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AS 2025 201

Ordinanza sul coordinamento nell’ambito del servizio sanitario (OCSS)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 6 capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 20191 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile,

ordina:

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza stabilisce quali organi assumono i seguenti compiti nell’ambito del servizio sanitario:

  • a. pianificazione e preparazione delle misure volte a gestire situazioni eccezionali nella sanità pubblica;

  • b. gestione di situazioni eccezionali nella sanità pubblica.

Il coordinamento a livello politico e operativo ha luogo nel quadro delle piattaforme politica e operativa della Rete integrata svizzera per la sicurezza (RSS).

Art. 2 Situazione eccezionale nel settore sanitario

Per situazione eccezionale nel settore sanitario (situazione eccezionale) si intendono eventi maggiori, catastrofi, situazioni d’emergenza e conflitti armati:

  • a. che interessano più Cantoni, l’intero Paese o zone di confine estere;

  • b. che causano un grande numero di pazienti; oppure

  • c. che hanno conseguenze particolarmente gravi per la salute.

Art. 3 Servizio sanitario coordinato

Il servizio sanitario coordinato (SSC) comprende tutti i servizi forniti dai partner del SSC e l’interazione dei loro mezzi per gestire situazioni eccezionali al fine di garantire ai pazienti la migliore assistenza sanitaria possibile.

Art. 4 Partner del SSC

I partner del SSC sono organi civili o militari che pianificano, preparano o implementano misure del servizio sanitario in previsione di una situazione eccezionale.

Sezione 2 Pianificazione e preparazione di misure per la gestione di situazioni eccezionali

Art. 5 Organo di accompagnamento del SSC

I membri dell’organo di accompagnamento rappresentano i partner del SSC e vengono convocati dall’incaricato del SSC.

L’organo di accompagnamento SSC ha i compiti seguenti:

  • a. fornisce consulenza alla piattaforma operativa della RSS e all’incaricato del SSC;

  • b. assicura lo scambio di informazioni tra i partner del SSC.

Art. 6 Incaricato del SSC

L’incaricato del SSC ha i compiti seguenti:

  • a. porta le esigenze dei partner del SSC all’attenzione della piattaforma operativa della RSS;

  • b. dirige l’organo di accompagnamento SSC e provvede a una rappresentanza equilibrata dei partner del SSC;

  • c. assicura contatti regolari con i partner del SSC e rappresenta i loro interessi;

  • d. redige un rapporto annuale.

Art. 7 Segreteria del SSC

La segreteria del SSC ha i compiti seguenti:

  • a. è il punto di contatto del SSC per tutte le questioni inerenti al coordinamento nell’ambito del servizio sanitario;

  • b. dirige la segreteria dell’organo di accompagnamento SSC;

  • c. sostiene l’incaricato del SSC.

Art. 8 Ufficio federale della protezione della popolazione

L’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) ha i compiti seguenti:

  • a. nomina l’incaricato del SSC;

  • b. dirige la segreteria del SSC;

  • c. promuove e coordina la formazione, il perfezionamento e l’aggiornamento;

  • d. può commissionare attività di ricerca;

  • e. può sostenere i Cantoni nella pianificazione e nel coordinamento della pianificazione.

Sezione 3 Gestione di situazioni eccezionali

Art. 9 Stato maggiore specializzato sanità

Lo Stato maggiore specializzato sanità è impiegato dall’UFPP.

Esso ha i compiti seguenti:

  • a. traccia il quadro della situazione in ambito sanitario all’attenzione dei partner del SSC, della Centrale nazionale d’allarme (CENAL) e degli stati maggiori di crisi di cui all’articolo 2 dell’ordinanza del 20 dicembre 20242 sull’organizzazione di crisi dell’Amministrazione federale;

  • b. valuta le richieste di risorse dal punto di vista specialistico e fa proposte agli stati maggiori di crisi su come priorizzare le risorse;

  • c. può proporre misure specifiche.

Art. 10 Centrale nazionale d’allarme

La CENAL ha i compiti seguenti:

  • a. dirige lo Stato maggiore specializzato sanità;

  • b. elabora una panoramica dei mezzi in personale e materiale disponibili nonché delle installazioni disponibili.

Sezione 4 Trattamento di dati personali

Art. 11

Ai fini dell’adempimento dei compiti secondo la presente ordinanza, l’UFPP può trattare dati personali nel Sistema d’informazione e d’impiego del Servizio sanitario coordinato (art. 35 dell’ordinanza del 16 dicembre 20093 sui sistemi d’informazione militari e su altri sistemi d’informazione nel DDPS).

Sezione 5 Disposizioni finali

Art. 12 Abrogazione di un altro atto normativo

L’ordinanza del 27 aprile 20054 sul Servizio sanitario coordinato è abrogata.

Art. 13 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2025.

21 marzo 2025

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

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