AS 2025 670
Ordinanza sull’integrazione degli stranieri (OIntS)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 15 agosto 20181 sull’integrazione degli stranieri è modificata come segue:
Art. 10 cpv. 11 I rifugiati, le persone bisognose di protezione e le persone ammesse provvisoriamente che beneficiano dell’aiuto sociale possono essere obbligati a partecipare a misure di integrazione o reintegrazione professionale; nel caso delle persone ammesse provvisoriamente, l’obbligo può essere formulato sotto forma di accordo d’integrazione.
Art. 14 cpv. 22 L’accordo di programma fissa in particolare gli obiettivi strategici, gli obiettivi di prestazione ed efficacia, le misure per promuovere la prima integrazione, il contributo della Confederazione e gli indicatori per misurare il raggiungimento degli obiettivi. La durata dell’accordo di programma è di quattro anni; in casi motivati può essere concordata una durata inferiore. Gli accordi di programma in corso di validità possono essere prorogati.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2025.
22 ottobre 2025 | In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter |