AS 2025 719
Ordinanza concernente la viticoltura e l’importazione di vino
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 14 novembre 20071 sul vino è modificata come segue:
Art. 2 cpv.11 Per nuovo impianto s’intende l’impianto di vigneti su una superficie che non è stata coltivata a vite dal 1° gennaio 2016.
Art. 3 cpv. 1 lett. a 1 È data ricostituzione se:a. sulla superficie viticola la vite è estirpata e ripiantata;
Art. 5 cpv. 2Abrogato
Art. 27e cpv. 22 L’etichetta dei vini svizzeri della categoria «vini a denominazione di origine controllata» deve inoltre contenere la corrispondente origine geografica. Il nome «vini a denominazione di origine controllata» può essere abbreviato con «DOC».
Art. 30a cpv. 11 I Cantoni vigilano sull’autocontrollo del vinificatore dall’inizio della vendemmia fino all’allestimento delle schede delle forniture di cui al capoverso 4. Ogni azienda d’incantinamento è controllata almeno ogni sei anni.
Art. 30b cpv. 33 Essi comunicano all’UFAG, entro fine agosto dell’anno in corso, le superfici viticole definite per la rilevazione per la statistica della viticoltura di cui al numero 09.44 dell’allegato 1 dell’ordinanza del 30 aprile 20252 sulla statistica federale.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.
29 ottobre 2025 | In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter |