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AS 2025 328

Ordinanza sui prodotti da costruzione (OProdC)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 27 agosto 20141 sui prodotti da costruzione è modificata come segue:

Art. 22 cpv. 7 lett. f7 Il riferimento a una specifica tecnica armonizzata non è tuttavia richiesto se l’organismo da designare svolgerà compiti di cui al capoverso 1 in uno dei seguenti settori:f. sostenibilità ambientale.

Art. 23 cpv. 2 lett. c2 Quali norme di accreditamento armonizzate di cui al capoverso 1 si applicano:c. per organismi di convalida della valutazione (allegato 2 numero 2.4): allegato 2 lettera h in combinato disposto con la lettera j OAccD.

II

L’allegato 2 è modificato secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2025.

14 maggio 2025

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

(art. 4 cpv. 1)

Sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione e organismi coinvolti

Inserire dopo il n. 1.41.4.bis Sistema 3+a. Il fabbricante effettua:i. la valutazione della prestazione del prodotto in base alla raccolta di dati per i valori iniziali, le ipotesi e la modellizzazione,ii. il controllo della produzione in fabbrica;b. l’organismo di convalida della valutazione designato o riconosciuto secondo l’articolo 6 capoverso 2 lettera b LProdC decide in merito al rilascio, alla limitazione, alla sospensione o al ritiro della relazione di convalida della costanza della prestazione del prodotto da costruzione, in base all’esito delle seguenti valutazioni e verifiche da esso effettuate:i. convalida dei valori iniziali, delle ipotesi formulate e della conformità rispetto alle norme generali o specifiche per categoria di prodotti applicabili,ii. convalida della valutazione del fabbricante,iii. convalida del processo applicato per generare tale valutazione,iv. convalida dell’uso corretto del software adeguato per la valutazione,v. ispezione iniziale dello stabilimento di produzione per convalidare eventuali dati specifici dell’impresa.

N. 1.61.6. Prodotti da costruzione per i quali è stata rilasciata una valutazione tecnica europeaGli organismi designati o riconosciuti secondo l’articolo 6 capoverso 2 lettera b LProdC che svolgono i compiti indicati per i sistemi 1+, 1, 3 e 3+, come pure i fabbricanti che svolgono i compiti indicati per i sistemi 2+ e 4, assumono quale valutazione della prestazione del prodotto da costruzione la valutazione tecnica europea rilasciata per tale prodotto. Gli organismi designati o riconosciuti secondo l’articolo 6 capoverso 2 lettera b LProdC e i fabbricanti non svolgono quindi i compiti di cui ai numeri 1.1 lettera b numero i, 1.2 lettera b numero i, 1.3 lettera a numero i, 1.4 lettera b, 1.4.bis lettera a numero i nonché 1.5 lettera a numero i.

N. 2, n. 4Riguardo alla funzione degli organismi designati o riconosciuti secondo l’articolo 6 capoverso 2 lettera b LProdC, coinvolti nella valutazione e nella verifica della costanza della prestazione dei prodotti da costruzione, si distingue tra:4. organismo di convalida della valutazione: un organismo designato secondo la sezione 4 o riconosciuto secondo l’articolo 6 capoverso 2 lettera b LProdC, incaricato di convalidare la valutazione della prestazione dei prodotti da costruzione.

N. 3

3. Sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione applicati alle caratteristiche essenziali in materia di sostenibilità ambientale

Per i prodotti che rientrano nell’ambito di applicazione della LProdC, tenendo conto delle loro caratteristiche essenziali, i sistemi seguenti si applicano per le caratteristiche essenziali in materia di sostenibilità ambientale:

  1. sistema 4, per i prodotti per i quali esiste una base giuridica applicabile per stabilire che si ritiene che raggiungano un certo livello o una certa classe di prestazione senza prove o calcoli o senza prove o calcoli ulteriori;

  2. sistema 3+, per i prodotti non appartenenti alle sottofamiglie di cui al numero 1.