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AS 2025 139

Ordinanza sull’approvvigionamento elettrico (OAEl)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 14 marzo 20081 è modificata come segue:

Sostituzione di espressioniConcerne soltanto il testo francese

Art. 8, rubrica, nonché cpv. 1, 1bis e 2, frase introduttivaTariffe di misurazione 1 I gestori di rete fissano le tariffe di misurazione per le diverse potenze di allacciamento per ogni anno tariffario e pubblicano le tariffe entro il 31 agosto (art. 7b).1bis La ElCom esegue annualmente un monitoraggio delle tariffe di misurazione.2 I gestori di rete definiscono entro la fine del 2025, con la partecipazione dei rappresentanti dei consumatori finali, dei produttori e dei fornitori di servizi del settore elettrico, direttive trasparenti e non discriminatorie per la metrologia e i processi informativi, concernenti in particolare:

Art. 8a Costi d’esercizio computabili1 Per costi d’esercizio si intendono i costi delle prestazioni fornite in relazione diretta con la metrologia. Tra questi si annoverano in particolare:a. i costi per l’esercizio e la manutenzione degli strumenti di misurazione;b. i costi per il rilevamento, il trattamento e la trasmissione dei dati di misurazione;c. i costi sostenuti secondo l’articolo 17i capoverso 3 LAEl per l’utilizzo della piattaforma; d. i costi amministrativi attribuibili alla metrologia.2 I gestori di rete fissano direttive trasparenti, unitarie e non discriminatorie per la determinazione dei costi d’esercizio.

Art. 8abis Costi del capitale computabili1 I costi del capitale devono essere calcolati a partire dai costi di acquisto o di costruzione e dei costi di installazione. Sono computabili come costi del capitale, al massimo:a. gli ammortamenti calcolatori;b. gli interessi calcolatori sui beni patrimoniali necessari per la metrologia.2 Gli ammortamenti calcolatori annui sono calcolati con ammortamento lineare per una determinata durata di utilizzazione in funzione di un valore residuo pari a zero.3 Per il calcolo degli interessi calcolatori annui si applicano le regole seguenti:a. ai beni patrimoniali necessari per la metrologia possono essere aggiunti al massimo i valori seguenti:1. i valori residui di acquisto o di costruzione degli impianti necessari alla metrologia risultanti alla fine dell’anno contabile in base agli ammortamenti di cui al capoverso 2, 2. il capitale circolante netto necessario alla metrologia;b. il tasso d’interesse calcolatorio corrisponde al tasso dei costi medi del capitale investito secondo l’allegato 1.4 I gestori di rete fissano in direttive trasparenti e non discriminatorie durate di utilizzazione uniformi e adeguate per gli impianti necessari alla metrologia.

Art. 8ater Disposizioni particolari relative ai costi di misurazione computabili1 I costi del capitale e d’esercizio che il gestore di rete sostiene per garantire il diritto alla consultazione e allo scaricamento dei dati di misurazione sono considerati costi di misurazione computabili.2 Ex art. 8asexies cpv. 7

Art. 8aquater Differenze di copertura nell’ambito dei costi di misurazione1 Se la somma del corrispettivo che il gestore di rete ha riscosso per la metrologia nel corso di un anno tariffario non corrisponde ai costi di misurazione computabili (differenza di copertura), esso compensa tale differenza entro i tre anni tariffari successivi. In caso di copertura insufficiente, può rinunciare alla compensazione.2 In casi giustificati la ElCom può estendere il periodo entro il quale compensare una differenza di copertura.3 Il tasso di interesse che il gestore di rete deve applicare al consumatore finale corrisponde:a. in caso di copertura insufficiente: al massimo al costo del capitale di terzi conformemente all’allegato 1;b. in caso di copertura in eccesso: almeno al costo del capitale di terzi conformemente all’allegato 1.

Art. 8aquinquies Ex art. 8a

Art. 8asexiesEx art. 8abis

Art. 8aseptiesEx art. 8ater

Art. 8aoctiesEx art. 8aquater

Art. 8anoniesEx art. 8aquinquies

Titolo prima dell’articolo 8adeciesSezione 1c:
Sistemi di misurazione, di controllo e di regolazione intelligenti

Art. 8adecies Sistemi di misurazione intelligenti1 Ex art. 8asexies cpv. 12 I gestori di rete devono comunicare ai consumatori finali, ai produttori o ai gestori di impianti di stoccaggio che ne facciano richiesta le specifiche tecniche delle interfacce del proprio contatore di elettricità.3 I gestori di rete fissano entro il 31 gennaio 2026 direttive trasparenti e non discriminatorie per i formati di dati usuali a livello internazionale di cui al capoverso 1 lettera a numero 3.4 L’interazione fra gli elementi di un sistema di misurazione intelligente permette di:a.–e. Ex art. 8asexies cpv. 3 lett. a–e5 Ex art. 8asexies cpv. 86 Se un raggruppamento ai fini del consumo proprio, una comunità locale di energia elettrica oppure il gestore di un impianto di stoccaggio chiede di essere dotato di un sistema di misurazione intelligente, il gestore di rete è tenuto a installarlo entro tre mesi. Nel caso dei raggruppamenti ai fini del consumo proprio tale diritto riguarda tutti i punti di misurazione del raggruppamento nei confronti del gestore di rete.

Art. 8aundecies Deroghe all’obbligo di impiego di sistemi di misurazione intelligenti1 Ex art. 8asexies cpv. 52 Ex art. 8asexies cpv. 6

Art. 8aduodecies Installazione di contatori di elettricità supplementari1 I costi che il gestore di rete deve assumersi per l’installazione di un contatore di elettricità supplementare (art. 17abis cpv. 7 LAEl) corrispondono ai costi effettivi, al massimo tuttavia:a. per i costi di installazione: 250 franchi;b. per i costi associati all’esercizio del contatore per un periodo massimo di dieci anni: 120 franchi all’anno.2 I gestori di rete possono rimuovere a proprie spese i contatori supplementari installati dopo non meno di un anno se è garantito il richiamo dei propri dati di misurazione.

Art. 8cAbrogato

Art. 13abis Costi computabili dei sistemi di controllo e di regolazione 1 Sono considerati costi computabili i costi del capitale e i costi d’esercizio dei sistemi di controllo e di regolazione impiegati per l’utilizzo della flessibilità al servizio della rete secondo l’articolo 19a, compresa la rimunerazione versata. 2 I gestori di rete fissano direttive trasparenti e non discriminatorie sulle componenti dei sistemi di controllo e di regolazione intelligenti, in particolare sui provvedimenti tecnici preparatori all’installazione.

Art. 14 cpv. 33 Nel calcolo delle entrate di cui al capoverso 2 possono essere dedotte solamente quelle perdite di guadagno che non possono essere attribuite ad una causa determinata o che risultano da un’eccezione all’accesso alla rete per le capacità nella rete di trasporto transfrontaliera (art. 17 cpv. 6 LAEl).

Art. 15 Imputazione dei costi della rete di trasporto1 La società nazionale di rete fattura individualmente ai gruppi di bilancio i prelievi dalla riserva di energia elettrica secondo l’OREI2.2 Ai gestori di rete e ai consumatori finali direttamente allacciati alla rete di trasporto la società nazionale di rete fattura, proporzionalmente all’energia elettrica ricevuta dai consumatori finali, i seguenti costi:a. i costi per la gestione del sistema e dei dati di misurazione, la capacità di partenza senza alimentazione di rete e la capacità di servizio isolato dei generatori di energia elettrica, il mantenimento della tensione, la regolazione primaria e le quote della potenza messa in riserva per la regolazione secondaria e terziaria, che non possono essere attribuiti ad un gruppo di bilancio; la ElCom fissa ogni anno l’importo massimo; b. i costi in relazione con la riserva di energia elettrica secondo l’OREl e i costi di cui all’articolo 15a capoverso 1 LAEl;c. i costi per i potenziamenti delle reti di distribuzione e delle linee di raccordo secondo l’articolo 15b capoversi 3–5 LAEl.3 Ai consumatori finali allacciati direttamente alla rete di trasporto e ai gestori di rete la società nazionale di rete fattura, in modo non discriminatorio e secondo una tariffa unitaria per la zona di regolazione Svizzera, i rimanenti costi computabili nonché i tributi e le prestazioni agli enti pubblici in base al seguente schema:a. al 10 per cento in base all’energia elettrica prelevata dalla rete in questione: 1. dai consumatori finali allacciati direttamente alla rete, e2. dai consumatori finali allacciati al livello di rete inferiore;b. al 90 per cento in base alla media annua della potenza massima mensile richiesta alla rete di trasporto da ogni consumatore finale allacciato direttamente alla rete e da ogni rete del livello inferiore.

Art. 16 cpv. 1 e 1bis1 I costi computabili, i tributi e le prestazioni agli enti pubblici non fatturati individualmente nonché la partecipazione ad una rete del livello superiore sono a carico dei consumatori finali e dei gestori di rete allacciati direttamente alla rete in questione in base al seguente schema:a. al 10 per cento in base all’energia elettrica prelevata dalla rete in questione:1. dai consumatori finali allacciati direttamente alla rete, e2. dai consumatori finali allacciati al livello di rete inferiore;b. al 90 per cento in base alla media annua della potenza massima mensile effettiva richiesta alla rete in questione da ogni consumatore finale allacciato direttamente alla rete e da ogni rete del livello inferiore.1bis L’energia elettrica determinante ai fini dell’imputazione dei costi al livello di rete inferiore secondo il capoverso 1 lettera a numero 2 include secondo il principio del netto anche i quantitativi di energia elettrica immessi nei livelli di rete inferiori. Questi quantitativi sono calcolati contemporaneamente in tutti i punti di interconnessione tra i livelli di rete.

Art. 17 cpv. 22 Per il calcolo della potenza massima mensile è determinante la potenza netta. Quest’ultima corrisponde alla potenza massima prelevata dal livello di rete superiore e calcolata contemporaneamente in tutti i punti di interconnessione tra i livelli di rete.

Art. 18 Principi applicabili alle tariffe per l’utilizzazione della rete a tutti i livelli di rete1 I gestori di rete fissano le tariffe per l’utilizzazione della rete per ogni anno tariffario.2 All’interno di un livello di tensione i consumatori finali con un profilo di acquisto simile costituiscono un gruppo di clienti con un’offerta unitaria di tariffe per l’utilizzazione della rete. 3 I gestori di rete fissano una tariffa standard per ogni gruppo di clienti e la designano come tale. Possono proporre ai consumatori finali anche altre tariffe.4 Nei limiti dei principi tariffari previsti dalla legge (art. 14 cpv. 3 LAEl), i gestori di rete sono liberi di determinare le singole componenti tariffarie; sono fatte salve le disposizioni particolari di cui al capoverso 5 nonché all’articolo 18a capoversi 2 e 4.5 Per le tariffe di utilizzazione della rete dinamiche valgono i seguenti principi:a. devono incentivare comportamenti al servizio della rete attraverso tariffe fissate in base ai valori del carico di rete attesi per il giorno seguente; b. in deroga al capoverso 2 possono essere differenziate localmente in base alla situazione della rete;c. sono strutturate in modo tale da poter essere comparate per un profilo di carico standard di un gruppo di clienti con altre tariffe di questo gruppo di clienti;d. i risparmi per i clienti finali devono basarsi sui vantaggi attesi per il gestore di rete in termini di costi;e. la struttura delle tariffe dinamiche deve essere trasparente e comprensibile. 6 Se il gestore di rete definisce come tariffa standard per l’utilizzazione della rete una tariffa dinamica, deve offrire al gruppo di clienti interessato almeno una tariffa opzionale senza componenti dinamiche.

Art. 18a Tariffe per l’utilizzazione della rete del livello di bassa tensione1 Al livello di bassa tensione, per la formazione dei gruppi di clienti valgono i seguenti principi:a. i consumatori finali che vivono in immobili abitati tutto l’anno e con un consumo annuo inferiore a 50 MWh rientrano nel gruppo di clienti di base;b. i consumatori finali che vivono in immobili abitati tutto l’anno con un consumo annuo inferiore a 50 MWh ma non ancora dotati di un contatore di elettricità intelligente. ostituiscono un gruppo di clienti a sé stante.2 Per la definizione della tariffa standard del gruppo di clienti di base i gestori di rete possono scegliere fra i tre seguenti modelli di tariffe per l’utilizzazione della rete: a. tariffe con una componente di lavoro non decrescente (ct./kWh) pari ad almeno il 70 per cento;b. tariffe dinamiche;c. tariffe con una componente di lavoro non decrescente (ct./kWh) pari ad almeno il 50 per cento e una componente variabile di potenza (ct./kW) il cui ammontare si basi sul carico di rete e presenti almeno quattro diversi valori al giorno. 3 L’ammontare della componente variabile di potenza secondo il capoverso 2 lettera c deve basarsi su fasce temporali stabilite secondo la stima del carico di rete previsto per l’intero anno tariffario. 4 Per i consumatori finali di cui al capoverso 1 lettera b tutte le tariffe devono includere una componente di lavoro non decrescente (ct./kWh) pari ad almeno il 70 per cento.

Art. 18bEx art. 18a

Art. 18cEx art. 18b

Art. 18d Rimborso del corrispettivo per l’utilizzazione della rete 1 I gestori di rete fissano una tariffa di rimborso per gli impianti di stoccaggio con consumo finale (art. 14a cpv. 4 lett. a LAEl) e per gli impianti per la trasformazione di elettricità (art. 14a cpv. 4 lett. b LAEl; impianti di trasformazione).2 Il rimborso a favore di impianti pilota e di dimostrazione (art. 14a cpv. 4 lett. c LAEl) comprende il corrispettivo per l’utilizzazione della rete versato, inclusi i costi per le prestazioni di servizio relative al sistema, per la riserva di energia elettrica secondo la OREI3 e per il supplemento rete di cui all’articolo 35 LEne4 nonché i costi in relazione con gli articoli 15a e 15b LAEl. I gestori di rete rimborsano l’importo corrispondente nell’ambito della fatturazione successiva attraverso una riduzione del corrispettivo per l’utilizzazione della rete. 4 Il rimborso per gli impianti di stoccaggio con consumo finale e per gli impianti di trasformazione non deve essere superiore alla componente di lavoro (ct./kWh) fatturata e sommata ai costi di cui all’articolo 18e​ capoverso 1 lettera b.

Art. 18e Tariffe di rimborso1 La tariffa di rimborso per gli impianti di stoccaggio con consumo finale e per gli impianti di trasformazione corrisponde alla somma tra: a. la componente di lavoro media per l’anno tariffario (ct./kWh) della tariffa per l’utilizzazione della rete nel punto di immissione; b. i costi per: 1. le prestazioni di servizio relative al sistema, 2. la riserva di energia elettrica secondo la OREl5, 3. il supplemento rete secondo l’articolo 35 LEne6, e4. le misure di cui agli articoli 15a e 15b LAEl. 2 Se per gli impianti di stoccaggio con consumo finale e per gli impianti di trasformazione si applica una tariffa dinamica per l’utilizzazione della rete, la tariffa di rimborso è calcolata in base a una tariffa non dinamica dello stesso gruppo di clienti. 3 Nel caso di impianti di stoccaggio con consumo finale che partecipano a una comunità locale di energia elettrica (art. 19e) e reimmettono in rete elettricità prodotta dalla comunità, per il calcolo della tariffa di rimborso è considerata solo la tariffa ridotta.

Art. 18f Impianti da dotare di un sistema di misurazione intelligente1 I gestori degli impianti sotto menzionati che intendano esercitare il proprio diritto al rimborso del corrispettivo per l’utilizzazione della rete devono far dotare di un sistema di misurazione intelligente gli impianti che soddisfano i seguenti requisiti:a. gli impianti di stoccaggio con consumo finale e gli impianti di trasformazione allacciati a un impianto di produzione utilizzato a fini del consumo proprio e soggetto all’obbligo di autorizzazione secondo l’articolo 6 dell’ordinanza del 7 novembre 20017 sugli impianti a bassa tensione (OIBT); b. gli impianti pilota e di dimostrazione in cui non tutta l’elettricità prelevata viene trasformata.2 I costi per le misurazioni necessarie unicamente per comprovare i quantitativi di elettricità determinanti ai fini del rimborso sono sostenuti dai gestori degli impianti.

Art. 18g Determinazione del quantitativo di elettricità determinante ai fini del rimborso1 Nel caso degli impianti di stoccaggio fissi con consumo finale allacciati a un impianto di produzione utilizzato a fini del consumo proprio e soggetto all’obbligo di autorizzazione secondo l’articolo 6 OIBT8, il quantitativo di energia elettrica determinante ai fini del rimborso per ogni periodo di fatturazione viene calcolato come segue: a. si confrontano i seguenti profili di carico di quindici minuti e si sommano fra loro i rispettivi valori minori:1. i valori del quantitativo di elettricità prelevato dalla rete e di quello stoccato,2. i valori del quantitativo di elettricità prelevato dall’impianto di stoccaggio e di quello reimmesso in rete;b. è determinante ai fini del rimborso la minore delle due somme di cui alla lettera a numeri 1 e 2. 2 Nel caso degli impianti di stoccaggio fissi con consumo finale che non sono allacciati ad un impianto di produzione di cui al capoverso 1, è determinante ai fini del rimborso il quantitativo di elettricità immesso nel corrispondente punto di allacciamento domestico.3 Nel caso degli impianti di stoccaggio mobili con consumo finale è determinante ai fini del rimborso il quantitativo di elettricità immesso in rete dall’impianto mobile nel corrispondente punto di allacciamento domestico.4 I gestori di impianti di trasformazione e di impianti pilota e di dimostrazione devono disporre per il quantitativo di elettricità determinante ai fini del rimborso delle corrispondenti garanzie di origine.

Art. 18h Rimborso del corrispettivo per l’utilizzazione della rete nel caso di impianti pilota e di dimostrazione 1 I gestori di impianti pilota e di dimostrazione hanno diritto al rimborso se questi ultimi sono riconosciuti come tali dall’UFE, oltre ad adempiere alle condizioni di cui all’articolo 14a capoverso 4 lettera c LAEl.2 Un impianto è riconosciuto dall’UFE come impianto pilota e di dimostrazione se presenta caratteristiche tecniche od operative innovative e se:a. l’impianto entrerà in esercizio non oltre il 31 dicembre 2034; eb. per l’impianto è già stata presentata una domanda di licenza edilizia. 3 Per valutare se è già stata superata la potenza totale di 200 MW (art. 14a cpv. 4 lett. c LAEl) si considera la data di presentazione della domanda di rimborso al gestore di rete. 4 I gestori di rete informano l’UFE in merito alle domande di rimborso presentate dai gestori di impianti pilota e di dimostrazione. 5 L’UFE tiene un elenco pubblicamente accessibile con i dati relativi alla potenza totale di tutti gli impianti pilota e di dimostrazione per i quali è stata presentata una domanda di rimborso e lo aggiorna costantemente. 6 Il diritto al rimborso dei gestori di impianti pilota e di dimostrazione termina al più tardi dopo 20 anni dalla loro messa in esercizio.

Art. 18i Direttive per il rimborso del corrispettivo per l’utilizzazione della rete In collaborazione con i rappresentanti dei consumatori finali, dei produttori e dei fornitori di servizi operanti nel settore elettrico, i gestori di rete fissano direttive trasparenti e non discriminatorie per l’esecuzione tecnica e organizzativa del rimborso del corrispettivo per l’utilizzazione della rete.Titolo prima dell’art. 19aSezione 2a:
Flessibilità al servizio della rete e sistemi di controllo e di regolazione

Art. 19a Flessibilità al servizio della reteL’utilizzo della flessibilità è ritenuto al servizio della rete se grazie ad esso il gestore della rete di distribuzione può: a. mitigare situazioni critiche della rete a livello locale;b. evitare un ampliamento della rete;c. posticipare misure per la rete; o d. ridurre i costi della rete nel proprio comprensorio.

Art. 19b Contenuti del contratto sull’utilizzo della flessibilità1 Il contratto tra il titolare della flessibilità e il gestore della rete di distribuzione sull’utilizzo della flessibilità disciplina almeno:a. l’impiego di un sistema di controllo e di regolazione;b. la portata del previsto utilizzo della flessibilità;c. il canale di informazione nonché la frequenza con cui il gestore della rete di distribuzione informa il titolare della flessibilità sull’utilizzo della sua flessibilità;d. la rimunerazione;e. la durata del contratto;f. le modalità di disdetta.2 Il gestore della rete di distribuzione pubblica annualmente le informazioni rilevanti per la stipula di un contratto, in particolare i tassi di rimunerazione.

Art. 19c Utilizzi garantiti della flessibilità1 L’utilizzo garantito della flessibilità non viene rimunerato.2 Il gestore della rete di distribuzione informa su richiesta o almeno una volta all’anno i titolari della flessibilità sui motivi e sulla portata di questi utilizzi.3 Per gli utilizzi garantiti della flessibilità il gestore della rete di distribuzione può impiegare un sistema di controllo e di regolazione intelligente senza il consenso del titolare della flessibilità interessato.4 La limitazione forzata dell’energia prodotta annualmente nel punto di allacciamento si limita al massimo al 3 per cento.5 Con la partecipazione degli attori interessati i gestori di rete stabiliscono in direttive trasparenti e non discriminatorie norme che disciplinano l’attuazione tecnica della gestione dell’immissione e i processi informativi.

Art. 19d Flessibilità esistente1 La flessibilità si considera esistente se il gestore della rete di distribuzione l’ha utilizzata anteriormente al 1° gennaio 2026 attraverso un sistema di controllo e di regolazione installato presso un titolare della flessibilità.2 Il gestore della rete di distribuzione informa annualmente per iscritto i titolari della flessibilità su almeno i seguenti elementi relativi alla flessibilità esistente: a. i contenuti menzionati all’articolo 19b capoverso 1 lettere a–d;b. le conseguenze di un divieto secondo il capoverso 3.3 Il titolare della flessibilità può vietare l’ulteriore utilizzo della propria flessibilità esistente. In tal caso deve comunicarlo per iscritto al gestore della rete di distribuzione entro 30 giorni dal ricevimento delle informazioni di cui al capoverso 2 oppure con un preavviso di tre mesi per la fine dell’anno civile.4 Il divieto non dà al titolare della flessibilità il diritto alla rimozione di un sistema di controllo e di regolazione già installato.Titolo dopo l’art. 19dSezione 2b: Comunità locali di energia elettrica

Art. 19e Costituzione di una comunità locale di energia elettrica1 Una comunità locale di energia elettrica può essere costituita se la potenza degli impianti di produzione impiegati nella comunità è pari ad almeno il 5 per cento della potenza di allacciamento di tutti i consumatori finali partecipanti.2 Gli impianti di produzione che funzionano al massimo per 500 ore all’anno non sono considerati ai fini della determinazione della potenza degli impianti di produzione impiegati nella comunità.3 I consumatori finali nonché gli impianti di produzione e gli impianti di stoccaggio installati nella comunità devono trovarsi nel medesimo comprensorio e non possono essere allacciati a livelli di tensione superiori a 36 kV. Inoltre, tali livelli di tensione non possono essere utilizzati per lo scambio di elettricità autoprodotta all’interno della comunità.4 I consumatori finali possono partecipare a una sola comunità locale di energia elettrica per ogni centro di consumo. Gli impianti di produzione e gli impianti di stoccaggio possono essere impiegati solamente in una comunità.5 Se uno dei presupposti di cui ai capoversi 1, 3 e 4 non è più soddisfatto, il gestore della rete di distribuzione non considera più la comunità locale di energia elettrica come tale.

Art. 19f Rapporto tra i partecipanti di una comunità locale di energia elettrica1 I partecipanti alla comunità locale di energia elettrica concordano per iscritto:a. il rappresentante della comunità verso l’esterno;b. i tassi di rimunerazione per l’energia elettrica prodotta e consumata internamente;c. l’assunzione dei costi per il trattamento interno dei dati, l’amministrazione e la fatturazione;d. i requisiti di ingresso e di uscita dalla comunità;e. la ripartizione dell’assunzione dei costi per l’utilizzazione della rete e la misurazione nonché per le forniture di energia elettrica all’interno e al di fuori del servizio universale.2 L’energia elettrica proveniente dagli impianti di produzione della comunità deve essere venduta, insieme alle relative garanzie di origine, all’interno della comunità stessa. L’organo d’esecuzione di cui all’articolo 64 LEne9 è responsabile della verifica delle garanzie di origine vendute all’interno della comunità.

Art. 19g Rapporto con il gestore della rete di distribuzione1 Il rappresentante della comunità locale di energia elettrica comunica al gestore di rete quanto segue:a. la costituzione e lo scioglimento della comunità, con tre mesi di anticipo rispetto alla fine di un mese;b. i nuovi partecipanti alla comunità e quelli uscenti, con un mese di anticipo rispetto alla fine di un mese;c. il rappresentante della comunità verso l’esterno;d. i dati tecnici degli impianti di produzione, in particolare il tipo di impianto e la sua potenza elettrica;e. il mancato raggiungimento del valore di cui all’articolo 19e capoverso 1;f. i dati tecnici dell’impianto di stoccaggio.2 Il gestore della rete di distribuzione accorda ai partecipanti alla comunità un termine appropriato per designare il suo rappresentante. Trascorso infruttuoso tale termine, il gestore della rete di distribuzione può designare quale rappresentante un partecipante alla comunità.3 I gestori delle reti di distribuzione sono tenuti a collaborare. In particolare, nella misura in cui sia necessario ai fini della pianificazione di una comunità locale di energia elettrica, comunicano alle persone interessate alla costituzione della comunità:a. la topologia della rete rilevante ai fini della costituzione di una comunità di energia elettrica, al più tardi entro quindici giorni lavorativi dalla corrispondente richiesta;b. la situazione degli allacciamenti alla rete dei consumatori finali, degli impianti di produzione e degli impianti di stoccaggio.4 Per la determinazione del corrispettivo per l’utilizzazione della rete per i singoli partecipanti i gestori della rete di distribuzione procedono come segue:a. sulla base dei profili di carico di quindici minuti si considera autoprodotta e venduta nella comunità attraverso la rete di distribuzione la minore delle somme tra il quantitativo totale di elettricità immesso in rete all’interno della comunità, da una parte, e il quantitativo totale di elettricità prelevato dalla comunità, dall’altra;b. il quantitativo determinante secondo la lettera a è attribuito al singolo partecipante in funzione della sua quota di prelievo sul quantitativo totale di elettricità prelevata dalla comunità.5 Il corrispettivo per le forniture di elettricità nell’ambito del servizio universale e l’attribuzione del quantitativo di energia elettrica venduta nella comunità sono stabiliti sulla base del capoverso 4.6 I quantitativi che ogni impianto di produzione attribuito a una comunità vende a terzi nell’ambito della comunità, al gestore della rete di distribuzione nell’ambito dell’obbligo di ritiro e di rimunerazione oppure a terzi sono determinati sulla base del capoverso 4.7 La determinazione del corrispettivo per la misurazione si basa sulle disposizioni in materia di metrologia.

Art. 19h Riduzione della tariffa per l’utilizzazione della rete1 Lo sconto sulla tariffa per l’utilizzazione della rete a cui i partecipanti alla comunità hanno diritto per il prelievo dell’elettricità da essi stessi prodotta (art. 17e cpv. 3 LAEl) ammonta al 40 per cento della loro tariffa per l’utilizzazione della rete secondo l’articolo 18 capoverso 3.2 Lo sconto è applicato al quantitativo di energia elettrica secondo l’articolo 19g capoverso 4 lettera b.3 Se per ragioni legate alla topologia della rete e alla situazione degli allacciamenti dei diversi partecipanti, l’elettricità autoprodotta nella comunità non può essere trasportata da ogni impianto di produzione a un qualsiasi consumatore finale della comunità senza trasformare la tensione, lo sconto per tutti i consumatori finali della comunità è ridotto al 20 per cento.4 Per ogni periodo di fatturazione gli impianti di stoccaggio non possono vendere in totale all’interno della comunità più energia elettrica di quanta ne acquistino dalla comunità stessa. Per il quantitativo di energia elettrica reimmessa nella comunità che superi il quantitativo prelevato dalla stessa decade il diritto allo sconto sulla tariffa per l’utilizzazione della rete.5 Sono fatturati senza sconto:a. i costi per le prestazioni di servizio relative al sistema;b. i costi per la riserva di energia elettrica secondo l’OREl10;c. il supplemento rete secondo l’articolo 35 LEne11;d. i tributi e le prestazioni agli enti pubblici.

Art. 27 cpv. 44 Prima di emanare le direttive di cui agli articoli 3 capoverso 1, 7 capoverso 2, 8a capoverso 2, 8abis capoverso 4, 8b capoverso 2, 12 capoverso 2, 13 capoverso 1, 13abis capoverso 2, 17 e 23 capoverso 2, i gestori di rete consultano in particolare i rappresentanti dei consumatori finali e dei produttori. Pubblicano le succitate direttive e le direttive di cui agli articoli 8 capoverso 2, 18i e 19c capoverso 5 tramite un unico indirizzo Internet liberamente accessibile. Se non riescono ad accordarsi su queste direttive in tempo utile o se queste ultime non sono adeguate, l’UFE può emanare disposizioni di esecuzione in questi settori.

Art. 31e cpv. 1 e 2, parte introduttiva1 Entro dieci anni dall’entrata in vigore della modifica del 1° novembre 2017, l’80 per cento di tutti i dispositivi di misurazione di un comprensorio deve soddisfare i requisiti di cui agli articoli 8adecies e 8b. Il restante 20 per cento dei dispositivi di misurazione può essere impiegato fino alla fine della loro funzionalità.2 Durante il periodo transitorio di cui al capoverso 1, il gestore di rete decide quando intende dotare i consumatori finali e i produttori di un sistema di misurazione intelligente di cui agli articoli 8adecies e 8b. In ogni caso, sono tenuti a dotarsi di un tale sistema di misurazione intelligente:

Art. 31fAbrogato

Art. 31l 1 Il gestore di rete può utilizzare e far rientrare nell’80 per cento di cui all’articolo 31e capoverso 1, sino alla fine della loro funzionalità, i sistemi di misurazione che comportano sistemi di misurazione elettronici con misurazione del profilo di carico dell’energia attiva, un sistema di comunicazione con trasmissione automatizzata di dati e un sistema di trattamento dei dati ma che non soddisfano ancora i requisiti di cui agli articoli 8adecies e 8b, se:a. sono stati installati prima del 1° gennaio 2018; ob. il loro acquisto è stato avviato prima del 1° gennaio 2019.2 Fintanto che non è possibile disporre di sistemi di misurazione conformi ai requisiti previsti dagli articoli 8adecies e 8b, il gestore di rete può utilizzare, se necessario, sistemi di misurazione di cui al capoverso 1 e farli rientrare nell’80 per cento di cui all’articolo 31e capoverso 1 sino alla fine della loro funzionalità.3 I costi dei dispositivi di misurazione che non soddisfano i requisiti previsti dagli articoli 8adecies e 8b ma che possono essere impiegati conformemente ai capoversi 1 e 2 e all’articolo 31e capoverso 1 secondo periodo rimangono computabili.4 Per l’impiego di sistemi di misurazione intelligenti negli impianti di stoccaggio si applicano per analogia le norme dell’articolo 31e sull’introduzione di sistemi di misurazione intelligenti.5 I sistemi di misurazione intelligenti che non consentono ai consumatori finali, ai produttori o ai gestori di impianti di stoccaggio di consultare e scaricare i propri dati di misurazione nel modo prescritto dall’articolo 8adecies capoverso 1 lettera a numero 3 e capoverso 4 lettera c devono essere riequipaggiati quanto prima, al più tardi entro il 30 giugno 2021. Sono fatte salve le deroghe di cui ai capoversi 1 e 2.

Art. 31nDurante il periodo transitorio di cui all’articolo 31e capoverso 1, il gestore di rete decide quando intende dotare i consumatori finali e i produttori di un sistema di misurazione intelligente di cui agli articoli 8adecies e 8b. Indipendentemente da ciò, i produttori devono essere dotati di un tale sistema di misurazione intelligente se allacciano alla rete un nuovo impianto di produzione la cui installazione sottostà all’obbligo di autorizzazione di cui all’articolo 6 OIBT12.

Titolo dopo l’art. 31oSezione 4g: Disposizione transitoria della modifica del 19 febbraio 2025

Art. 31pLe informazioni di cui allarticolo 19d capoverso 2 devono essere fornite per iscritto per la prima volta entro 30 giorni dallentrata in vigore.

II

1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.

2 L’articolo 24 capoverso 2, primo periodo della modifica del 3 aprile 201913 si applica a tempo indeterminato.

19 febbraio 2025

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi