AS 2025 12
Ordinanza
sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici
(Ordinanza sulla caccia, OCP)
(Ordinanza sulla caccia, OCP)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 29 febbraio 19881 sulla caccia è modificata come segue:
Sostituzione di un’espressioneConcerne soltanto il testo tedesco
Art. 1a Recupero di selvaggina feritaI Cantoni provvedono affinché le persone autorizzate alla caccia e le autorità di polizia ricevano un sostegno tempestivo e a regola d’arte nel recupero della selvaggina rimasta ferita durante la caccia o in incidenti stradali.
Art. 1b Persone autorizzate a uccidere la selvaggina1 Soltanto le persone esperte secondo l’articolo 177 capoverso 1bis dell’ordinanza del 23 aprile 20082 sulla protezione degli animali (OPAn) sono autorizzate a uccidere la selvaggina in libertà nel quadro della caccia, del recupero o di misure ordinate dalle autorità.2 Sono considerate esperte le persone che hanno superato un esame cantonale per guardacaccia, un esame cantonale di caccia o un esame riconosciuto come equivalente dal Cantone.
Art. 2 cpv. 1 lett. i n. 1 e 4, m, n e o1 Non possono essere impiegati per l’esercizio della caccia i mezzi ausiliari e i sistemi seguenti:i. armi da fuoco:1. la cui canna è inferiore a 40 cm,4. Abrogatom. munizioni i cui proiettili hanno una velocità alla bocca inferiore a quella del suono;n. munizioni a palla singola contenenti piombo a partire da un calibro di 6 mm;o. aeromobili civili senza occupanti, salvo se impiegati da persone esperte per il salvataggio di cuccioli di capriolo.
Art. 2a Impiego di cani da cacciaL’impiego di cani da caccia ha come obiettivo la ricerca, l’avvistamento o l’inseguimento sonoro perlopiù autonomi di selvaggina nonché la ricerca di selvaggina ammalata o ferita. Nel caso di selvaggina ferita, l’impiego di cani da caccia ha come obiettivo anche la cattura, purché non sia possibile l’abbattimento di emergenza degli animali.
Art. 3ter Divieto di caccia notturna1 La caccia notturna nel bosco è vietata; è fatta salva la caccia d’agguato.2 I Cantoni possono prevedere eccezioni per prevenire i danni da parte della selvaggina.
Art. 4 cpv 1, frase introduttiva e lett. a e b1 Previa approvazione dell’UFAM, i Cantoni possono prendere misure temporanee per la regolazione degli effettivi di specie animali protette secondo l’articolo 12 capoverso 4 della legge sulla caccia se animali di una determinata specie, nonostante misure ragionevolmente esigibili per la prevenzione dei danni:a. e b. Abrogate
Art. 4bis e 4terAbrogati
Art. 4a Regolazione degli effettivi di stambecchi1 Mediante decisione e previa approvazione dell’UFAM, i Cantoni possono regolare le comunità di riproduzione di stambecchi (colonie) secondo l’articolo 7a della legge sulla caccia.2 Nella loro domanda all’UFAM, per ogni colonia di stambecchi indicano:a. l’evoluzione dell’effettivo negli ultimi tre anni, fornendo il numero di:1. nuovi nati,2. giovani animali di entrambi i sessi di uno e due anni di età,3. femmine di tre anni di età e più,4. maschi di tre-cinque anni di età,5. maschi di sei-dieci anni di età,6. maschi di undici anni di età e più;b. la giustificazione della necessità di regolazione per:1. prevenire danni al biotopo, in particolare al bosco, oppure2. mantenere un effettivo di selvaggina sano;c. il tipo di misure previste;d. l’effettivo auspicato.3 Per la regolazione di una colonia valgono le seguenti condizioni:a. a lungo termine la struttura naturale dell’effettivo in merito a età e sesso deve essere mantenuta; b. almeno il 50 per cento degli animali abbattuti deve essere di sesso femminile.4 I Cantoni coordinano il censimento annuale degli effettivi e le autorizzazioni per la regolazione di colonie che si estendono su più Cantoni.5 L’UFAM accorda l’approvazione al Cantone per ogni colonia per un massimo di quattro anni.
Art. 4b Regolazione degli effettivi di lupi secondo l’articolo 7a della legge sulla caccia1 Mediante decisione e previa approvazione dell’UFAM, i Cantoni possono regolare i lupi di un branco secondo l’articolo 7a della legge sulla caccia. La regolazione deve tenere conto delle esigenze in materia di protezione degli animali, in particolare dei giovani animali. 2 Nella loro domanda all’UFAM, indicano:a. l’evoluzione dell’effettivo di lupi in relazione:1. al numero di branchi e di coppie di lupi stanziali, al loro areale abituale di attività negli ultimi 12 mesi, nonché alla loro appartenenza alle regioni di cui all’allegato 3,2. alla composizione attuale del branco, fornendo il numero di giovani animali nati nell’anno precedente e, se già noto, nell’anno in corso,3. agli abbattimenti di lupi ordinati dalle autorità e ai lupi cacciati di frodo per branco dal 1° febbraio dell’anno in cui è presentata la domanda;b. la giustificazione della necessità di regolazione dei singoli branchi per:1. prevenire danni ad animali da reddito in aziende detentrici di animali che hanno attuato le misure di protezione del bestiame ragionevolmente esigibili,2. prevenire danni alle persone, oppure3. prevenire una riduzione eccessiva dell’effettivo regionale di artiodattili selvatici; la regolazione non è ammessa se gli effettivi di artiodattili selvatici impediscono la rigenerazione naturale del bosco nell’areale abituale di attività del branco in misura tale da rendere necessari piani di prevenzione dei danni causati dalla selvaggina secondo l’articolo 31 dell’ordinanza del 30 novembre 19923 sulle foreste;c. il risultato del coordinamento intercantonale all’interno della regione determinante secondo l’allegato 3.3 Per la regolazione di branchi di lupi, in funzione dell’effettivo di lupi nelle regioni di cui all’allegato 3 valgono le seguenti condizioni:a. regolazione parziale:1. in presenza di un branco, è possibile abbattere fino alla metà dei giovani animali nati nell’anno della regolazione,2. in presenza di più branchi, è possibile abbattere in ogni branco fino a due terzi dei giovani animali nati nell’anno della regolazione,3. nel quadro della regolazione di cui ai numeri 1 e 2 può essere abbattuto, in via eccezionale, anche un genitore, qualora presenti un comportamento indesiderato secondo il capoverso 4,4. l’abbattimento dei lupi deve avvenire nel branco e, per quanto possibile, in prossimità di greggi e mandrie di animali da reddito, insediamenti, edifici abitati tutto l’anno o impianti a forte utilizzo antropico;b. prelievo di branchi: in caso di superamento del numero minimo di branchi secondo l’allegato 3, è possibile abbattere tutti i lupi di un branco, purché quest’ultimo presenti un comportamento indesiderato e la misura non faccia scendere il numero di branchi al di sotto dell’effettivo minimo della regione. 4 Un comportamento indesiderato sussiste laddove i lupi di un branco, singolarmente o in gruppo:a. aggirano ripetutamente misure di protezione del bestiame impiegate a regola d’arte di cui all’articolo 10b capoverso 2 lettere a–d, uccidendo animali da reddito;b. attaccano ripetutamente animali delle specie bovina o equina, uccidendoli o ferendoli gravemente;c. predano animali da reddito agricoli che si trovano in stalle o in una corte di un’area aziendale; oppured. si aggirano spontaneamente e regolarmente all’interno o nelle immediate vicinanze di insediamenti, mostrandosi troppo poco timorosi nei confronti dell’uomo. 5 I lupi che nell’areale abituale di attività del branco in questione sono stati cacciati di frodo o abbattuti secondo gli articoli 4c o 9c a partire dal 1° febbraio precedente il rilascio dell’autorizzazione di regolazione devono essere computati al numero di lupi che possono essere regolati. Sono da computare anche i lupi di un branco che vengono cacciati di frodo durante il periodo di regolazione.6 L’autorizzazione deve essere limitata all’areale abituale di attività del branco in questione. 7 I Cantoni coordinano il censimento annuale degli effettivi e le autorizzazioni di regolazione all’interno delle regioni di cui all’allegato 3.8 L’UFAM accorda l’approvazione al Cantone per un periodo di regolazione; tiene conto a tale scopo della distribuzione dei branchi nei Cantoni di una regione di cui all’allegato 3. I branchi con un areale abituale di attività che si estende su più regioni di cui all’allegato 3 vengono computati in modo proporzionale. Lo stesso vale per i branchi transfrontalieri.
Art. 4c Regolazione degli effettivi di lupi secondo l’articolo 12 capoverso 4bis della legge sulla caccia1 I lupi di un branco causano danni ad animali da reddito secondo l’articolo 12 capoverso 4bis della legge sulla caccia se, nel loro areale abituale di attività e durante il periodo di estivazione in corso, uccidono almeno otto ovini o caprini oppure uccidono o feriscono in modo grave almeno un bovino, un equino o un camelide del nuovo mondo all’interno di aziende d’estivazione e aziende con pascoli comunitari, purché le misure di protezione del bestiame ragionevolmente esigibili siano state attuate a regola d’arte.2 Possono essere abbattuti fino a due terzi dei giovani animali nati nell’anno della regolazione. In via eccezionale, è inoltre possibile abbattere un altro animale di un branco, al di fuori della madre, qualora questo presenti un comportamento indesiderato secondo l’articolo 4b capoverso 4. 3 L’autorizzazione deve essere limitata all’areale abituale di attività del branco in questione. L’abbattimento dei lupi deve avvenire nel branco e, per quanto possibile, in prossimità di greggi e mandrie di animali da reddito, insediamenti, edifici abitati tutto l’anno o impianti a forte utilizzo antropico. La regolazione deve tenere conto delle esigenze in materia di protezione degli animali, in particolare dei giovani animali.4 Nella loro domanda, i Cantoni forniscono all’UFAM le informazioni di cui all’articolo 4 capoverso 2.
Art. 4d Aiuti finanziari per la gestione del lupo1 L’ammontare degli aiuti finanziari ai Cantoni per la vigilanza e l’attuazione delle misure di gestione del lupo secondo l’articolo 7a capoverso 3 della legge sulla caccia dipende dal numero di branchi presenti nel Cantone.2 Il contributo annuo della Confederazione è al massimo di 30 000 franchi per branco; per i branchi il cui areale di attività si estende su diversi Cantoni, il contributo è suddiviso proporzionalmente tra i Cantoni.
Art. 4e Zone di tranquillità per la selvaggina1 Se necessario per proteggere sufficientemente i mammiferi e gli uccelli selvatici dai disturbi provocati dalle attività ricreative e dal turismo, i Cantoni hanno facoltà di definire zone di tranquillità per la selvaggina e i percorsi e sentieri utilizzabili al loro interno.2 Nel definire dette zone, i Cantoni tengono conto del collegamento tra queste zone e le bandite di caccia e le riserve per gli uccelli federali e cantonali e vigilano affinché la popolazione possa contribuire in modo adeguato alla definizione di tali zone, percorsi e sentieri.3 L’UFAM emana direttive per la definizione e la segnalazione uniforme delle zone di tranquillità per la selvaggina. Sostiene i Cantoni nell’informazione alla popolazione in merito a tali zone.4 L’Ufficio federale di topografia mappa nelle carte nazionali per attività sulla neve le zone di tranquillità per la selvaggina e i percorsi utilizzabili al loro interno.
Art. 6 cpv. 2, terzo periodo2 … I veterinari che sottopongono gli animali bisognosi di cure a un primo trattamento non necessitano di autorizzazione a condizione che gli animali siano poi affidati a un centro di cura, siano rilasciati nel luogo del ritrovamento o siano sottoposti a eutanasia.
Art. 7 cpv. 1, secondo periodo e lett. a e b1 … Il divieto non si applica:a. alla selvaggina nata in cattività per la quale esiste un attestato di allevamento oppure che è adeguatamente contrassegnata; ob. alla selvaggina in libertà catturata a scopo di reinsediamento.
Art. 8aEx art. 8bis
Inserire prima del titolo della sezione 3Sezione 2a: Corridoi faunistici d’importanza sovraregionale
Art. 8b Inventario dei corridoi faunistici d’importanza sovraregionale1 I corridoi faunistici servono a garantire nel lungo periodo la migrazione della selvaggina lungo assi di interconnessione tra i biotopi.2 L’inventario federale dei corridoi faunistici d’importanza sovraregionale comprende gli oggetti elencati nell’allegato 4.3 L’inventario riporta per ciascun oggetto:a. una rappresentazione cartografica del perimetro e una descrizione del territorio;b. le specie animali che beneficeranno in via principale del corridoio; c. una valutazione dell’attuale accessibilità del corridoio e la descrizione delle misure più importanti per il mantenimento o il ripristino della funzionalità.4 La descrizione degli oggetti costituisce parte integrante della presente ordinanza. È pubblicata separatamente mediante rimando nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (art. 5 cpv. 1 lett. c della legge del 18 giugno 20044 sulle pubblicazioni ufficiali). È accessibile in formato elettronico5.
Art. 8c Misure per mantenere e ripristinare la funzionalità dei corridoi faunistici1 Confederazione e Cantoni provvedono affinché la funzionalità dei corridoi faunistici sia garantita e non venga compromessa da altri utilizzi. Se, nel caso concreto, sussistono altri interessi, la decisione è presa sulla base di una ponderazione degli interessi.2 I corridoi faunistici devono essere tenuti in considerazione nei piani settoriali, direttori e di utilizzazione.3 I Cantoni, nell’ambito delle loro competenze, adottano le misure idonee al mantenimento della funzionalità dei corridoi faunistici. In particolare, provvedono affinché: a. l’utilizzazione agricola e selvicolturale dei corridoi faunistici sia adeguata; in particolare, impianti e recinzioni non devono causare pregiudizi permanenti ai corridoi faunistici;b. all’interno dei corridoi faunistici siano creati elementi strutturali per la valorizzazione del corridoio;c. siano adottate misure per aiutare la selvaggina ad attraversare il corridoio in modo sicuro;d. sia analizzata la possibilità di eliminare i disturbi e gli ostacoli esistenti nelle vicinanze dei corridoi faunistici; ee. l’inquinamento luminoso nei corridoi faunistici sia limitato.
Art. 8d Promozione di misure per mantenere e ripristinare la funzionalità dei corridoi faunisticiL’ammontare delle indennità per la pianificazione e l’attuazione di misure per la garanzia funzionale dei corridoi faunistici d’importanza sovraregionale dipende:a. dall’importanza delle misure in relazione alla necessità di risanamento per l’interconnessione su vasta scala dei biotopi della selvaggina;b. dall’entità, dalla qualità, dalla complessità e dall’efficacia delle misure per mantenere e ripristinare la permeabilità del corridoio faunistico.
Art. 9bis e 9terAbrogati
Art. 9a Misure contro singoli animali di specie protetteNel caso di misure dei Cantoni contro singoli esemplari di linci, orsi, sciacalli dorati, lontre e aquile reali, l’UFAM dev’essere previamente consultato. Se un orso rappresenta un pericolo grave e imminente per le persone, il Cantone può ordinarne l’abbattimento senza consultare l’UFAM.
Art. 9b Misure secondo l’articolo 12 capoverso 2 della legge sulla caccia contro singoli lupi1 Il Cantone può rilasciare un’autorizzazione di abbattimento per singoli lupi non appartenenti a un branco che causano danni rilevanti ad animali da reddito o che mettono in pericolo le persone.2 Un danno ad animali da reddito causato da un singolo lupo è considerato rilevante se nel suo areale abituale di attività:a. sono uccisi almeno sei ovini o caprini nell’arco di quattro mesi; ob. è ucciso o gravemente ferito almeno un bovino, un equino o un camelide del nuovo mondo.3 Per valutare il danno di cui al capoverso 2, non sono considerati gli animali da reddito sui pascoli di aziende detentrici di animali in cui non sono state attuate a regola d’arte le misure di protezione del bestiame ragionevolmente esigibili.4 Un pericolo per le persone sussiste in particolare se un lupo si aggira spontaneamente e regolarmente all’interno o nelle immediate vicinanze di insediamenti, mostrandosi troppo poco timoroso nei confronti dell’uomo.5 I Cantoni interessati valutano in modo coordinato i danni o le situazioni di pericolo verificatisi sul territorio di due o più Cantoni. 6 L’autorizzazione di abbattimento deve servire a prevenire altri danni o un’ulteriore messa in pericolo delle persone da parte del lupo in questione. La sua validità deve essere limitata a un massimo di 60 giorni e a un perimetro di abbattimento adeguato. Quest’ultimo corrisponde:a. in caso di predazioni di animali da reddito: al settore occupato da animali da reddito all’interno dell’areale abituale di attività del lupo;b. in caso di pericolo per le persone: ai luoghi in cui sussiste tale pericolo.
Art. 9c Abbattimento di un singolo lupo di un branco in caso di pericolo per le personeSe un lupo di un branco rappresenta un pericolo grave e imminente per le persone, il Cantone può, in deroga all’articolo 4b capoverso 1, deciderne l’abbattimento senza l’approvazione dell’UFAM.
Art. 9d Misure contro singoli castori1 Il Cantone può rilasciare un’autorizzazione di abbattimento secondo l’articolo 12 capoverso 2 della legge sulla caccia per singoli castori che causano danni rilevanti o rappresentano un pericolo per le persone, se non è possibile prevenire il danno o il pericolo mediante misure ragionevolmente esigibili.2 Un danno causato da un castoro è considerato rilevante in caso di:a. gallerie scavate sotto edifici e impianti di interesse pubblico, scarpate spondali importanti per la protezione contro le piene o vie di collegamento delle aziende agricole;b. costruzione di dighe o attività di scavo che provocano l’allagamento di insediamenti o di edifici e impianti di interesse pubblico nonché il ristagno nei sistemi di drenaggio agricoli che interessano superfici per l’avvicendamento delle colture;c. insediamento permanente in impianti per il trattamento o la depurazione delle acque.3 L’autorizzazione di abbattimento deve servire a prevenire altri danni o a evitare la messa in pericolo delle persone; deve essere limitata a una durata e a un perimetro adeguati. I Cantoni coordinano le loro autorizzazioni.4 Se nel perimetro di cui al capoverso 3 vive una famiglia di castori, il castoro deve essere catturato con una trappola a trabocchetto prima di essere ucciso. Nel periodo dal 16 marzo al 31 luglio le femmine che allattano non possono essere uccise.
Art. 10 Risarcimento dei danni causati da animali di specie protette1 La Confederazione paga ai Cantoni le seguenti indennità a copertura dei costi per il risarcimento di danni causati dalla selvaggina: a. linci, orsi, lupi, sciacalli dorati e aquile reali: l’80 per cento dei costi per danni ad animali da reddito agricoli;b. lontre: il 50 per cento dei costi per danni a pesci e gamberi in impianti di piscicoltura o di soggiorno;c. castori: il 50 per cento dei costi per danni al bosco e a colture agricole nonché a edifici e impianti secondo l’articolo 13 capoverso 5 della legge sulla caccia.2 I Cantoni verificano se il danno è stato causato da un animale di cui al capoverso 1 e determinano l’ammontare del danno causato dalla selvaggina.3 La Confederazione paga l’indennità solamente se: a. le misure di protezione ragionevolmente esigibili per la prevenzione dei danni sono state attuate preventivamente a regola d’arte;b. in caso di attacchi a ovini, caprini, bovini o equini, gli animali sono registrati nella banca dati sul traffico di animali di cui all’articolo 45b della legge del 1º luglio 19666 sulle epizoozie (LFE); ec. il Cantone si assume i costi rimanenti. 4 Il rimborso da parte dell’UFAM ai Cantoni avviene una volta all’anno per il periodo dal 1° novembre al 31 ottobre.
Art. 10ter–10quinquiesAbrogati
Art. 10aEx art. 10bis
Art. 10b Misure ragionevolmente esigibili per la prevenzione dei danni causati da grandi predatori1 I Cantoni informano i responsabili delle aziende detentrici di animali da reddito tenuti al pascolo e degli allevamenti di api in merito alle misure di protezione del bestiame e delle api ragionevolmente esigibili. Nel caso di aziende d’estivazione e aziende con pascoli comunitari che praticano l’estivazione di ovini e caprini, la consulenza avviene, laddove possibile, sul posto. I Cantoni registrano i risultati delle consulenze. Qualora esista un piano individuale di protezione del bestiame secondo l’articolo 47b capoverso 4 dell’ordinanza del 23 ottobre 20137 sui pagamenti diretti (OPD), i risultati devono essere integrati al suo interno.2 Per proteggere gli animali da reddito dai grandi predatori sono considerate ragionevolmente esigibili le seguenti misure:a. per ovini e caprini: recinzioni per la protezione del bestiame o cani da protezione del bestiame;b. per camelidi del nuovo mondo, suini al pascolo, cervi tenuti in recinti e pollame da reddito: recinzioni per la protezione del bestiame;c. per animali delle specie bovina o equina: detenzione congiunta della madre e del suo piccolo su pascoli sorvegliati durante il parto e nei primi quattordici giorni e rimozione immediata di placente espulse e di carcasse di giovani animali da tale pascolo;d. altre misure adottate dai Cantoni d’intesa con l’UFAM, in particolare se le misure di cui alle lettere a–c non sono sufficienti o se vi sono altre categorie di animali da proteggere; e. per api in apiari: recinzioni per la protezione delle api.3 Nel caso di aziende d’estivazione e aziende con pascoli comunitari, dopo il primo attacco di grandi predatori a ovini, caprini o camelidi del nuovo mondo non protetti da misure di cui al capoverso 2 è considerata ragionevolmente esigibile l’adozione delle seguenti misure d’emergenza:a. su singoli pascoli: il trasferimento degli animali da reddito in un pascolo protetto;b. negli altri casi: altre misure d’emergenza secondo il piano individuale di protezione del bestiame o altre misure adottate dai Cantoni d’intesa con l’UFAM.4 Gli animali da reddito che si trovano in stalle o aree di uscita recintate su un’area aziendale sono considerati protetti dai grandi predatori.5 Gli allevatori e gli apicoltori sono responsabili dell’attuazione delle misure ragionevolmente esigibili.
Art. 10c Recinzioni per la protezione del bestiameUna recinzione per la protezione del bestiame è realizzata e manutenuta a regola d’arte se segue i contorni dell’area, è chiusa e presenta una tensione sufficiente. Deve inoltre presentare le seguenti caratteristiche:a. numero di fili: in caso di recinzione a fili, almeno quattro fili; in caso di recinzione a nodi o in rete metallica, un filo sopra e uno sotto;b. tensione della recinzione o dei fili: almeno 3000 V;c. distanza del filo più in basso dal suolo: al massimo 20 cm;d. altezza: 1. in caso di ovini, caprini e suini al pascolo, almeno 90 cm; in caso di stabulazione notturna e pascolo notturno nelle zone d’estivazione, almeno 105 cm, 2. in caso di camelidi del nuovo mondo, almeno 120 cm, 3. in caso di cervi tenuti in recinti, almeno 180 cm.
Art. 10d Cani da protezione del bestiame riconosciuti1 L’impiego di cani da protezione del bestiame ha come obiettivo la sorveglianza perlopiù autonoma di animali da reddito agricoli e la loro difesa contro animali estranei.2 Un cane da protezione del bestiame è riconosciuto quando ha superato l’esame di idoneità alla protezione del bestiame ed è contrassegnato come «cane da protezione del bestiame riconosciuto» nella banca dati di cui all’articolo 30 capoverso 2 LFE8. 3 Sono ammessi all’esame i cani che appartengono a una razza per la protezione del bestiame. I Cantoni possono escludere alcune razze. 4 L’UFAM verifica l’idoneità alla protezione del bestiame dei cani che hanno almeno 18 mesi di età. In sede di esame, un cane da protezione del bestiame deve soddisfare i seguenti requisiti:a. in funzione del suo impiego, essere socializzato nei confronti degli esseri umani e delle persone e adattato alle situazioni ambientali (art. 73 cpv. 1 OPAn9) e, in presenza del detentore, è controllabile da quest’ultimo;b. durante l’impiego resta autonomamente in prossimità degli animali da reddito e all’avvicinarsi di persone e animali estranei assume un comportamento di difesa adeguato allo scopo di impiego e conseguentemente differenziato secondo il capoverso 1;c. non assume un comportamento oltremodo aggressivo nei confronti delle persone (art. 79 OPAn).5 I cani da protezione del bestiame sono impiegati a regola d’arte laddove sono soddisfatte le seguenti condizioni:a. sono impiegati almeno due cani da protezione del bestiame; il numero di cani necessari dipende dal numero degli animali da reddito;b. i cani da protezione del bestiame hanno una visione completa del pascolo e quest’ultimo non è troppo ripido; c. di giorno, la superficie del pascolo non supera i 20 ettari;d. di notte, gli animali da reddito sono raggruppati in una superficie di 5 ettari al massimo. 6 I Cantoni provvedono affinché le zone d’impiego dei cani da protezione del bestiame riconosciuti siano adeguatamente segnalate lungo i percorsi pedonali e i sentieri ufficiali. Ogni anno, entro il 15 aprile, comunicano all’UFAM le zone d’impiego previste per i cani da protezione del bestiame riconosciuti nella zona d’estivazione; l’Ufficio federale di topografia mappa le zone d’impiego nel geo-portale federale.
Art. 10e Controllo della protezione del bestiame e delle apiI Cantoni controllano se i responsabili delle aziende detentrici di animali o gli apicoltori attuano a regola d’arte le misure per la protezione del bestiame e delle api di cui all’articolo 10b. Provvedono affinché si ovvi rapidamente alle carenze riscontrate.
Art. 10f Contributi di promozione dell’UFAM per la prevenzione dei danni causati da grandi predatori1 L’UFAM si assume al massimo il 50 per cento dei costi delle seguenti misure dei Cantoni: a. pianificazione individuale per la prevenzione dei conflitti con cani da protezione del bestiame riconosciuti in aziende agricole nonché in aziende d’estivazione e aziende con pascoli comunitari;b. pianificazione per la separazione dei percorsi per mountain bike e dei sentieri dalle zone d’impiego di cani da protezione del bestiame riconosciuti, purché la pianificazione di cui alla lettera a lo richieda, nonché attuazione delle misure;c. pianificazione regionale per la prevenzione dei conflitti con gli orsi;d. misure ragionevolmente esigibili per la protezione del bestiame e delle api di cui all’articolo 10b capoversi 2 e 3. 2 L’UFAM ripartisce i fondi per la partecipazione ai costi dei Cantoni per le misure di cui al capoverso 1 lettera d in funzione dell’incidenza delle misure adottate, sulla base dei seguenti criteri:a. effettivo di lupi della Svizzera;b. effettivo di ovini e caprini di età superiore a un anno presenti sulla superficie utile agricola di aziende di base;c. effettivo di ovini e caprini in estivazione per i quali viene corrisposto un contributo supplementare secondo l’articolo 47b OPD10;d. effettivo di cani da protezione del bestiame riconosciuti secondo l’articolo 10d capoverso 2.
Art. 10g Misure ragionevolmente esigibili per la prevenzione dei danni causati da castori e lontre1 Per la prevenzione dei danni causati da castori sono considerate ragionevolmente esigibili le seguenti misure:a. limitazione dell’attività di costruzione di dighe del castoro;b. protezione delle colture agricole mediante recinzioni elettriche o reticolari metalliche;c. protezione di singoli alberi con guaine di rete metallica;d. protezione di scarpate di sponda, argini e impianti che servono per la protezione contro le piene mediante misure di protezione secondo l’articolo 10h capoverso 1 lettere a, b, d e g;e. protezione di infrastrutture di trasporto mediante installazione di piastre metalliche o tane di castoro artificiali;f. sbarramento dei flussi in entrata e in uscita degli impianti tecnici per il trattamento delle acque, delle condotte di scarico, delle canalizzazioni industriali o dei sistemi di drenaggio agricoli;g. altre misure dei Cantoni, se le misure di cui alle lettere a–f non sono sufficienti o adeguate.2 Per la prevenzione dei danni causati da lontre a impianti di piscicoltura e di soggiorno sono considerate ragionevolmente esigibili le seguenti misure:a. recinzioni di protezione elettrificate;b. altre misure dei Cantoni.
Art. 10h Contributi di promozione per la prevenzione dei danni causati da castori1 L’UFAM si assume al massimo il 30 per cento dei costi delle seguenti misure dei Cantoni per la prevenzione dei danni causati da castori a oggetti secondo l’articolo 12 capoverso 5 lettera b della legge sulla caccia:a. installazione di reticoli di protezione antiscavo, palancole e pareti stagne;b. costruzione di rinfianchi di pietrame e sbarramenti di ghiaia;c. reticoli per la protezione dei canali di scolo e tubi per l’evacuazione delle acque di scarico provenienti dalle zone abitate;d. installazione di tane di castoro artificiali;e. installazione di tubi di drenaggio in prossimità delle dighe del castoro;f. installazione di piastre metalliche in prossimità dei punti di cedimento dei sentieri;g. altre misure dei Cantoni, se le misure di cui alle lettere a–f non sono sufficienti o adeguate.2 La Confederazione si assume al massimo il 50 per cento dei costi della pianificazione cantonale per misure di protezione in corrispondenza di tratti di corsi d’acqua in cui un’attività incontrollata dei castori potrebbe mettere in pericolo edifici e impianti di interesse pubblico.3 Se le misure di cui al capoverso 1 sono realizzate nel quadro di una pianificazione cantonale generale secondo il capoverso 2, la Confederazione si assume al massimo il 50 per cento dei costi.
Art. 10i Sistema d’informazione e documentazione sui grandi predatori1 In collaborazione con i Cantoni, l’UFAM gestisce un sistema d’informazione e documentazione sui grandi predatori (GRIDS), che serve, in particolare, a risarcire le predazioni di animali da reddito, adottare misure di regolazione, ordinare singoli abbattimenti ed elaborare statistiche sui danni.2 I Cantoni registrano in GRIDS i dati necessari secondo il capoverso 1, in particolare: a. il luogo, la tipologia e la causa del danno agli animali da reddito agricoli e agli apiari nonché le misure di protezione del bestiame o delle api ragionevolmente esigibili attuate al momento del danno;b. l’ammontare dei danni agli animali da reddito e agli apiari, con indicazione del calcolo e del risarcimento erogato dal Cantone;c. i singoli abbattimenti e gli abbattimenti avvenuti nell’ambito della regolazione. 3 Le autorità d’esecuzione hanno accesso ai dati resi disponibili in GRIDS, compresi i dati personali, nella misura in cui questi sono necessari ai fini dell’esecuzione.4 GRIDS è collegato con i seguenti sistemi d’informazione: a. sistema d’informazione sulla politica agricola (AGIS) secondo l’articolo 165c della legge federale del 29 aprile 199811 sull’agricoltura;b. banca dati sui cani (AMICUS) secondo l’articolo 30 capoverso 2 LFE12;c. banca dati sul traffico di animali (BDTA) secondo l’articolo 45b LFE.Titolo prima dell’art. 11Sezione 4: Ricerca, documentazione e consulenza
Art. 12 Centro svizzero di ricerca, documentazione e consulenza per la gestione della fauna selvatica1 L’UFAM gestisce il Centro svizzero di ricerca, documentazione e consulenza per la gestione della fauna selvatica. 2 Esso può stipulare mandati di prestazioni con istituzioni attive in tutta la Svizzera o erogare contributi in particolare nei seguenti settori:a. gestione della selvaggina che:1. causa conflitti o diffonde epizoozie,2. necessita di una gestione intercantonale,3. vive in zone protette secondo l’articolo 11 capoversi 1 e 2 della legge sulla caccia,4. è minacciata a livello regionale e i cui effettivi sono difficili da monitorare;b. promozione di specie e biotopi in zone protette secondo l’articolo 11 capoversi 1 e 2 della legge sulla caccia e di corridoi faunistici secondo l’articolo 11a della legge sulla caccia.3 I compiti del Centro secondo il capoverso 1 e delle istituzioni secondo il capoverso 2 comprendono in particolare:a. la tenuta di statistiche e di banche dati connesse alla selvaggina;b. il monitoraggio coordinato degli effettivi di determinate specie protette; c. il coordinamento di progetti per la cattura, la marcatura o il campionamento di selvaggina;d. la documentazione e la trasmissione di conoscenze nel settore della gestione della selvaggina; e. la consulenza ai Cantoni nei settori di cui al capoverso 2.
II
Alla presente ordinanza sono aggiunti gli allegati 3 e 4 secondo la versione qui annessa.
III
La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.
IV
Disposizione transitoria della modifica del 13 dicembre 2024
Le munizioni a palla singola contenenti piombo a partire da un calibro di 6 mm sono ammesse fino al 31 dicembre 2029.
V
L’ordinanza del 30 aprile 199013 sulla regolazione degli effettivi degli stambecchi è abrogata.
VI
La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2025.
13 dicembre 2024 | In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Viola Amherd |
(art. 4b cpv. 3)
Le cinque regioni di presenza del lupo
Denominazione della regione | Numero | Cantoni | Superficie | Numero minimo |
|---|---|---|---|---|
«Giura» | I | 7 641 km2 | 2 | |
VD | ||||
AG | ||||
NE | ||||
FR | ||||
BE | ||||
SO | ||||
JU | ||||
BL | ||||
BS | ||||
GE | ||||
«Svizzera nordorientale» | II | 4 739 km2 | 2 | |
SG | ||||
ZH | ||||
SH | ||||
AR | ||||
AI | ||||
TG | ||||
«Svizzera centrale» | III | 6 226 km2 | 2 | |
LU | ||||
BE | ||||
SZ | ||||
UR | ||||
GL | ||||
OW | ||||
SG | ||||
NW | ||||
ZG | ||||
«Alpi svizzere occidentali» | IV | 11 380 km2 | 3 | |
VS | ||||
BE | ||||
FR | ||||
VD | ||||
«Svizzera sudorientale» | V | 10 038 km2 | 3 | |
GR | ||||
TI | ||||
SG |
(art. 8b cpv. 2)
Corridoi faunistici d’importanza sovraregionale
N. | Oggetto | Località |
|---|---|---|
Cantone di Argovia | ||
1 | AG-01 | Möhlin-Wallbach |
2 | AG-02 | Sisseln-Eiken |
3 | AG-03 | Rümikon |
4 | AG-05 | Böttstein-Villigen |
5 | AG-06 | Suret |
6 | AG-07 | Gränichen |
7 | AG-08 | Seon-Staufen |
8 | AG-09 | Hilfikon |
9 | AG-10_ZH-05 | Ehrendingen/Niederwenigen |
10 | AG-14 | Waltenschwil-Boswil |
11 | AG-15 | Oberlunkhofen |
12 | AG-17_SO-31 | Oftringen |
13 | AG-18_SO-10 | Boningen-Murgenthal |
14 | AG-20 | Staffelbach |
15 | AG-28_LU-01_ZG-11 | Dietwil |
16 | AG-29 | Oeschgen |
17 | AG-30 | Gontenschwil |
18 | AG-31 | Stilli |
19 | AG-32 | Schinznach Bad |
20 | AG-33 | Birretholz |
Cantone di Appenzello Interno | ||
21 | AI-02_AR-06 | Gais |
22 | AI-06_AR-08 | Gonten |
Cantone di Appenzello Esterno | ||
23 | AR-01_SG-20 | Gaiserwald |
24 | AR-09 | Waldstatt |
21 | AI-02_AR-06 | Gais |
22 | AI-06_AR-08 | Gonten |
Cantone di Berna | ||
25 | BE-01 | Raum Gampelen/Gals |
26 | BE-02 | Raum Pieterlen |
27 | BE-03 | Raum Kosthofen/Bundhofen |
28 | BE-04 | Raum Mühleberg/Frauenkappelen |
29 | BE-07 | Raum westlich Kirchberg (Birchiwald) |
30 | BE-08 | Raum östlich Kirchberg (Ischlag) |
31 | BE-09_SO-06 | Wangen a.d. Aare |
32 | BE-10 | Raum nördlich Lützelflüh |
33 | BE-11a | Raum Rotache |
34 | BE-11b | Raum südlich Wattenwil |
35 | BE-12 | Raum westlich von Wimmis |
36 | BE-13 | Raum Garstatt |
37 | BE-14 | Raum Kandertal |
38 | BE-15 | Raum Grosser Rugen / Unterseen-Golfplatz |
39 | BE-16 | Raum südlich von Interlaken |
40 | BE-17 | Raum südlich Innertkirchen |
41 | BE-A | Villeret |
42 | BE-E | Raum Langenthal |
43 | BE-F1 | Raum Langnau/Konolfingen/Linden (Bowil) |
44 | BE-F2 | Raum Langnau/Konolfingen/Linden |
45 | BE-G | Raum Oberlangenegg |
46 | BE-H1 | Raum Simmental/Diemtigtal/Saanenland |
47 | BE-H2 | Raum Simmental/Diemtigtal/Saanenland (Gsteig) |
48 | BE-I | Raum südlich Mitholz |
49 | BE-K_UR-03 | Raum Sustenpass |
63 | FR-01_BE-18 | Joressens |
64 | FR-02_BE-19 | Bellechasse |
66 | FR-04_BE-20 | Salvenach |
67 | FR-05_BE-21 | Liebistorf |
69 | FR-07_BE-05 | Thörishaus/Flamatt |
71 | FR-09_BE-22 | Zumholz |
167 | SO-02_BE-23 | Biberist |
264 | VS-66_BE-24 | Guttannen |
Cantone di Basilea Campagna | ||
50 | BL-01 | Pratteln |
51 | BL-03_SO-33 | Liestal |
52 | BL-06 | Brislach |
53 | BL-07 | Zwingen |
54 | BL-10 | Thürnen |
55 | BL-11 | Tenniken |
56 | BL-13 | Ormalingen |
57 | BL-14 | Gelterkinden |
58 | BL-15 | Wittinsburg |
59 | BL-19 | Waldenburg |
60 | BL-20 | Ziefen |
61 | BL-27 | Bubendorf |
62 | BL-28 | Duggingen |
100 | JU-1.11_BL-30 | Les Riedes |
Cantone di Friburgo | ||
63 | FR-01_BE-18 | Joressens |
64 | FR-02_BE-19 | Bellechasse |
65 | FR-03 | Galmiz |
66 | FR-04_BE-20 | Salvenach |
67 | FR-05_BE-21 | Liebistorf |
68 | FR-06 | Schmitten (FR) |
69 | FR-07_BE-05 | Thörishaus/Flamatt |
70 | FR-08 | Alterswil |
71 | FR-09_BE-22 | Zumholz |
72 | FR-10 | Bussy |
73 | FR-11_VD-03 | Montbrelloz |
74 | FR-12_VD-01 | Forel (FR) |
75 | FR-13 | Corserey (FR) |
76 | FR-14 | Massonnens |
77 | FR-15 | Rossens |
78 | FR-16 | Gruyères |
79 | FR-17_VD-25 | Attalens |
80 | FR-23 | Vaulruz |
220 | VD-08_FR-18 | Lucens |
235 | VD-23_FR-19 | Châtel-St-Denis |
236 | VD-24_FR-30 | Puidoux |
Cantone di Ginevra | ||
81 | GE-O-01_02 | Lévaud-Juvigny |
82 | GE-W-24 | Route de Sauverny |
83 | GE-W-29 | Bois Tollot-Allondon |
Cantone di Glarona | ||
84 | GL-01_UR-04 | Spiringen |
85 | GL-02_SZ-02 | Muotathal |
86 | GL-04 | Netstal |
87 | GL-05 | Ennenda |
88 | GL-06_SG-27 | Mollis/Biberlikopf |
89 | GL-07_SG-02_SZ-07 | Reichenburg |
Cantone dei Grigioni | ||
90 | GR-02 | Haldenstein |
91 | GR-03 | Rhäzüns |
92 | GR-04 | Mesocco |
93 | GR-05 | Lostallo |
94 | GR-06 | Fanas |
95 | GR-07 | Donat |
96 | GR-11_TI-20 | San Vittore |
97 | GR-12 | Padrus |
147 | SG-06_GR-45 | Balzers |
160 | SG-26_GR-01 | Bad Ragaz / Fläsch |
Cantone del Giura | ||
98 | JU-1.1 | Les Gâbes-Combe Guerri |
99 | JU-1.10 | Forêt de Mettembert-La Réselle |
100 | JU-1.11_BL-30 | Les Riedes |
101 | JU-1.2 | Fahy Monsieur-Mont de Miserez |
102 | JU-1.3 | Miserez-La Montoie-Ecré |
103 | JU-1.8 | Côte de Boécourt-Séprais |
104 | JU-1.9 | Le Bois de Rôbe |
105 | JU-2.1 | Le Chésal |
106 | JU-2.2 | Les Longs Prés-Combe Tabeillon |
107 | JU-2.3 | Les Forges |
108 | JU-2.4 | Le Pichoux |
109 | JU-2.5 | Choindex-La Verrerie |
110 | JU-2.8 | Le Chételat |
111 | JU-3.1 | Les Genavrières |
112 | JU-3.2 | Les Graiverats |
113 | JU-3.3 | Varandin-Grand Fahy |
114 | JU-3.4 | Bois d’Estai-Combe Vaillard |
Cantone di Lucerna | ||
115 | LU-02 | Sempach-Rothenburg |
116 | LU-03 | Malters-Littau |
117 | LU-04 | Werthenstein |
118 | LU-05 | Dagmersellen-Langnau bei Reiden |
119 | LU-09 | Ballwil-Hochdorf |
120 | LU-10 | Moosen-Altwies |
121 | LU-11 | Triengen-Büron |
122 | LU-12 | Buchs-Knutwil |
123 | LU-13 | Wauwiler Ebene-Kaltbach-Mauensee |
124 | LU-17 | Grosswangen-Ettiswil |
125 | LU-22 | Ruswil-Hellbühl |
126 | LU-23 | Neuenkirch-Emmen-Hellbühl |
127 | LU-24 | Doppelschwand-Entlebuch |
15 | AG-28_LU-01_ZG-11 | Dietwil |
Cantone di Neuchâtel | ||
128 | NE-1.1 | Les Brenets |
129 | NE-2.1 | Valangin |
130 | NE-2.2 | Corcelles-Cormondrèche |
131 | NE-2.3 | Boudry |
132 | NE-3.2 | Rochefort |
133 | NE-3.3 | Boveresse |
134 | NE-3.4 | La Brévine |
135 | NE-5.1 | Le Pâquier (NE) |
136 | NE-6.1 | Villiers |
137 | NE-6.2 | Montmollin |
138 | NE-6.3 | La Tourne |
139 | NE-7.2 | Cressier |
140 | NE-A | Le Landeron |
Cantone di Nidvaldo | ||
141 | NW-03 | Dallenwil |
144 | OW-03_NW-07 | Grafenort (sud) |
Cantone di Obvaldo | ||
142 | OW-01 | Giswil |
143 | OW-02 | Alpnach |
144 | OW-03_NW-07 | Grafenort (sud) |
145 | OW-04 | Lungern (sud, zona di Chäle) |
Cantone di San Gallo | ||
146 | SG-04 | Mels |
147 | SG-06_GR-45 | Balzers |
148 | SG-07 | Wartau |
149 | SG-08 | Vaduz |
150 | SG-09 | Sennwald |
151 | SG-10 | Oberriet (SG) |
152 | SG-11 | Grabs |
153 | SG-13 | Alt St. Johann |
154 | SG-15 | Ebnat-Kappel |
155 | SG-16 | Wattwil |
156 | SG-18 | Lütisburg |
157 | SG-19 | Jonschwil |
158 | SG-23 | Pfäfers |
159 | SG-24 | Oberuzwil |
160 | SG-26_GR-01 | Bad Ragaz / Fläsch |
23 | AR-01_SG-20 | Gaiserwald |
88 | GL-06_SG-27 | Mollis / Biberlikopf |
89 | GL-07_SG-02_SZ-07 | Reichenburg |
181 | SZ-11_SG-27 | Wägital-Buechberg (SZ), Kaltbrunn (SG) |
Cantone di Sciaffusa | ||
161 | SH-04 | Schleitheim |
162 | SH-07 | Neunkirch |
163 | SH-08 | Schaffhausen |
164 | SH-10 | Thayngen |
165 | SH-11 | Hemishofen |
Cantone di Soletta | ||
166 | SO-01 | Nennigkofen / Riemberg-Lommiswil |
167 | SO-02_BE-23 | Biberist |
168 | SO-03 | Heinrichswil-Winistorf-Obergerlafingen |
169 | SO-08 | Oensingen |
170 | SO-09 | Oberbuchsiten/Kestenholz |
171 | SO-12 | Obergösgen |
172 | SO-19 | Hüniken |
173 | SO-23 | Breitenbach |
12 | AG-17_SO-31 | Oftringen |
13 | AG-18_SO-10 | Boningen-Murgenthal |
31 | BE-09_SO-06 | Wangen a.d. Aare |
51 | BL-03_SO-33 | Liestal |
Cantone di Svitto | ||
174 | SZ-01 | Feusisberg |
175 | SZ-03 | Schübelbach |
176 | SZ-04 | Immensee |
177 | SZ-05 | Arth |
178 | SZ-06 | Seewen |
179 | SZ-08 | Muotathal |
180 | SZ-10_ZG-12 | Rothenthurm |
181 | SZ-11_SG-27 | Wägital-Buechberg (SZ), Kaltbrunn (SG) |
85 | GL-02_SZ-02 | Muotathal |
89 | GL-07_SG-02_SZ-07 | Reichenburg |
Cantone di Turgovia | ||
182 | TG-02_ZH-16 | Schlattingen |
183 | TG-03 | Unterstammheim |
184 | TG-04_06_ZH-50 | Altikon |
185 | TG-08 | Pfyn |
186 | TG-09_ZH-19 | Aadorf |
187 | TG-15 | Müllheim |
188 | TG-18 | Berg (TG) |
189 | TG-19 | Kreuzlingen |
190 | TG-22 | Dünnershaus |
191 | TG-25 | Dozwil |
192 | TG-26 | Amriswil |
193 | TG-27 | Sitterdorf |
194 | TG-28 | Hauptwil-Gottshaus |
Cantone Ticino | ||
195 | TI-01 | Airolo |
196 | TI-04 | Quinto |
197 | TI-08 | Giornico |
198 | TI-09 | Biasca |
199 | TI-10 | Biasca (Malvaglia) |
200 | TI-15-19 | Claro |
201 | TI-21-25 | Gudo |
202 | TI-24 | Rivera |
203 | TI-27 | Aurigeno |
204 | TI-29-30 | Sigirino |
205 | TI-39 | Bedretto |
206 | TI-40_VS-62a | Ulrichen |
207 | TI-41 | Airolo |
210 | TI-44 | Croglio |
211 | TI-45 | Someo-Riveo / Cevio |
212 | TI-46 | Lottigna |
96 | GR-11_TI-20 | San Vittore |
Cantone di Uri | ||
213 | UR-01 | Erstfeld |
214 | UR-02 | Gurtnellen |
49 | BE-K_UR-03 | Raum Sustenpass |
84 | GL-01_UR-04 | Spiringen |
263 | VS-65_UR-05 | Oberwald (Furkapass) |
Cantone di Vaud | ||
215 | VD-02 | Provence |
216 | VD-04 | Ependes (VD) |
217 | VD-05 | Ursins |
218 | VD-06 | Lignerolle |
219 | VD-07 | Ballaigues |
220 | VD-08_FR-18 | Lucens |
221 | VD-09 | Neyruz-sur-Moudon |
222 | VD-10 | Goumoens-la-Ville |
223 | VD-11 | Moudon |
224 | VD-12 | Villars-le-Terroir |
225 | VD-13 | Pra Cornu |
226 | VD-14 | La Sarraz |
227 | VD-15 | Dizy |
228 | VD-16 | Dommartin |
229 | VD-17 | Cuarnens |
230 | VD-18 | Etagnières |
231 | VD-19 | Grancy |
232 | VD-20 | Montricher |
233 | VD-21 | Lausanne |
234 | VD-22 | Mex (VD) |
235 | VD-23_FR-19 | Châtel-St-Denis |
236 | VD-24_FR-30 | Puidoux |
237 | VD-27_VS-95 | Chablais |
238 | VD-29 | Commugny |
73 | FR-11_VD-03 | Montbrelloz |
74 | FR-12_VD-01 | Forel (FR) |
79 | FR-17_VD-25 | Attalens |
240 | VS-02_VD-26 | Port-Valais |
241 | VS-03_VD-28 | Vouvry |
244 | VS-12_VD-30 | Mex (VS) |
275 | VS-88_VD-31 | Collonges |
Cantone del Vallese | ||
239 | VS-01 | Saint-Gingolph |
240 | VS-02_VD-26 | Port-Valais |
241 | VS-03_VD-28 | Vouvry |
242 | VS-07 | Troistorrents |
243 | VS-10 | Champéry |
244 | VS-12_VD-30 | Mex (VS) |
245 | VS-15 | Salvan |
246 | VS-16 | Finhaut |
247 | VS-18 | Martigny-Combe (Le Brocard) |
248 | VS-19 | Sembrancher |
249 | VS-24 | Orsières |
250 | VS-28 | Nendaz |
251 | VS-34 | Les Agettes |
252 | VS-35 | Mase |
253 | VS-38 | Saint-Luc |
254 | VS-42 | Varen |
255 | VS-46a | Stalden (VS) |
256 | VS-53 | Zwischbergen |
257 | VS-58 | Termen |
258 | VS-59 | Obers Matt (Termen) |
259 | VS-61a | Grengiols |
260 | VS-63a | Ulrichen |
261 | VS-63b | Oberwald |
262 | VS-64 | Oberwald (Bidmer) |
263 | VS-65_UR-05 | Oberwald (Furkapass) |
264 | VS-66_BE-24 | Guttannen |
265 | VS-69a | Fiesch |
266 | VS-70 | Ried-Mörel |
267 | VS-71 | Naters |
268 | VS-72 | Mund |
269 | VS-74 | Ausserberg |
270 | VS-75 | Gampel |
271 | VS-77a | Varen |
272 | VS-80 | Savièse |
273 | VS-82 | Conthey |
274 | VS-83a | Ardon |
275 | VS-88_VD-31 | Collonges |
276 | VS-89 | Albrunpass |
277 | VS-90 | Geisspfad |
278 | VS-91 | Chriegalppass |
279 | VS-92 | Ritterpass |
280 | VS-93 | Sefinot |
281 | VS-94 | Vollèges-le Châble |
206 | TI-40_VS-62a | Ulrichen |
237 | VD-27_VS-95 | Chablais |
Cantone di Zugo | ||
282 | ZG-01_ZH-01 | Hirzel |
283 | ZG-02 | Baar (Neuenheim) |
284 | ZG-03 | Baar (Menzingen) |
285 | ZG-06 | Risch |
15 | AG-28_LU-01_ZG-11 | Dietwil |
180 | SZ-10_ZG-12 | Rothenthurm |
Cantone di Zurigo | ||
286 | ZH-02 | Mettmenstetten |
287 | ZH-03 | Hedingen |
288 | ZH-06 | Buchs (ZH) |
289 | ZH-07 | Bachenbülach |
290 | ZH-08 | Neerach |
291 | ZH-09 | Bülach |
292 | ZH-10 | Glattfelden |
293 | ZH-11 | Wasterkingen |
294 | ZH-12 | Embrach |
295 | ZH-13 | Pfungen |
296 | ZH-14 | Dachsen |
297 | ZH-17 | Adlikon |
298 | ZH-18 | Wiesendangen |
299 | ZH-20 | Winterthur |
300 | ZH-21 | Bassersdorf |
301 | ZH-22 | Volketswil |
302 | ZH-23 | Fehraltorf |
303 | ZH-42 | Seegräben |
9 | AG-10_ZH-05 | Ehrendingen/Niederwenigen |
282 | ZG-01_ZH-01 | Hirzel |
182 | TG-02_ZH-16 | Schlattingen |
184 | TG-04_06_ZH-50 | Altikon |
186 | TG-09_ZH-19 | Aadorf |
(cifra III)
Modifica di altri atti normativi
Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Ordinanza del 30 settembre 199114 sulle bandite federali
Art. 5 cpv. 1 lett. fbis e i1 Nelle bandite valgono le seguenti disposizioni generali:fbis. la circolazione di aeromobili civili senza occupanti è vietata; sono fatti salvi gli interventi di polizia e gli interventi per il salvataggio di persone; i Cantoni possono inoltre accordare eccezioni per:1. la ricerca scientifica,2. programmi di monitoraggio degli effettivi di animali e dei biotopi,3. ispezioni di infrastrutture,4. fotografie e video realizzati nell’ambito di una manifestazione autorizzata secondo il capoverso 2, nonché fotografie e video di interesse pubblico,5. il salvataggio di cuccioli di capriolo;i. sono vietati gli esercizi militari con munizioni di guerra o d’esercizio; è fatto salvo l’uso, contrattualmente regolato, di balipedi e d’impianti militari speciali; sono eccettuati dal divieto il servizio di guardia delle truppe, con armi cariche, nonché il porto d’armi per compiti di controllo dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini.
Art. 7 cpv. 44 L’Ufficio federale di topografia mappa nelle carte nazionali per attività sulla neve le bandite federali di caccia nonché i percorsi utilizzabili al loro interno.
Art. 11 cpv. 5Abrogato
Titolo prima dell’art. 14 Sezione 6: Indennità e aiuti finanziari
Art. 14, rubricaIndennità per la sorveglianza
Art. 15, rubricaIndennità per danni arrecati dalla selvaggina
Art. 15a Aiuti finanziari per misure di conservazione delle specie e dei biotopiL’ammontare degli aiuti finanziari globali per i costi di pianificazione e di attuazione delle misure di conservazione delle specie e dei biotopi nelle bandite di cui all’appendice 1 e nelle bandite secondo l’articolo 11 capoverso 4 della legge sulla caccia è concordato tra la Confederazione e i Cantoni interessati e dipende dall’entità, dalla qualità, dalla complessità e dall’efficacia delle misure.
2. Ordinanza del 21 gennaio 199115 sulle riserve d’importanza internazionale e nazionale d’uccelli acquatici e migratori
Art. 5 cpv. 1 lett. fbis1 Nelle riserve d’uccelli acquatici e migratori valgono le seguenti disposizioni generali:fbis. la circolazione di aeromobili civili senza occupanti è vietata; sono fatti salvi gli interventi di polizia e gli interventi per il salvataggio di persone; i Cantoni possono inoltre autorizzare eccezioni per:1. la ricerca scientifica,2. programmi di monitoraggio degli effettivi di animali e dei biotopi,3. ispezioni di infrastrutture,4. fotografie e video realizzati nell’ambito di una manifestazione autorizzata secondo il capoverso 2, nonché per fotografie e video di interesse pubblico,5. il salvataggio di cuccioli di capriolo;
Titolo prima dell’art. 14 Sezione 5: Indennità e aiuti finanziari
Art. 14, rubricaIndennità per la sorveglianza
Art. 15, rubricaIndennità per danni arrecati dalla selvaggina
Art. 15a Aiuti finanziari per misure di conservazione delle specie e dei biotopiL’ammontare degli aiuti finanziari globali per i costi di pianificazione e di attuazione delle misure di conservazione delle specie e dei biotopi nelle riserve di cui all’allegato 1 e nelle riserve secondo l’articolo 11 capoverso 4 della legge sulla caccia è concordato tra la Confederazione e i Cantoni interessati e dipende dall’entità, dalla qualità, dalla complessità e dall’efficacia delle misure.
3. Ordinanza del 3 novembre 202116 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali
Art. 40 cpv. 3 lett. j3 I seguenti sistemi d’informazione possono acquisire i dati dalla BDTA tramite interfacce:j. sistema d’informazione e documentazione sui grandi predatori (GRIDS).