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AS 2025 163

Ordinanza concernente l’entrata e il rilascio del visto (OEV)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 15 agosto 20181 concernente l’entrata e il rilascio del visto è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 4 lett. n4 La presente ordinanza disciplina parimenti la competenza di concludere trattati internazionali di portata limitata in relazione con gli atti dell’UE seguenti:n. regolamento (UE) 2024/13562.

Art. 34j Conclusione di trattati internazionali legati al regolamento (UE) 2024/1356La SEM ha la competenza di concludere trattati internazionali in vista del recepimento di atti di esecuzione della Commissione europea relativi al regolamento (UE) 2024/13563, sempreché tali trattati internazionali siano di portata limitata ai sensi dell’articolo 7a LOGA4 e sempreché gli atti di esecuzione siano emanati sulla base degli articoli e paragrafi seguenti del regolamento (UE) 2024/1356 e riguardino gli ambiti seguenti:a. la procedura del controllo di sicurezza e le specifiche dettagliate per l’estrazione dei dati dei sistemi d’informazione dell’UE (art. 15 par. 5);b. la procedura di cooperazione tra le autorità responsabili per lo svolgimento degli accertamenti, gli uffici centrali nazionali di Interpol e le unità nazionali Europol, rispettivamente, per determinare la minaccia per la sicurezza interna (art. 16 par. 8).

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2025.

26 febbraio 2025

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi