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AS 2024 798

Ordinanza della FINMA sul «leverage ratio» e i rischi operativi delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (OLRO-FINMA). Correzione

Preambolo

Ordinanza della FINMA
sul «leverage ratio» e i rischi operativi delle banche e delle società di intermediazione mobiliare

(OLRO-FINMA)

del 6 marzo 2024 (RU 2024 140; RS 952.033.11)

Art. 21 cpv. 1Invece di:1 Se una banca agisce quale agente per una delle controparti nel quadro di un’operazione di finanziamento in titoli, per il calcolo dell’esposizione totale può rinunciare a considerare gli attivi lordi sottostanti (art. 18), se:a. offre solo una garanzia pari alla differenza fra il valore dei titoli o della liquidità prestati dal cliente e il valore delle garanzie fornite dal debitore;b. non è proprietario della liquidità o dei titoli sottostanti e non può nemmeno disporne in altro modo;c. detiene le garanzie separatamente dai propri attivi; ed. calcola l’esposizione per ogni cliente se gestisce conti clienti omnibus in qualità di agente.Leggasi:1 Se una banca agisce quale agente per una delle controparti nel quadro di un’operazione di finanziamento in titoli, per il calcolo dell’esposizione totale può rinunciare a considerare gli attivi lordi sottostanti (art. 18), se:a. offre solo una garanzia pari alla differenza fra il valore dei titoli o della liquidità prestati dal cliente e il valore delle garanzie fornite dal debitore;b. non è proprietario della liquidità o dei titoli sottostanti e non può nemmeno disporne in altro modo; ec. detiene le garanzie separatamente dai propri attivi e calcola l’esposizione per ogni cliente se gestisce conti clienti omnibus in qualità di agente. 31 dicembre 2024 Cancelleria federale

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