AS 2025 197
Codice delle obbligazioni
Preambolo
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 18 agosto 20221;
visto il parere del Consiglio federale del 19 ottobre 20222,
decreta:
I
Il Codice delle obbligazioni3 è modificato come segue:
Art. 269d cpv. 4 e 54 Per la comunicazione di un aumento di pigione e di altre modificazioni unilaterali del contratto è sufficiente la firma riprodotta meccanicamente sul modulo prescritto.5 Per la comunicazione di aumenti di pigioni scalari pattuite secondo l’articolo 269c è sufficiente la forma scritta.
II
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 29 settembre 2023 Il presidente: Martin Candinas | Consiglio degli Stati, 29 settembre 2023 La presidente: Brigitte Häberli-Koller |
Referendum ed entrata in vigore
1 Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 18 gennaio 2024.4
2 La presente legge entra in vigore il 1° ottobre 2025.
21 marzo 2025 | In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter |