AS 2025 715
Ordinanza
concernente i contributi per singole colture nella produzione vegetale e il supplemento per i cereali
(Ordinanza sui contributi per singole colture, OCSC)
(Ordinanza sui contributi per singole colture, OCSC)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 23 ottobre 20131 sui contributi per singole colture è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 2bisAbrogato
Art. 2 lett. b, c, f e gPer ettaro e anno il contributo per singole colture ammonta a: franchi b. sementi di patate e mais 1500 c. sementi di graminacee da foraggio e leguminose da foraggio 1500 f. barbabietole da zucchero per la produzione di zucchero 2100 g. Abrogata
Art. 6b cpv. 11 Il contributo per sementi di patate, mais, graminacee da foraggio e leguminose da foraggio è concesso soltanto se il gestore ha stabilito per scritto una determinata superficie con un’organizzazione di moltiplicazione delle sementi autorizzata. La superficie deve soddisfare le esigenze stabilite in virtù dell’articolo 23 capoverso 1 dell’ordinanza del DEFR del 7 dicembre 19982 sul materiale di moltiplicazione di piante campicole e foraggere.
Art. 18 cpv. 2Abrogato
II
1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.
2 Gli articoli 1 capoverso 2bis e 2 lettere f e g entrano in vigore il 1° gennaio 2027.
29 ottobre 2025 | In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter |