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AS 2025 684

Decreto federale
concernente l’impiego dei mezzi di comunicazione elettronici nei procedimenti civili internazionali
del 20 dicembre 2024

Preambolo

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 15 marzo 20242,

decreta:

Art. 1Il Consiglio federale è autorizzato a modificare la dichiarazione concernente gli articoli 15–17 della Convenzione dell’Aia del 18 marzo 19703 sull’assunzione all’estero delle prove in materia civile o commerciale in modo che non sia necessaria nessuna autorizzazione preliminare per l’interrogatorio o l’audizione di una persona soggiornante in Svizzera mediante conferenza telefonica o videoconferenza o mediante un altro strumento elettronico di trasmissione audiovisiva, purché siano soddisfatte determinate condizioni volte a tutelare la sovranità della Svizzera e a proteggere la persona interessata. Tali condizioni devono figurare nella dichiarazione.

Art. 2La modifica della legge federale di cui all’allegato è adottata.

Art. 31 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).2 Il Consiglio federale determina l’entrata in vigore della modifica della legge federale di cui all’allegato. Consiglio nazionale, 20 dicembre 2024 La presidente: Maja Riniker
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz Consiglio degli Stati, 20 dicembre 2024 Il presidente: Andrea Caroni
La segretaria: Martina Buol Referendum ed entrata in vigore1 Il termine di referendum per il presente decreto è decorso infruttuosamente il 19 aprile 2025.42 Conformemente all’articolo 3 capoverso 2, la modifica di legge di cui all’articolo 2 entra in vigore il 1° gennaio 2026. 5 novembre 2025 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

(art. 2)

Modifica di un altro atto normativo

La legge federale del 18 dicembre 19875 sul diritto internazionale privato è modificata come segue:

Art. 11

XIII. Assistenza giudiziaria

1. Principio

1 Le attività sovrane esercitate in Svizzera nell’ambito di un procedimento civile estero, segnatamente la notificazione di atti giudiziali ed extragiudiziali e l’assunzione di prove, sono svolte mediante assistenza giudiziaria. Si applicano i capitoli I e II della Convenzione dell’Aia del 1° marzo 19546 relativa alla procedura civile.

2 La parte processuale che soggiorna in Svizzera può tuttavia essere invitata direttamente a trasmettere suoi atti scritti o mezzi di prova, sempreché tale invito avvenga senza comminatoria di pena e sia notificato mediante assistenza giudiziaria.

3 Le persone che soggiornano in Svizzera possono inoltre partecipare a un’udienza all’estero mediante conferenza telefonica o videoconferenza o mediante un altro strumento elettronico di trasmissione audiovisiva oppure essere interrogate secondo le stesse modalità da una persona autorizzata da un’autorità estera. Il capitolo II della Convenzione dell’Aia del 18 marzo 19707 sull’assunzione all’estero delle prove in materia civile o commerciale si applica per analogia.

4 Salvo che il diritto federale disponga altrimenti, l’assistenza giudiziaria da e verso la Svizzera avviene per il tramite dell’Ufficio federale di giustizia.

Art. 11a, titolo marginale e cpv. 4

2. Esecuzione

4 Abrogato

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