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AS 2025 14

Ordinanza del DFI
concernente il regime di promozione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale
del 23 dicembre 2024

Preambolo

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),

visto l’articolo 28 capoverso 1 della legge dell’11 dicembre 20091 sulla promozione della cultura,

ordina:

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 1 Definizioni

Nella presente ordinanza s’intende per:

  • a. patrimonio culturale immateriale: tradizioni e prassi viventi tramandate di generazione in generazione che conferiscono a una comunità un senso d’identità e continuità; il patrimonio culturale immateriale può manifestarsi segnatamente nei seguenti ambiti:

    1. tradizioni ed espressioni orali,

    2. arti dello spettacolo,

    3. consuetudini sociali, eventi rituali e festivi,

    4. cognizioni e prassi relative alla natura e all’universo,

    5. artigianato tradizionale;

  • b. salvaguardia: misure volte a garantire la vitalità del patrimonio culturale immateriale, ivi compresa l’identificazione, la documentazione, la ricerca, la preservazione, la protezione, la promozione, la valorizzazione, la trasmissione e il ravvivamento dei vari aspetti di tale patrimonio culturale.

Art. 2 Obiettivi di promozione

Il sostegno di organizzazioni e progetti nell’ambito del patrimonio culturale immateriale ha lo scopo di contribuire all’attuazione della Convenzione del 17 ottobre 20032 per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, in particolare con le priorità seguenti:

  • a. promozione della salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, in particolare attraverso forme aperte e inclusive di mantenimento delle tradizioni;

  • b. interconnessione e apprezzamento dell’artigianato tradizionale e trasmissione di conoscenze e competenze, in particolare sotto l’aspetto della sostenibilità;

  • c. promozione di condizioni quadro adeguate per l’impiego del volontariato nell’ambito del patrimonio culturale immateriale.

Art. 3 Ambiti di promozione e principi

La Confederazione può sostenere organizzazioni con contributi d’esercizio e progetti con contributi a progetti nonché realizzare progetti propri.

Non sussiste alcun diritto a un sostegno.

La promozione secondo la presente ordinanza è sussidiaria ad altre disposizioni di sovvenzionamento da parte della Confederazione in ambito culturale.

I beneficiari di aiuti finanziari devono impegnarsi a favore della sostenibilità, delle pari opportunità, della diversità e della retribuzione adeguata degli operatori culturali professionisti.

Sezione 2 Requisiti di promozione

Art. 4 Requisiti di promozione per le organizzazioni

La Confederazione può sostenere organizzazioni che:

  • a. sono d’importanza nazionale e s’impegnano per la salvaguardia di uno o più ambiti del patrimonio culturale immateriale di cui all’articolo 1 lettera a; o

  • b. contribuiscono direttamente alla salvaguardia di una tradizione iscritta dalla Svizzera nelle liste del patrimonio culturale immateriale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura.

Per usufruire di un sostegno, le organizzazioni devono soddisfare i seguenti requisiti:

  • a. non sono a scopo di lucro;

  • b. dispongono di una situazione finanziaria adeguata per lo svolgimento delle proprie attività.

Art. 5 Requisiti di promozione per i progetti

Per usufruire di un sostegno, i progetti devono soddisfare i seguenti requisiti:

  • a. contribuiscono alla salvaguardia di una tradizione iscritta nella Lista delle tradizioni viventi in Svizzera;

  • b. sono attuati in collaborazione con gli enti promotori del patrimonio culturale immateriale e sono rilevanti per tali enti;

  • c. non sono a scopo di lucro;

  • d. sono scientificamente fondati;

  • e. dispongono di una struttura organizzativa e finanziaria adeguata.

Sezione 3 Criteri di promozione

Art. 6 Criteri di promozione per le organizzazioni

L’Ufficio federale della cultura (UFC) valuta le organizzazioni in base ai seguenti criteri:

  • a. qualità ed entità delle prestazioni fornite o delle misure di salvaguardia attuate per raggiungere gli obiettivi di promozione;

  • b. importanza e rappresentatività dell’organizzazione nei rispettivi ambiti o tradizioni.

Art. 7 Criteri di promozione per i progetti

L’UFC valuta i progetti in base ai seguenti criteri:

  • a. chiarezza e plausibilità del piano progettuale;

  • b. qualità contenutistica e specialistica del progetto.

Sezione 4 Calcolo degli aiuti finanziari

Art. 8 Calcolo dei contributi d’esercizio

I contributi d’esercizio alle organizzazioni ammontano al massimo al 50 per cento dei costi operativi correnti sostenuti da un’organizzazione per fornire le proprie prestazioni volte a raggiungere gli obiettivi di promozione.

Il volontariato può essere computato come prestazione propria fino al 10 per cento dei costi operativi correnti.

Art. 9 Calcolo dei contributi a progetti

I contributi a progetti ammontano al massimo al 50 per cento dei costi di un progetto.

Il volontariato può essere computato come prestazione propria per al massimo il 10 per cento dei costi complessivi.

I contributi possono essere concessi in forma di garanzie di deficit.

Sezione 5 Procedura e ulteriori disposizioni

Art. 10 Procedura

L’UFC decide circa l’erogazione degli aiuti finanziari.

Le richieste di aiuti finanziari vanno inoltrate all’UFC.

Per l’assegnazione degli aiuti finanziari l’UFC ha la facoltà di indire dei bandi di concorso. Nei bandi può stabilire una priorità tematica. Tale priorità tematica e i termini per la presentazione delle richieste sono indicati nel bando di concorso.

Le richieste devono documentare l’adempimento dei requisiti di promozione e contenere tutte le informazioni necessarie in merito ai criteri di promozione.

L’UFC può concludere un contratto di prestazioni con i beneficiari di aiuti finanziari. Il contratto stabilisce in particolare l’ammontare dei contributi e le prestazioni da fornire.

Art. 11 Ordine di priorità

È data priorità alle richieste che soddisfano al meglio i criteri di promozione nel loro insieme.

Art. 12 Oneri

I beneficiari di aiuti finanziari sono tenuti a:

  • a. rendere noto il sostegno concesso dall’UFC;

  • b. fornire all’UFC tutte le informazioni necessarie sui progetti sostenuti;

  • c. comunicare senza indugio all’UFC cambiamenti sostanziali nei progetti sostenuti;

  • d. presentare all’UFC, entro tre mesi dalla conclusione del progetto, un rapporto finale e un conto di chiusura.

Sezione 6 Entrata in vigore

Art. 13 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2025.

23 dicembre 2024

Dipartimento federale dell’interno:

Elisabeth Baume-Schneider

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