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AS 2025 164

Ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza 1 dell’11 agosto 19991 sull’asilo è modificata come segue:

Titolo dopo l’art. 53aCapitolo 5a:
Conclusione di trattati internazionali legati al regolamento (UE) 2024/1351

Art. 53b1 La SEM ha la competenza di concludere trattati internazionali in vista del recepimento di atti di esecuzione della Commissione europea relativi al regolamento (UE) 2024/13512, sempreché tali trattati internazionali siano di portata limitata ai sensi dell’articolo 7a della legge del 21 marzo 19973 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA), e sempreché gli atti di esecuzione siano emanati sulla base degli articoli e paragrafi seguenti del regolamento (UE) 2024/1351 e riguardino gli ambiti seguenti:a. il formulario uniforme per lo scambio di informazioni pertinenti tra Stati Dublino per l’identificazione dei familiari o parenti di un minore non accompagnato che soggiornano nel territorio di un altro Stato Dublino (art. 23 par. 7);b. metodi uniformi per la consultazione e lo scambio di informazioni tra gli Stati Dublino per la determinazione dello Stato Dublino competente nel caso di minori non accompagnati (art. 25 par. 7);c. metodi uniformi per la consultazione e lo scambio di informazioni tra gli Stati Dublino per la determinazione dello Stato Dublino competente nel caso di persone a carico (art. 34 par. 4);d. metodi uniformi per la preparazione e la presentazione delle richieste di presa in carico (art. 39 par. 3);e. la preparazione e il riesame periodico dei due elenchi nei quali figurano gli elementi di prova e le prove circostanziali per stabilire la competenza per l’esecuzione della procedura d’asilo (art. 40 par. 4);f. un modulo uniforme per le risposte alle richieste di presa in carico (art. 40 par. 8);g. metodi uniformi per la preparazione e la presentazione delle notifiche di ripresa in carico (art. 41 par. 5);h. un modello del lasciapassare per il trasferimento nel quadro di una procedura Dublino (art. 46 par. 1);i. metodi uniformi per la consultazione e lo scambio di informazioni tra gli Stati Dublino in vista del trasferimento nel quadro di una procedura Dublino (art. 46 par. 4);j. un modulo uniforme per il trasferimento dei dati richiesti prima del trasferimento nel quadro di una procedura Dublino (art. 48 par. 4);k. un modello del certificato sanitario comune (art. 50 par. 1);l. metodi uniformi per lo scambio di informazioni relative ai dati sanitari prima del trasferimento nel quadro di una procedura Dublino (art. 50 par. 5);m. linee di comunicazione elettronica sicure per lo scambio di informazioni tra le diverse autorità competenti per la procedura Dublino e tra dette autorità e l’Agenzia per l’asilo dell’Unione europea (art. 52 par. 4).2 Ha la competenza di concludere trattati internazionali in vista del recepimento di atti delegati della Commissione europea relativi al regolamento (UE) 2024/1351, sempreché questi trattati internazionali siano di portata limitata ai sensi dell’articolo 7a LOGA e sempreché gli atti delegati siano emanati sulla base degli articoli e paragrafi seguenti del regolamento (UE) 2024/1351 e riguardino gli ambiti seguenti:a. l’identificazione di familiari, fratelli o sorelle o parenti dei minori non accompagnati (art. 25 par. 6 lett. a);b. i criteri per accertare l’esistenza di legami familiari comprovati nel caso di minori non accompagnati (art. 25 par. 6 lett. b);c. i criteri per valutare la capacità di un parente di occuparsi di un minore non accompagnato (art. 25 par. 6 lett. c);d. gli elementi di cui tenere conto per valutare il legame di dipendenza (art. 34 par. 3 lett. a);e. i criteri per accertare l’esistenza di legami familiari comprovati nel caso di persone a carico (art. 34 par. 3 lett. b);f. i criteri per valutare la capacità dell’interessato di occuparsi della persona a carico (art. 34 par. 3 lett. c);g. gli elementi di cui tener conto per valutare l’impossibilità per l’interessato di viaggiare per un periodo di tempo significativo (art. 34 par. 3 lett. d).

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2025.

26 febbraio 2025

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi