Ai fini del presente Accordo valgono le seguenti definizioni:
a) «cittadino della Svizzera»: chiunque abbia la cittadinanza della Svizzera conformemente alla legislazione nazionale;
b) «cittadino del Turkmenistan»: chiunque abbia la cittadinanza del Turkmenistan conformemente alla legislazione nazionale;
c) «cittadino di Paese terzo»: chiunque abbia una cittadinanza diversa da quella della Svizzera o del Turkmenistan;
d) «apolide»: qualsiasi persona che non abbia la cittadinanza di nessuno Stato;
e) «permesso di soggiorno»: certificato di qualunque tipo, rilasciato dalla Svizzera o dal Turkmenistan, che autorizza una persona a soggiornare sul rispettivo territorio. Non rientrano nella definizione i permessi temporanei di permanere nel territorio in attesa che venga esaminata la domanda di asilo o la domanda di permesso di soggiorno;
f) «visto»: autorizzazione rilasciata o decisione presa dalla Svizzera o dal Turkmenistan per consentire l’ingresso, il soggiorno o il transito nel suo territorio. Sono esclusi i visti di transito aeroportuale;
g) «Stato richiedente»: lo Stato (Svizzera o Turkmenistan) che presenta domanda di riammissione ai sensi dell’articolo 6 oppure domanda di transito ai sensi dell’articolo 13 del presente Accordo;
h) «Stato richiesto»: lo Stato (Svizzera o Turkmenistan) cui è indirizzata una domanda di riammissione ai sensi dell’articolo 6, oppure una domanda di transito ai sensi dell’articolo 13 del presente Accordo;
i) «autorità competente»: qualsiasi autorità nazionale della Svizzera o del Turkmenistan incaricata dell’attuazione del presente Accordo conformemente all’articolo 18 paragrafo 1;
j) «riammissione»: il trasferimento da parte dello Stato richiedente, e l’ammissione da parte dello Stato richiesto, di persone (cittadini dello Stato richiesto, cittadini di Paesi terzi o apolidi) che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di entrata o soggiorno legale nello Stato richiedente conformemente alle disposizioni del presente Accordo;
k) «transito»: il passaggio di un cittadino di Paese terzo o di un apolide nel territorio dello Stato richiesto durante il trasferimento dallo Stato richiedente al Paese di destinazione.