AS 2025 637
Ordinanza dell’USAV
che istituisce misure in relazione
alla dermatite nodulare contagiosa (Lumpy skin disease)
Modifica del 22 ottobre 2025
Preambolo
L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV)
ordina:
I
L’ordinanza dell’USAV del 17 luglio 20251 che istituisce misure in relazione alla dermatite nodulare contagiosa (Lumpy skin disease) è modificata come segue:
Art. 10 Zone di vaccinazione e obbligo di vaccinazione1 Gli animali delle specie ricettive tenuti nelle zone di vaccinazione devono essere vaccinati contro la LSD.2 L’estensione delle zone di vaccinazione è definita nell’allegato 3.
Art. 17 cpv. 1 lett. d ed e1 Gli animali vivi delle specie ricettive possono essere trasferiti dalla zona di vaccinazione se:d. gli animali sono stati tenuti nell’azienda di origine dalla nascita o per un periodo ininterrotto di almeno 28 giorni prima della data del trasferimento; ee. tutti gli animali delle specie ricettive nel raggio di 50 chilometri intorno all’azienda di origine del trasferimento sono stati vaccinati o rivaccinati almeno 60 giorni prima della data di trasferimento.
Art. 20 cpv. 44 Le restrizioni di cui ai capoversi 1–3 non si applicano ai sottoprodotti di origine animale di un animale che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 17 capoverso 1.
Art. 21 cpv. 22 Per il trasporto di animali di specie ricettive direttamente a un macello o per qualsiasi trasporto di sottoprodotti di tali animali è sufficiente effettuare la pulizia dopo il trasporto.
Inserire prima del titolo della sezione 6
Art. 21a Misure di sorveglianzaIl veterinario cantonale ordina nelle zone di vaccinazione le analisi necessarie per sorvegliare gli effettivi delle specie ricettive.
Art. 22 cpv. 33 La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 16 maggio 2026.
II
1 L’allegato 2 è sostituito dalla versione qui annessa.
2 Alla presente ordinanza è aggiunto un allegato 3 secondo la versione qui annessa.
III
La presente ordinanza entra in vigore il 24 ottobre 20252.
22 ottobre 2025 | Ufficio federale della sicurezza alimentare Laurent Monnerat |
(art. 2)
Zone di sorveglianza
Il presente allegato non contiene alcuna iscrizione.
(art. 10 cpv. 2)
Zone di vaccinazione
Sono zone di vaccinazione:
– il Cantone di Ginevra;
– i seguenti Comuni del Cantone di Vaud: Arnex, Bogis-Bossey, Borex, Chavannes-de-Bogis, Chavannes-des-Bois, Chéserex, Commugny, Coppet, Crans, Crassier, Eysins, Founex, Gingins, Grens, La Rippe, Mies, Nyon, Signy-Avenex, Tannay;
– la zona di La Pile Dessus del Comune di Saint-Cergue nel Cantone di Vaud;
– i territori evidenziati in grigio sulla mappa sottostante facenti parte dei seguenti Comuni del Cantone del Vallese: Champéry, Val-d’Illiez, Finhaut, Martigny-Combe, Orsières, Salvan, Trient.