tagatosio o isomaltulosio) anziché zucchero6 induce un minore aumento del glucosio ematico dopo la loro assunzione rispetto agli alimenti/bevande contenenti zucchero.

Lʼindicazione è consentita solo se gli zuccheri sono sostituiti nelle derrate alimentari o nelle bevande con sostituti dello zucchero, ossia edulcoranti intensi, xilitolo, sorbitolo, mannitolo, maltitolo, lactitolo, isomalto, eritritolo, sucralosio o polidestrosio, o una loro combinazione, in modo tale che il contenuto di zuccheri in tali derrate alimentari o bevande sia ridotto almeno nella misura specificata nellʼallegato 13 numero 32 della presente ordinanza.

Nel caso del D-tagatosio e dellʼisomaltulosio, essi devono sostituire quantità equivalenti di altri zuccheri nella stessa proporzione specificata nellʼallegato 13 numero 32 della presente ordinanza.

Sostituti dello zucchero, ossia edulcoranti intensi; xilitolo, sorbitolo, mannitolo, maltitolo, lactitolo, isomalto, eritritolo, sucralosio e polidestrosio; D-tagatosio e isomaltulosio

Lʼassunzione di alimenti/bevande contenenti X (nome del sostituto dello zucchero oppure di altre sorte di zucchero D-tagatosio o isomaltulosio) anziché zucchero7 contribuisce al mantenimento della mineralizzazione dei denti.

Lʼindicazione è consentita solo se gli zuccheri sono sostituiti nelle derrate alimentari o nelle bevande che riducono il pH della placca a un valore inferiore a 5,7 con sostituti dello zucchero, ossia edulcoranti intensi, xilitolo, sorbitolo, mannitolo, maltitolo, lactitolo, isomalto, eritritolo, D-tagatosio, isomaltulosio, sucralosio o polidestrosio, o una loro combinazione, in quantità tali che il consumo di tali derrate alimentari o bevande non riduca il pH della placca a un valore inferiore a 5,7 nel corso dellʼassunzione e fino a 30 minuti dopo tale assunzione.

(art. 35 cpv. 5)

Eccezioni definite dall’USAV per le denominazioni generiche tradizionalmente utilizzate per indicare la peculiarità di una categoria di derrate alimentari o bevande e che potrebbero avere un effetto sulla salute umana

Attualmente non vi è ancora nessuna voce.