L’assemblea generale si riunisce almeno due volte l’anno. Ulteriori riunioni possono essere convocate su richiesta del presidente o del direttore o di almeno un terzo dei rappresentanti nazionali. La sede centrale dell’ERIC ESS è responsabile della gestione delle riunioni, ivi compresa la stesura dei verbali.
Tutte le decisioni dell’assemblea generale, ad eccezione di quelle concernenti questioni riservate, sono adottate a maggioranza semplice dei voti dei membri presenti attraverso i loro rappresentanti nazionali, salvo il disposto dell’articolo 3, paragrafo 5.
Fatto salvo l’articolo 10, paragrafo 15, le riunioni dell’assemblea generale sono convocate con almeno 14 giorni di calendario di preavviso. Fatto salvo l’articolo 10, paragrafo 15, l’avviso specifica la data e il luogo della riunione, nonché la natura generale delle questioni che saranno trattate.
Fatte salve le disposizioni dello statuto, gli avvisi e le altre comunicazioni relative ad una riunione dell’assemblea generale sono trasmessi a tutti i membri, al direttore, ai rappresentanti nazionali, agli osservatori e a qualsiasi altra persona che il presidente intende invitare alla riunione.
La mancata comunicazione circa l’organizzazione di una riunione o il mancato ricevimento di un preavviso di una riunione da parte di qualsiasi persona che ha diritto ad essere convocata non pregiudica i lavori di tale riunione.
Le convocazioni di una riunione dell’assemblea generale sono trasmesse su carta o per via elettronica (come definito alla sezione 1168 del Companies Act 2006 del Regno Unito) e tramite un sito web.
In una qualsiasi riunione dell’assemblea generale non può aver luogo un dibattito se non è presente il numero legale dei membri (tramite i propri rappresentanti nazionali). I membri che detengono almeno un terzo dei voti che possono essere espressi nel corso dell’assemblea generale e che abbiano il diritto di votare costituiscono il numero legale. Se entro mezz’ora dall’ora stabilita per l’inizio della riunione non è presente il numero legale, l’assemblea generale è rinviata di dieci minuti, nel medesimo luogo. Se all’assemblea generale aggiornata il numero legale non è presente i membri rappresentati e con diritto di voto sulle questioni da discutere costituiscono il numero legale e hanno la facoltà di decidere su tutte le questioni che potrebbero essere state trattate nella riunione che è stata aggiornata; tuttavia tutte le decisioni adottate in tale riunione non avranno effetto finché il verbale della riunione non è distribuito a tutti i membri e approvato per iscritto o per posta elettronica a maggioranza semplice dei membri o a maggioranza dei due terzi dei membri qualora si tratti di questioni riservate. Ai fini del presente articolo l’approvazione di un rappresentante nazionale è considerata l’approvazione da parte di un membro.
Il presidente presiede ogni riunione dell’assemblea generale, o se non esiste un presidente, o se non è presente al momento fissato per lo svolgimento della riunione o non è disposto ad agire, il vicepresidente presiede in veste di presidente, o se non è presente o non è disposto ad agire, i rappresentanti nazionali presenti eleggono uno di loro come presidente della riunione.
Nelle riunioni dell’assemblea generale le risoluzioni sono votate per alzata di mano oppure, a discrezione del presidente, per scrutinio.
Una dichiarazione del presidente secondo la quale una risoluzione è stata adottata o adottata all’unanimità, o a una determinata maggioranza o respinta, o respinta da una determinata maggioranza, e una menzione corrispondente nel verbale della riunione dell’ERIC ESS valgono come prove inoppugnabili del fatto, senza giustificazione del numero o della proporzione di voti registrati in favore o contro tale risoluzione.
Il presidente non ha diritto di voto né può esprimere il voto decisivo. Il vicepresidente o qualsiasi altro rappresentante nazionale eletto per presiedere una riunione dell’assemblea generale conserva il proprio diritto di voto in quanto rappresentante nazionale, ma non dispone di un voto aggiuntivo quando agisce in qualità di presidente.
Gli osservatori hanno il diritto di intervenire e di essere ascoltati durante le riunioni dell’assemblea generale a discrezione del presidente, ma non hanno diritto di voto. Il presidente può, a propria discrezione, invitare gli osservatori a uscire dalla sala durante la totalità o parte della riunione dell’assemblea generale.
L’assemblea generale può decidere sui punti seguenti («questioni riservate») solo alla maggioranza dei due terzi dei membri rappresentati e votanti nel corso della riunione, a condizione che la riunione sia stata convocata con almeno sei settimane di anticipo e che la convocazione precisi chiaramente la data e il luogo della riunione nonché la natura delle questioni riservate che saranno trattate:
a) qualsiasi modifica delle disposizioni in materia di governance dell’ERIC ESS;
b) gli eventuali aumenti proposti al bilancio dell’ERIC ESS (di cui all’articolo 17 della presente decisione);
c) gli eventuali cambiamenti proposti al modello di finanziamento di cui all’articolo 17;
d) la proposta di revoca di un membro;
e) la proposta di modifica dell’istituto ospitante;
f) la proposta di revoca della nomina del presidente, del vicepresidente o del direttore prima della data di scadenza;
g) qualsiasi modifica della composizione o della struttura di uno degli organismi di cui all’articolo 11, paragrafo 3, o all’articolo 13, paragrafo 2; e
h) le proposte di modifica dello statuto (comprese le eventuali modifiche di cui all’articolo 28).
Una risoluzione scritta, adottata dallo stesso numero di membri che sarebbe stato necessario se fosse stata presentata all’assemblea generale, è valida come se fosse stata adottata nel corso di una riunione dell’assemblea generale debitamente convocata e svoltasi e può essere composta da vari strumenti di forma simile, firmato ognuno da uno o più membri. Ai fini del presente articolo l’approvazione di un rappresentante nazionale è considerata l’approvazione da parte di un membro.
Si considera che i membri (che agiscono per mezzo di rappresentanti nazionali debitamente nominati) abbiano partecipato ad una riunione, o parte di una riunione, dell’assemblea generale quando:
a) la riunione è stata convocata e si svolge conformemente allo statuto,; e
b) i membri possono scambiarsi informazioni o pareri in merito a qualsiasi elemento della riunione.