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AS 2025 117

Convenzione sul lavoro marittimo, 2006

Emendamenti del 2022 alla Convenzione sul lavoro marittimo, 2006

Adottati dalla Commissione tripartita speciale il 13 maggio 2022
Approvati dalla Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del lavoro in occasione della sua centodecima sessione tenutasi a Ginevra l’11 giugno 2022
Entrati in vigore il 23 dicembre 2024

Traduzione

I

Emendamento al Codice concernente il regolamento 1.4 – Reclutamento e collocamento

Norma A1.4 Reclutamento e collocamento

Sostituire il numero (vi) della lettera c) del paragrafo 5 con il testo seguente: vi) realizzino un sistema tutorio, mediante un’assicurazione o un’altra adeguata misura equivalente, mirante ad indennizzare i marittimi che abbiano subito perdite pecuniarie nelle quali possono incorrere per il fatto che il servizio di reclutamento e collocamento oppure il pertinente armatore soggetto al contratto di lavoro marittimo non abbiano onorato i loro obblighi nei loro confronti, e si assicurino che i marittimi siano informati, prima o al momento dell’arruolamento, dei loro diritti previsti nel quadro del suddetto sistema.

II

Emendamento al Codice concernente il regolamento 2.5 – Rimpatrio

Norma A2.5.1 Rimpatrio

Inserire un nuovo paragrafo 9 e rinumerare il paragrafo successivo:9.Gli Stati Membri devono facilitare il pronto rimpatrio dei marittimi, anche quando sono considerati abbandonati ai sensi del paragrafo 2 della Norma A2.5.2. Gli Stati del porto, gli Stati di bandiera e gli Stati fornitori di manodopera cooperano per garantire che i marittimi arruolati a bordo di una nave per sostituire quelli abbandonati sul loro territorio, o su una nave battente la loro bandiera, beneficino dei diritti e delle prestazioni previsti dalla presente Convenzione.

III

Emendamenti al Codice concernenti i regolamenti 3.1 e 4.4 – Alloggi e strutture ricreative / Accesso ai servizi di assistenza sociale posti a terra

Norma A3.1 Alloggi e strutture ricreative

Sostituire il paragrafo 17 con il testo seguente: 17.A bordo delle navi devono essere previsti a beneficio di tutti i marittimi appropriate attrezzature, strutture e servizi ricreativi per i marittimi, ivi compresa la connettività sociale, adeguati alle particolari necessità dei marittimi che devono vivere e lavorare sulla nave, tenendo conto del regolamento 4.3 e delle connesse disposizioni del Codice sulla tutela della salute e della sicurezza e prevenzione degli incidenti. Linea guida B3.1.11 Impianti ricreativi, posta ed accordi per la visita a bordo della nave

Sostituire la lettera j) del paragrafo 4 con il testo seguente: j) accesso ragionevole alle comunicazioni telefoniche nave-terra, dove appropriato, eventualmente a tariffe moderate.

Inserire un nuovo paragrafo 8 dal tenore seguente:8.Gli Stati Membri dovrebbero, nella misura in cui sia ragionevole e possibile, fornire ai marittimi a bordo delle loro navi un accesso a Internet, eventualmente a tariffe moderate. Linea guida B4.4.2 Servizi di assistenza sociale nei porti

Inserire un nuovo paragrafo 5 e rinumerare i paragrafi successivi: 5.Gli Stati Membri dovrebbero, nella misura in cui sia ragionevole e possibile, fornire ai marittimi a bordo delle navi che si trovano nei loro porti e ai loro posti di ormeggio associati, un accesso a Internet, eventualmente a tariffe moderate.

IV

Emendamento al Codice concernente il regolamento 3.2 – Vitto e servizio di catering

Norma A3.2 Vitto e servizio di catering

Sostituire le lettere a) e b) del paragrafo 2 con i testi seguenti: a) una sufficiente scorta di alimenti e di acqua potabile, di valore nutritivo, qualità e varietà soddisfacenti, tenuto conto del numero dei marittimi a bordo, delle loro esigenze religiose e delle loro pratiche culturali in materia alimentare e della durata e natura del viaggio, e fornita gratuitamente durante il periodo di arruolamento;b) la sistemazione e l’attrezzatura del servizio di cucina e di catering deve essere in grado di consentire la fornitura ai marittimi di pasti adeguati, variati, equilibrati e nutritivi preparati e serviti in condizioni igieniche soddisfacenti;

Sostituire la lettera a) del paragrafo 7 con il testo seguente: a) le scorte di prodotti alimentari ed acqua potabile, in termini di quantità, valore nutrizionale, qualità e varietà;

V

Emendamenti al Codice concernenti il regolamento 4.1 – Assistenza medica a bordo della nave e a terra

Norma A4.1 Assistenza medica a bordo della nave e a terra

Inserire i nuovi paragrafi 5 e 6 dal tenore seguente: 5.Ogni Stato Membro deve garantire che i marittimi che necessitano di assistenza medica immediata siano prontamente sbarcati dalle navi sul suo territorio e abbiano accesso alle strutture mediche a terra per ricevere le cure appropriate. 6.Se un marittimo muore durante il viaggio di una nave, lo Stato Membro nel cui territorio avviene il decesso o, se il decesso avviene in alto mare, nelle cui acque territoriali la nave entra successivamente, deve facilitare il rimpatrio del corpo o delle ceneri da parte dell’armatore conformemente ai desideri del marittimo o dei suoi parenti più stretti, a seconda dei casi. Linea guida B4.1.3 Cure mediche a terra

Inserire i nuovi paragrafi 4 e 5 dal tenore seguente:4.Ogni Stato Membro dovrebbe garantire che ai marittimi non sia impedito di sbarcare per motivi di salute pubblica e che possano rifornire le officine della nave e le sue riserve di carburante, acqua, alimenti e provviste. 5.I marittimi dovrebbero essere considerati bisognosi di cure mediche immediate nei seguenti casi, tra gli altri: a) infortunio o malattia grave; b) infortunio o malattia che potrebbe causare un’invalidità temporanea o permanente; c) una malattia trasmissibile che potrebbe diffondersi ad altri membri dell’equipaggio; d) infortunio dovuto a una frattura, a una grave emorragia, a un dente rotto o a un’infiammazione dentale oppure a una grave ustione; e) dolori intensi che non possono essere trattati a bordo della nave, tenendo conto della regolare attività della nave, della disponibilità di analgesici appropriati e degli effetti sulla salute dell’uso prolungato di tali analgesici; f) rischio di suicidio; g) trattamento a terra raccomandato da un servizio di consulenza di telemedicina.Linea guida B4.1.4 Assistenza medica alle altre navi e cooperazione internazionale

Sostituire la lettera k) del paragrafo 1 con il testo seguente:k) predisporre il rimpatrio, non appena possibile, del corpo o delle ceneri dei marittimi deceduti, conformemente ai desideri del marittimo o dei suoi parenti più stretti, a seconda dei casi.

VI

Emendamento al Codice concernente il regolamento 4.3 – Tutela della salute e della sicurezza e prevenzione degli infortuni

Norma A4.3 Protezione della salute e della sicurezza e prevenzione degli infortuni

Sostituire il titolo della norma con il testo che segue:Tutela della salute e della sicurezza e prevenzione degli infortuni

Sostituire la lettera b) del paragrafo 1 con il testo che segue: b) le precauzioni ragionevoli per prevenire incidenti, infortuni sul lavoro e le malattie professionali a bordo della nave, incluse la fornitura dei necessari dispositivi per la tutela personale nelle taglie appropriate, e le misure tendenti a ridurre e a prevenire i rischi di esposizione a livelli nocivi di fattori ambientali e prodotti chimici, come pure i rischi di infortunio o di malattia che possano scaturire dall’uso dell’attrezzatura e dei macchinari a bordo delle navi;

Sostituire la frase introduttiva del paragrafo 5, inserire una nuova lettera a) nel paragrafo 5 e rinumerare le lettere seguenti: 5.Ogni Stato Membro deve garantire che: a) tutti i decessi dei marittimi impiegati, arruolati o che lavorano a bordo di navi battenti la sua bandiera siano oggetto di un’indagine appropriata, siano debitamente registrati e siano dichiarati annualmente al Direttore Generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro per la loro pubblicazione in un registro globale; Linea guida B4.3.5 Relazione e raccolta di statistiche

Inserire i nuovi paragrafi 4 e 5 dal tenore seguente: 4.I dati sui decessi da dichiarare in conformità alla lettera a) del paragrafo 5 della Norma A4.3 devono essere presentati nella modalità e nella classificazione stabilite dall’Ufficio Internazionale del Lavoro. 5.I dati sui decessi dovrebbero includere, tra l’altro, informazioni sul tipo (classificazione) del decesso, sul tipo e sulla stazza lorda della nave, sul luogo del decesso (in mare, in porto, in posto di ormeggio) e sul sesso, sull’età, sulla funzione e sul servizio del marittimo.

VII

Emendamenti concernenti gli allegati

Allegato A2-I Prove di garanzia finanziaria a norma del regolamento 2.5 paragrafo 2

Sostituire la lettera g) con il testo seguente: g) nome dell’armatore o del proprietario registrato, se diverso dall’armatore; Allegato A4-I Prove di garanzia finanziaria a norma del regolamento 4.2

Sostituire la lettera g) con il testo seguente: g) nome dell’armatore o del proprietario registrato, se diverso dall’armatore;