Fino al completamento dell’opera da eseguirsi in comune (art. 19 par. 2), la direzione è composta da un massimo di due membri, successivamente da un solo membro. La direzione è nominata dal comitato bilaterale per un periodo di cinque anni dopo l’indizione di un bando in entrambi gli Stati contraenti. Le riconferme sono ammesse senza la necessità di indire bandi.
Il comitato bilaterale revoca la direzione o un suo singolo membro qualora sussistano gravi motivi, quali, in particolare, gravi violazioni degli obblighi o incapacità di corretta gestione.
I membri della direzione gestiscono gli affari dell’IRR e la rappresentano verso l’esterno. A eccezione degli affari di cui all’articolo 10 paragrafo 5 e dell’allestimento del conto annuale (par. 7), si applicano l’amministrazione unica e la rappresentanza unica. La direzione deve prevedere una suddivisione dei portafogli nel proprio regolamento interno; in questo caso, i membri della direzione sono autorizzati a una rappresentanza reciproca. Qualora non siano disponibili gli amministratori necessari per la direzione o la rappresentanza dell’IRR, in casi urgenti il comitato bilaterale deve affidare la direzione a una persona idonea finché non è posto rimedio alla situazione.
Nel quadro delle spese di cui all’articolo 4, la direzione è autorizzata ad apportare modifiche e integrazioni all’opera da eseguirsi in comune, nella misura in cui queste non siano soggette all’approvazione del comitato bilaterale (art. 8 par. 3 lett. h); è fatto salvo il rispetto dell’articolo 10 paragrafo 5.
Una volta ottenute le approvazioni definitive per l’opera da eseguirsi in comune, la direzione sottopone al comitato bilaterale un prospetto aggiornato delle spese.
La direzione elabora ogni anno il programma dei lavori annuale e il relativo preventivo annuale per l’esercizio successivo, che sottopone per approvazione al consiglio di vigilanza, nonché un programma dei lavori a medio termine e il relativo piano finanziario, con indicazione del rincaro, per i cinque esercizi successivi, che sottopone per approvazione al comitato bilaterale.
La direzione allestisce ogni anno un conto annuale per l’esercizio precedente e lo sottopone al consiglio di vigilanza.
La direzione riferisce trimestralmente al consiglio di vigilanza sull’andamento degli affari; in caso di eventi importanti, il consiglio di vigilanza deve essere informato senza indugio. La direzione redige ogni anno un rapporto di gestione relativo all’esercizio precedente all’attenzione del consiglio di vigilanza e del comitato bilaterale.
La direzione informa il comitato bilaterale nel caso in cui ciò si renda necessario nell’interesse dell’opera da eseguirsi in comune o dell’IRR.