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AS 2025 51

Legge federale
sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981
(LMCCE)
(LMCCE)

Preambolo

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale dell’11 aprile 20241;
visto il parere del Consiglio federale del 22 maggio 20242,

decreta:

I

La legge federale del 30 settembre 20163 sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 5, primo periodo, 6 lett. d, 7 e 85 Concerne soltanto il testo francese6 Per il contributo di solidarietà vale inoltre quanto segue: d. se la vittima è sotto curatela o è sottoposta a un’altra misura di protezione degli adulti, la persona incaricata della rappresentanza provvede affinché, nella misura del possibile, il contributo di solidarietà sia a libera disposizione dell’assistito.7 I principi di cui al capoverso 6 si applicano anche ai contributi di solidarietà versati da Cantoni e Comuni alle vittime ai sensi dell’articolo 2 lettera d per lo scopo previsto dalla presente legge. Si applicano sino a concorrenza di un importo di 25 000 franchi.8 I capoversi 6 e 7 non si applicano ai contributi di solidarietà confluiti nella massa ereditaria al decesso della vittima.

Art. 21c Disposizione transitoria della modifica del 27 settembre 2024Per quanto concerne la tassazione, le prestazioni complementari, le prestazioni transitorie per i disoccupati anziani o l’aiuto sociale, l’articolo 4 capoversi 7 e 8 si applica anche ai contributi di solidarietà versati da Cantoni e Comuni prima dell’entrata in vigore della presente modifica. Per tali contributi di solidarietà vale quanto segue:a. le decisioni di tassazione sono riesaminate d’ufficio;b. alle decisioni concernenti le prestazioni complementari annue e le prestazioni transitorie per i disoccupati anziani si applica per analogia l’articolo 21a;c. le decisioni concernenti l’aiuto sociale sono riconsiderate su richiesta della vittima.

II

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Qualora entro dieci giorni dalla scadenza del termine di referendum risulti che questo è decorso infruttuosamente, la presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del termine di referendum.

3 In caso contrario, il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 27 settembre 2024

Il presidente: Eric Nussbaumer
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 27 settembre 2024

La presidente: Eva Herzog
La segretaria: Martina Buol

Referendum ed entrata in vigore

1 Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 16 gennaio 2025.4

2 Conformemente alla sua cifra II capoverso 2, la presente legge entra in vigore il 1° febbraio 2025.

22 gennaio 2025

Cancelleria federale

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