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AS 2025 194

Ordinanza
che istituisce provvedimenti nei confronti delle persone, dei gruppi, delle imprese e delle entità legati alle organizzazioni dell’ISIL (Da’esh) e di Al‑Qaeda
del 21 marzo 2025

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 2 della legge del 22 marzo 20021 sugli embarghi (LEmb);
in esecuzione delle risoluzioni 1267 (1999), 1989 (2011), 2253 (2015), 2664 (2022) e 2734 (2024) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite,

ordina:

Sezione 1 Definizioni

Art. 1

Nella presente ordinanza si intende per:

  • a. averi: valori patrimoniali, compresi denaro contante, assegni, crediti monetari, cambiali, ordini o altri strumenti di pagamento, depositi, debiti e riconoscimenti di debito, cartevalori e titoli di debito, certificati azionari, obbligazioni, titoli di credito, opzioni, obbligazioni fondiarie, derivati; interessi, dividendi o altri redditi o plusvalori generati da valori patrimoniali; crediti, diritti a compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari; diritti valori, beni crittografici, accrediti, polizze di carico, trasferimenti della proprietà a titolo di garanzia, documenti di titolarizzazione di quote di fondi o altre risorse finanziarie e qualsiasi altro strumento di finanziamento delle esportazioni;

  • b. blocco degli averi: l’impedimento di ogni atto che permetta la gestione o l’utilizzazione degli averi, fatte salve le normali operazioni amministrative effettuate dagli istituti finanziari;

  • c. risorse economiche: i valori patrimoniali di ogni genere, indipendentemente dal fatto che siano materiali o immateriali, mobili o immobili, in particolare gli immobili e i beni di lusso, fatti salvi gli averi di cui alla lettera a;

  • d. blocco delle risorse economiche: l’impedimento dell’impiego di risorse economiche per acquisire averi, merci o servizi, comprese la vendita, la locazione o la costituzione in pegno delle risorse medesime.

Sezione 2 Misure coercitive

Art. 2 Divieto di fornire materiale d’armamento e materiale affine

Sono vietati la vendita, la fornitura, l’esportazione e il transito di materiale d’armamento di ogni genere, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamento militari, attrezzature paramilitari nonché relativi accessori e pezzi di ricambio alle persone fisiche, ai gruppi, alle imprese e alle entità di cui all’allegato.

Sono vietate la fornitura, la vendita e la mediazione di consulenza tecnica, assistenza o istruzione legate alle attività militari alle persone fisiche, ai gruppi, alle imprese e alle entità di cui all’allegato.

Sono fatte salve le disposizioni della legge del 13 dicembre 19962 sul controllo dei beni a duplice impiego e della legge del 13 dicembre 19963 sul materiale bellico.

Art. 3 Blocco degli averi e delle risorse economiche

Sono bloccati gli averi e le risorse economiche di proprietà o sotto il controllo diretto o indiretto:

  • a. di persone fisiche, gruppi, imprese ed entità di cui all’allegato;

  • b. di persone fisiche, gruppi, imprese ed entità che agiscono in nome o per conto delle persone fisiche, gruppi, imprese ed entità di cui alla lettera a;

  • c. di gruppi, imprese e entità di proprietà o sotto il controllo delle persone fisiche, dei gruppi, delle imprese e delle entità di cui alle lettere a o b.

È vietato fornire averi alle persone fisiche, ai gruppi, alle imprese e alle entità di cui al capoverso 1 oppure mettere a loro disposizione in altro modo, direttamente o indirettamente, averi o risorse economiche.

Il divieto di cui al capoverso 2 non si applica alla fornitura di aiuti umanitari e al sostegno di altre attività volte a soddisfare i bisogni umani fondamentali da parte di:

  • a. Organizzazione delle Nazioni Unite, anche per il tramite dei suoi programmi, fondi e altri entità e organismi, nonché sue agenzie specializzate e organizzazioni collegate;

  • b. organizzazioni internazionali;

  • c. organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l’Assemblea generale delle Nazioni Unite e membri di tali organizzazioni;

  • d. organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a strutture umanitarie coordinate dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA);

  • e. membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, organismi affiliati o partner esecutivi delle entità di cui alle lettere a–d nella misura in cui agiscono in tale veste;

  • f. ogni altro soggetto designato dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) può, in via eccezionale, autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferimenti di valori patrimoniali bloccati, nonché la liberazione delle risorse economiche bloccate per:

  • a. prevenire casi di rigore;

  • b. rispettare contratti esistenti;

  • c. soddisfare crediti in applicazione di una decisione giudiziaria, amministrativa o arbitrale esistente.

La SECO autorizza le deroghe di cui al capoverso 4 d’intesa con gli uffici competenti del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e del Dipartimento federale delle finanze nonché, se del caso, previa notifica al comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e in conformità con le decisioni di tale comitato.

Art. 4 Divieto di entrata e di transito

L’entrata in Svizzera e il transito attraverso la Svizzera sono vietati alle persone fisiche menzionate nell’allegato.

La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) può concedere deroghe al divieto di cui al capoverso 1 se l’entrata o il transito sono necessari ai fini di un procedimento giudiziario.

La SEM può concedere deroghe al divieto di cui al capoverso 1 conformemente alle decisioni del comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

D’intesa con i servizi competenti del DFAE e della SECO, può autorizzare deroghe al divieto di cui al capoverso 1 se la salvaguardia degli interessi svizzeri lo richiede

Sezione 3 Esecuzione e disposizioni penali

Art. 5 Controllo ed esecuzione

La SECO sorveglia l’esecuzione delle misure coercitive di cui agli articoli 2 e 3.

La SEM sorveglia l’esecuzione del divieto di entrata e di transito di cui all’articolo 4.

Il controllo al confine è di competenza dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini.

Su indicazione della SECO, le autorità competenti adottano i provvedimenti necessari al blocco delle risorse economiche, ad esempio la menzione nel registro fondiario di un divieto di disporre dei beni, oppure il pignoramento o il suggellamento di beni di lusso.

Art. 6 Dichiarazione obbligatoria

Le persone e le istituzioni che detengono o amministrano averi oppure sono a conoscenza di risorse economiche presumibilmente rientranti nel campo d’applicazione del blocco di cui all’articolo 3 capoverso 1 sono tenute a dichiararlo senza indugio alla SECO.

Le dichiarazioni devono indicare i nomi dei beneficiari, l’oggetto e il valore degli averi e delle risorse economiche bloccati.

Art. 7 Disposizioni penali

Chiunque viola gli articoli 2–4 è punito conformemente all’articolo 9 LEmb.

Chiunque viola l’articolo 6 è punito conformemente all’articolo 10 LEmb.

Le infrazioni di cui agli articoli 9 e 10 LEmb sono perseguite e giudicate dalla SECO; essa può ordinare sequestri e confische.

Sezione 4 Recepimento automatico di liste e pubblicazioni

Art. 8

Le liste delle persone fisiche, imprese ed entità, emanate o aggiornate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (allegato) sono recepite automaticamente.

La pubblicazione delle voci secondo l’allegato non è prevista né nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS).

Sezione 5 Disposizioni finali

Art. 9 Abrogazione di un altro atto normativo

L’ordinanza del 2 ottobre 20004 che istituisce provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama bin Laden, al gruppo «Al‑Qaïda» o ai Taliban è abrogata.

Art. 10 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 15 maggio 2025.

21 marzo 2025

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

(art. 2 cpv. 1 e 2, art. 3 cpv. 1 lett. a, art. 4 cpv. 1 e art. 8 cpv. 2)

Persone fisiche soggette alle sanzioni finanziarie, al divieto di entrata e di transito e al divieto di messa a disposizione di materiale d’armamento, nonché gruppi, imprese ed entità soggetti alle sanzioni finanziarie

Nota bene

1. Il presente allegato corrisponde alle liste delle persone fisiche, dei gruppi, delle imprese e delle entità designate dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite5.

2. Di norma la SECO inserisce le liste nella banca dati SESAM (SECO Sanctions Management) un giorno lavorativo dopo la comunicazione da parte delle Nazioni Unite6.

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