AS 2025 592
Legge federale
sull’assicurazione obbligatoria contro
la disoccupazione e l’indennità per insolvenza
(Legge sull’assicurazione contro la disoccupazione, LADI)
(Legge sull’assicurazione contro la disoccupazione, LADI)
Preambolo
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il rapporto della Commissione della sicurezza sociale
e della sanità del Consiglio degli Stati del 26 giugno 20251;
visto il parere del Consiglio federale del 3 settembre 20252,
decreta:
I
La legge del 25 giugno 19823 sull’assicurazione contro la disoccupazione è modificata come segue:
Art. 35 cpv. 2, frase introduttiva, e 4 2 Il Consiglio federale può prolungare temporaneamente la durata massima delle prestazioni di al massimo dodici periodi di conteggio se:4 Se l’indennità per lavoro ridotto è riscossa per 24 mesi consecutivi nel periodo di due anni di cui al capoverso 1, un nuovo termine quadro può decorrere soltanto dopo un periodo d’attesa di sei mesi.
II
1 La presente legge è dichiarata urgente (art. 165 cpv. 1 della Costituzione federale [Cost.]4). Sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. b Cost.).
2 Entra in vigore il 27 settembre 20255 con effetto sino al 31 dicembre 2028.
Consiglio degli Stati, 26 settembre 2025 Il presidente: Andrea Caroni | Consiglio nazionale, 26 settembre 2025 La presidente: Maja Riniker |