AS 2025 141
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti dello Zimbabwe
Preambolo
Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca,
visto l’articolo 16 della legge del 22 marzo 20021 sugli embarghi,
ordina:
I
L’allegato 22 dell’ordinanza del 19 marzo 20023 che istituisce provvedimenti nei confronti dello Zimbabwe è modificato.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 5 marzo 20254.
3 marzo 2025 | Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca: Guy Parmelin |