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AS 2025 141

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti dello Zimbabwe

Preambolo

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca,

visto l’articolo 16 della legge del 22 marzo 20021 sugli embarghi,

ordina:

I

L’allegato 22 dell’ordinanza del 19 marzo 20023 che istituisce provvedimenti nei confronti dello Zimbabwe è modificato.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 5 marzo 20254.

3 marzo 2025

Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca:

Guy Parmelin