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AS 2025 269

Legge federale che vieta Hamas e le organizzazioni associate

Preambolo

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 123 capoverso 1 e 173 capoverso 2 della Costituzione federale1, visto il messaggio del Consiglio federale del 4 settembre 20242,

decreta:

Art. 1 Divieto

Le organizzazioni e i gruppi seguenti sono vietati:

  • a. Hamas;

  • b. le organizzazioni che succedono ad Hamas o che operano sotto un nome di copertura, nonché le organizzazioni e i gruppi che operano su mandato o in nome di Hamas.

Il Consiglio federale può vietare organizzazioni e gruppi i cui dirigenti, obiettivi o mezzi corrispondono a quelli di Hamas e che direttamente o indirettamente sostengono attività terroristiche o di estremismo violento e che in questo modo minacciano concretamente la sicurezza interna o esterna. Consulta previamente le commissioni competenti in materia di politica di sicurezza. Il divieto è limitato nel tempo, ma può essere prorogato.

Le organizzazioni e i gruppi vietati sono considerati organizzazioni terroristiche ai sensi dell’articolo 260ter capoverso 1 lettera a numero 2 del Codice penale3.

Art. 2 Perseguimento e giudizio

Il perseguimento e il giudizio della partecipazione a un’organizzazione o a un gruppo vietati e del sostegno a una tale organizzazione o a un tale gruppo sottostanno alla giurisdizione federale.

Art. 3 Modifica di un altro atto normativo

La legge del 17 giugno 20054 sul Tribunale amministrativo federale è modificata come segue:

Art. 33 lett. b n. 4ter

Il ricorso è ammissibile contro le decisioni:

  • b. del Consiglio federale concernenti:

    1. 4ter. il divieto di organizzazioni e gruppi secondo l’articolo 1 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 20245 che vieta Hamas e le organizzazioni associate,

Art. 4 Referendum, entrata in vigore e durata di validità

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

La presente legge decade cinque anni dopo la sua entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 20 dicembre 2024

Il presidente: Andrea Caroni
La segretaria: Martina Buol

Consiglio nazionale, 20 dicembre 2024

La presidente: Maja Riniker
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Referendum ed entrata in vigore

Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 19 aprile 2025.6

La presente legge entra in vigore il 15 maggio 2025.

1° maggio 2025

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi