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AS 2025 739

Legge federale
sul trattamento dei dati dei passeggeri aerei per la lotta ai reati terroristici e ad altri reati gravi
(Legge sui dati dei passeggeri aerei, LDPA)
(Legge sui dati dei passeggeri aerei, LDPA)

Preambolo

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 57 capoverso 2 e 87 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 15 maggio 20242,

decreta:

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e scopo

La presente legge disciplina:

  • a. la comunicazione di dati dei passeggeri aerei da parte delle imprese di trasporto aereo svizzere ed estere all’unità nazionale incaricata del trattamento dei dati dei passeggeri aerei (Unità d’informazione sui passeggeri, UIP);

  • b. il trattamento di dati dei passeggeri aerei ai fini della lotta ai reati terroristici e ad altri reati gravi;

  • c. l’organizzazione e la gestione dell’UIP.

Essa è intesa quale strumento destinato alle seguenti autorità per lottare contro i reati terroristici ed altri reati gravi:

  • a. le autorità di polizia e di perseguimento penale della Confederazione e dei Cantoni;

  • b. i servizi delle attività informative della Confederazione, nonché le autorità di esecuzione cantonali secondo l’articolo 9 della legge federale del 25 settembre 20153 sulle attività informative (LAIn).

Per impresa di trasporto aereo s’intende il titolare di un’autorizzazione di esercizio, o di un’autorizzazione equivalente, per il trasporto professionale di persone per mezzo di aeromobili.

I dati dei passeggeri aerei trattati ai sensi della presente legge sono elencati nell’allegato 1, i reati rientranti nel campo d’applicazione della presente legge nell’allegato 2.

Sezione 2 Obblighi delle imprese di trasporto aereo

Art. 2 Comunicazione dei dati dei passeggeri aerei

Le imprese di trasporto aereo comunicano all’UIP i dati dei passeggeri aerei per tutti i voli che esse operano dall’estero verso la Svizzera e dalla Svizzera verso l’estero, sempre che abbiano già raccolto tali dati nell’ambito della loro attività commerciale abituale.

Le imprese di trasporto aereo svizzere possono comunicare i dati dei passeggeri aerei al servizio competente di uno Stato soltanto se un trattato internazionale lo prevede. Questa condizione non è richiesta se lo Stato in questione garantisce il rispetto delle norme e raccomandazioni applicabili ai dati dei passeggeri aerei secondo la presente legge, conformemente all’allegato 9 della Convenzione del 7 dicembre 19444 relativa all’aviazione civile internazionale.

I dati sono comunicati all’UIP o al servizio estero corrispondente al più presto 48 ore e al più tardi 24 ore prima dell’orario previsto di partenza del volo, nonché immediatamente dopo la chiusura dell’imbarco.

Il Consiglio federale disciplina i dettagli della comunicazione. Al riguardo, tiene conto delle vigenti norme internazionali applicabili ai dati dei passeggeri aerei.

Art. 3 Obbligo di diligenza

Le imprese di trasporto aereo adottano tutte le misure ragionevolmente esigibili affinché i dati di tutti i passeggeri aerei siano comunicati tempestivamente, conformemente alle prescrizioni tecniche.

Art. 4 Obbligo di informazione

Al momento della prenotazione dei biglietti aerei, le imprese di trasporto aereo informano i passeggeri in modo adeguato del trattamento dei loro dati e del loro diritto di avervi accesso.

L’informazione contiene almeno le seguenti indicazioni:

  • a. la menzione che i dati dei passeggeri aerei sono comunicati all’Ufficio federale di polizia (fedpol);

  • b. la base giuridica del trattamento dei dati nonché il diritto d’accesso;

  • c. i dati di contatto di fedpol;

  • d. il nome del servizio estero, se i dati sono comunicati all’estero.

Sezione 3 Trattamento dei dati da parte dell’UIP

Art. 5 Principi

L’UIP può trattare i dati dei passeggeri aerei soltanto per i seguenti scopi:

  • a. individuare, prevenire e chiarire i reati di cui all’allegato 2;

  • b. ricercare persone che in relazione a un reato di cui all’allegato 2:

    1. sono imputate nel quadro di un procedimento penale in corso, o

    2. sono state condannate con decisione passata in giudicato e cercano di sottrarsi all’espiazione della pena detentiva.

L’UIP può trattare soltanto i seguenti dati personali degni di particolare protezione:

  • a. dati biometrici che identificano in modo univoco una persona fisica;

  • b. dati concernenti perseguimenti o sanzioni amministrativi e penali.

Art. 6 Confronto automatico dei dati

Non appena pervengono al sistema d’informazione PNR di cui all’articolo 16, i dati dei passeggeri aerei sono confrontati automaticamente con:

  • a. i sistemi d’informazione di polizia di cui agli articoli 15 e 16 della legge federale del 13 giugno 20085 sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione (LSIP);

  • b. i profili di rischio (art. 12);

  • c. le liste d’osservazione (art. 13).

L’UIP verifica manualmente ogni corrispondenza risultante dal confronto automatico.

Nell’ambito della verifica manuale l’UIP può accedere per i seguenti scopi ai sistemi d’informazione indicati qui appresso:

  • a. per verificare la conformità a uno scopo elencato all’articolo 5 capoverso 1:

    1. ai sistemi d’informazione di polizia di cui agli articoli 10–12 e 15–18 LSIP,

    2. al sistema d’informazione di polizia dell’Organizzazione internazionale di polizia criminale (art. 350−352 del Codice penale, CP6);

  • b. per verificare l’identità del passeggero aereo, ai sistemi d’informazione di cui:

    1. agli articoli 15 e 16 LSIP,

    2. all’articolo 109b della legge federale del 16 dicembre 20057 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI),

    3. all’articolo 3 della legge federale del 20 giugno 20038 sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo,

    4. all’articolo 11 della legge del 22 giugno 20019 sui documenti d’identità.

Art. 7 Comunicazione in caso di corrispondenza accertata

In caso di corrispondenza, l’UIP comunica a un’autorità competente di cui all’articolo 1 capoverso 2 il risultato del confronto automatico dei dati, compresi i pertinenti dati dei passeggeri aerei; la comunicazione può essere effettuata soltanto dopo la verifica manuale.

Se non è possibile determinare in modo sufficientemente chiaro l’autorità competente, l’UIP comunica il risultato e i pertinenti dati dei passeggeri aerei alla Polizia giudiziaria federale. Se questa non è competente, l’UIP inoltra i dati all’autorità competente.

L’UIP contrassegna i dati che ha comunicato all’autorità competente.

Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla comunicazione.

Art. 8 Comunicazione su richiesta

L’UIP comunica, in casi specifici e previa richiesta scritta, i dati dei passeggeri aerei a un’autorità di cui all’articolo 1 capoverso 2, a condizione che la comunicazione persegua uno degli scopi elencati all’articolo 5 capoverso 1.

L’articolo 7 si applica per analogia.

Art. 9 Trasmissione di indizi

L’UIP trasmette a un’autorità competente di cui all’articolo 1 capoverso 2 gli indizi secondo i quali un reato di cui all’allegato 2 potrebbe essere commesso in Svizzera.

Se necessita di informazioni complementari, l’autorità competente presenta una richiesta scritta all’UIP.

In casi urgenti, l’UIP può comunicare i dati anche in assenza di richiesta scritta; l’autorità competente provvede a inviare la richiesta in un secondo momento.

L’articolo 7 si applica per analogia.

Art. 10 Revoca di contrassegni

Se un’autorità di cui all’articolo 1 capoverso 2 non necessita più dei dati dei passeggeri aerei che le sono stati comunicati dall’UIP, ne informa immediatamente quest’ultima.

L’UIP revoca senza indugio il contrassegno.

Art. 11 Comunicazione al Servizio delle attività informative della Confederazione

L’UIP comunica automaticamente al Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) i dati dei passeggeri di determinati collegamenti aerei.

Il SIC può trattare tali dati nella misura in cui sia necessario all’adempimento dei suoi compiti secondo l’articolo 6 capoverso 1 lettera a numeri 1‒5 LAIn10 e alla lotta ai reati di cui all’allegato 2.

Sezione 4 Profili di rischio e liste d’osservazione

Art. 12 Profili di rischio

I profili di rischio sono combinazioni di dati di passeggeri aerei privi di riferimenti a una persona fisica identificata e sono utilizzati per individuare e prevenire reati di cui all’allegato 2.

L’UIP può elaborare profili di rischio:

  • a. su richiesta scritta di un’autorità di cui all’articolo 1 capoverso 2;

  • b. sulla base di rilevamenti relativi ad attuali forme di pratiche criminali legate alla preparazione o alla commissione di reati di cui all’allegato 2, delle quali è venuta a conoscenza attraverso le autorità di polizia e di perseguimento penale svizzere o estere.

A fini di test l’UIP confronta, prima del loro utilizzo, i profili di rischio con i dati appositamente generati.

I dati relativi a un profilo di rischio possono essere modificati solo dall’UIP.

Art. 13 Liste d’osservazione

Le liste d’osservazione sono combinazioni di dati di passeggeri aerei concernenti una persona fisica o giuridica identificata o identificabile e direttamente correlate a un reato di cui all’allegato 2.

Su richiesta di un’autorità di cui all’articolo 1 capoverso 2 lettera a, l’UIP può utilizzare le liste d’osservazione per i seguenti scopi:

  • a. chiarire un determinato reato di cui all’allegato 2;

  • b. ricercare una persona identificata che è imputata nel quadro di un procedimento penale in corso per un reato di cui all’allegato 2;

  • c. ricercare una persona identificata che è stata condannata con decisione passata in giudicato per un reato di cui all’allegato 2 e che cerca di sottrarsi all’espiazione della pena detentiva.

I dati riportati nella lista d’osservazione possono essere modificati solo dall’UIP.

Art. 14 Integrazione di dati concernenti terzi nella lista d’osservazione

Le autorità di cui all’articolo 1 capoverso 2 lettera a possono chiedere al giudice dei provvedimenti coercitivi competente di inserire nella lista d’osservazione, per un periodo limitato, dati concernenti terzi, a condizione che tali dati permettano di risalire al luogo di soggiorno di una persona ricercata secondo l’articolo 13 capoverso 2 lettera b o c.

Il giudice dei provvedimenti coercitivi competente decide in merito alla richiesta e stabilisce la durata di conservazione dei dati di terzi nella lista d’osservazione.

Comunica la sua decisione all’autorità richiedente e all’UIP.

Art. 15 Verifica dei profili di rischio e delle liste d’osservazione

Il Consiglio federale verifica periodicamente se i profili di rischio e le liste d’osservazione utilizzati sono ancora necessari.

Disciplina i dettagli della verifica e come renderne conto.

Sezione 5 Sistema d’informazione PNR

Art. 16

Fedpol gestisce il sistema d’informazione «Passenger Name Record» (sistema d’informazione PNR) per l’adempimento dei compiti previsti dalla presente legge.

È responsabile del sistema d’informazione PNR.

Hanno accesso ai dati del sistema d’informazione PNR:

  • a. i collaboratori dell’UIP;

  • b. il consulente per la protezione dei dati di fedpol;

  • c. i collaboratori della Confederazione o le persone incaricate da quest’ultima che sono responsabili dello sviluppo, del perfezionamento o della manutenzione del sistema d’informazione PNR o che forniscono supporto tecnico;

  • d. le autorità competenti di cui all’articolo 1 capoverso 2 nel quadro della comunicazione di cui all’articolo 7 capoverso 1.

Le persone di cui al capoverso 3 possono accedere soltanto ai dati strettamente necessari all’adempimento dei loro compiti.

Sezione 6 Protezione dei dati

Art. 17 Principi

Salvo disposizione contraria della presente legge, la protezione dei dati personali nel quadro del loro trattamento da parte dell’UIP è retta dalla legge federale del 25 settembre 202011 sulla protezione dei dati (LPD).

La protezione dei dati personali comunicati dall’UIP a un’autorità di cui all’articolo 1 capoverso 2 è retta dalle disposizioni applicabili a tale autorità; in assenza di simili disposizioni, si applica:

  • a. alle autorità federali e alle autorità d’esecuzione cantonali ai sensi dell’articolo 9 LAIn12, la LPD;

  • b. alle altre autorità cantonali, il diritto cantonale in materia di protezione dei dati.

Art. 18 Pseudonimizzazione dei dati dei passeggeri aerei

I dati dei passeggeri aerei non contrassegnati sono pseudonimizzati automaticamente un mese dopo la loro introduzione nel sistema d’informazione PNR.

I dati dei passeggeri aerei il cui contrassegno è revocato un mese dopo la loro introduzione nel sistema d’informazione PNR sono pseudonimizzati dall’UIP, sempre che non debbano essere cancellati conformemente all’articolo 21 capoverso 2.

Art 19 Revoca ordinaria della pseudonimizzazione

Le autorità di cui all’articolo 1 capoverso 2 possono chiedere all’UIP per scritto la revoca della pseudonimizzazione, se hanno motivi fondati per ritenere che ciò possa contribuire in modo determinante all’individuazione, alla prevenzione o al chiarimento di un reato di cui all’allegato 2.

L’UIP esamina la domanda e la trasmette senza indugio al Tribunale amministrativo federale (TAF), corredandola di una propria raccomandazione.

Se la motivazione manca o è insufficiente, l’UIP concede all’autorità richiedente la possibilità di completare la domanda.

Il presidente della corte competente del TAF decide in via definitiva, quale giudice unico, entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della domanda; può delegare la decisione a un altro giudice.

Può esigere un completamento degli atti o ulteriori accertamenti oppure concedere l’autorizzazione vincolandola a oneri.

Il TAF notifica la propria decisione all’UIP e all’autorità richiedente.

Art. 20 Revoca della pseudonimizzazione in caso d’urgenza

In caso d’urgenza, il direttore di fedpol ordina la revoca della pseudonimizzazione. Chiede al TAF senza indugio l’autorizzazione e ne informa il capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP).

Il capo del DFGP può sospendere con effetto immediato la revoca provvisoria della pseudonimizzazione fino alla decisione del TAF.

Il presidente della corte competente del TAF decide in via definitiva, quale giudice unico, entro tre giorni lavorativi dalla ricezione della domanda; può delegare la decisione a un altro giudice.

Può esigere un completamento degli atti o ulteriori accertamenti oppure concedere l’autorizzazione vincolandola a oneri.

Se il giudice competente del TAF respinge la domanda, la revoca della pseudonimizzazione è annullata.

Art. 21 Durata di conservazione e cancellazione dei dati dei passeggeri aerei

I dati dei passeggeri aerei non contrassegnati sono cancellati automaticamente sei mesi dopo la loro introduzione nel sistema d’informazione PNR.

I dati dei passeggeri aerei contrassegnati introdotti più di sei mesi prima sono cancellati dall’UIP non appena è revocato il contrassegno. I restanti dati dei passeggeri aerei contrassegnati sono cancellati automaticamente cinque anni dopo la loro introduzione nel sistema d’informazione PNR.

Art. 22 Cancellazione di altri dati

L’UIP cancella immediatamente:

  • a. i dati personali degni di particolare protezione non rientranti nel campo d’applicazione dell’articolo 5 capoverso 2;

  • b. le corrispondenze risultanti dal confronto automatico:

    1. non attribuibili o non chiaramente attribuibili a un reato di cui all’allegato 2 (art. 6 cpv. 3 lett. a),

    2. per le quali l’identità non è confermata (art. 6 cpv. 3 lett. b);

  • c. i risultati del confronto automatico dei dati (art. 6), non appena i dati dei passeggeri aerei interessati sono cancellati;

  • d. i contenuti di un profilo di rischio o di una lista d’osservazione, non appena i dati non sono più necessari;

  • e. i contenuti della lista d’osservazione dopo la scadenza del termine stabilito dal giudice dei provvedimenti coercitivi.

Art. 23 Trattamento di dati anonimizzati

L’UIP può trattare a fini statistici i dati dei passeggeri aerei e i risultati del confronto automatico in forma anonimizzata.

Offre i dati dei passeggeri aerei e i risultati del confronto automatico in forma anonimizzata all’Archivio federale.

Art. 24 Verbalizzazione del trattamento dei dati

I trattamenti automatici dei dati dei passeggeri aerei sono verbalizzati.

I verbali possono essere utilizzati solo per verificare il rispetto delle norme sulla protezione dei dati nonché per salvaguardare o ripristinare la confidenzialità, l’integrità, la disponibilità e la tracciabilità dei dati.

I verbali sono accessibili:

  • a. al consulente per la protezione dei dati di fedpol;

  • b. al responsabile della sicurezza di fedpol;

  • c. all’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT).

I verbali sono conservati al di fuori del sistema d’informazione PNR. Sono cancellati un anno dopo la cancellazione dei dati il cui trattamento è stato verbalizzato.

Art. 25 Sorveglianza e vigilanza

Il consulente per la protezione dei dati di fedpol sorveglia l’osservanza delle norme sulla protezione dei dati da parte dell’UIP.

L’IFPDT vigila sul trattamento dei dati dei passeggeri aerei da parte dell’UIP.

Art. 26 Diritto d’accesso

Il diritto d’accesso ai dati relativi a voli risalenti a non oltre sei mesi è retto dagli articoli 25–28 LPD13.

Il diritto d’accesso ai dati relativi a voli risalenti a oltre sei mesi è retto dall’articolo 8 LSIP14.

La richiesta d’accesso va presentata a fedpol.

Sezione 7 Organizzazione e personale dell’UIP

Art. 27 Organizzazione

L’UIP è gestita da fedpol.

Sul piano organizzativo e del personale, l’UIP è indipendente dalle unità che conducono indagini od operano nell’ambito del perseguimento penale.

Art. 28 Personale

Il personale dell’UIP si compone, in parti uguali, di collaboratori della Confederazione e dei Cantoni.

I Cantoni si fanno carico dei costi salariali dei collaboratori che mettono a disposizione dell’UIP, compresi i contributi sociali dovuti dal datore di lavoro.

Durante la durata del loro impiego, i collaboratori dell’UIP sottostanno, sul piano tecnico e operativo, al diritto di impartire istruzioni di fedpol e, sul piano disciplinare, al diritto di impartire istruzioni dell’autorità che li distacca.

Possono utilizzare le informazioni di cui vengono a conoscenza durante l’attività svolta presso l’UIP soltanto per adempiere i loro compiti presso quest’ultima.

Il Consiglio federale concorda con i Cantoni la collaborazione e i dettagli relativi al distacco, segnatamente il numero di persone, la durata dell’impiego e, a complemento del capoverso 2, le ulteriori pretese finanziarie delle persone distaccate nei confronti del loro datore di lavoro contrattuale.

Sezione 8 Conclusione di trattati e di convenzioni e assistenza amministrativa

Art. 29 Conclusione di trattati e di convenzioni

Il Consiglio federale può concludere con altri Stati e organizzazioni internazionali trattati internazionali sulla comunicazione reciproca di dati dei passeggeri aerei.

Può limitare in via pattizia il trattamento dei dati dei passeggeri aerei comunicati all’UIP rispetto a quanto previsto dalla presente legge.

Fedpol può concludere con le autorità di polizia estere convenzioni su aspetti operativi, tecnici o amministrativi in materia di trattamento dei dati dei passeggeri aerei.

Art. 30 Assistenza amministrativa

L’UIP può chiedere ai servizi esteri che adempiono i suoi stessi compiti di comunicarle dati dei passeggeri aerei.

Se sussiste il pericolo imminente che un reato di cui all’allegato 2 sia commesso all’estero, l’UIP può comunicare al servizio estero che adempie i suoi stessi compiti, nel singolo caso e previa richiesta motivata, dati dei passeggeri aerei, a condizione che tale servizio faccia parte dell’amministrazione di uno Stato:

  • a. che garantisce una protezione adeguata dei dati conformemente all’articolo 16 capoverso 1 LPD15; o

  • b. con cui la Svizzera ha concluso un trattato internazionale sulla comunicazione reciproca di dati dei passeggeri aerei.

L’assistenza amministrativa è esclusa se concerne dati personali pseudonimizzati o degni di particolare protezione.

Sezione 9 Sanzioni amministrative

Art. 31 Sanzioni in caso di violazione degli obblighi delle imprese di trasporto aereo

All’impresa di trasporto aereo che viola un obbligo di cui agli articoli 3 o 4 è addebitato un importo di 4000 franchi per volo; nei casi gravi l’importo addebitato è di 12 000 franchi per volo.

La violazione è presunta se:

  • a. i dati non sono comunicati tempestivamente o in modo conforme alle prescrizioni tecniche;

  • b. non sono comunicati i dati di tutti i passeggeri aerei;

  • c. i passeggeri aerei non sono stati informati o sono stati informati in modo incompleto del trattamento dei dati ai sensi della presente legge.

Nei casi di lieve entità si può prescindere dal procedimento.

Non vi è violazione dell’obbligo se l’impresa di trasporto aereo dimostra che ha adottato tutte le misure tecniche e organizzative ragionevolmente esigibili per adempiere i propri obblighi.

L’impresa di trasporto aereo può essere sanzionata in virtù del capoverso 1 anche se la violazione degli obblighi previsti dalla presente legge è avvenuta all’estero.

Art. 32 Procedura

Fedpol pronuncia le sanzioni previste all’articolo 31.

Se è stata pronunciata una sanzione secondo l’articolo 122b LStrI16, non è pronunciata alcuna sanzione per violazioni ai sensi dell’articolo 31 capoverso 2 lettere a e b.

Il procedimento è retto dalla legge federale del 20 dicembre 196817 sulla procedura amministrativa. È aperto al più tardi due anni dopo la violazione dell’obbligo.

Sezione 10 Disposizioni finali

Art. 33 Esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione.

Art. 34 Modifica di altri atti normativi

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato 3.

Art. 35 Referendum ed entrata in vigore

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 21 marzo 2025

La presidente: Maja Riniker
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 21 marzo 2025

Il presidente: Andrea Caroni
La segretaria: Martina Buol

Referendum ed entrata in vigore

Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 10 luglio 2025.18

Gli articoli 1 capoverso 1, 27 e 28 entrano in vigore il 1° gennaio 2026.

Le rimanenti disposizioni entreranno in vigore in un secondo tempo.

19 novembre 2025

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

(art. 1 cpv. 4)

Dati dei passeggeri aerei

  • 1.

    Codice PNR («Passenger Name Record») di identificazione della pratica

  • 2.

    Data di prenotazione / emissione del biglietto

  • 3.

    Data prevista del volo

  • 4.

    Nome/i e cognome/i del passeggero aereo

  • 5.

    Indirizzo e dati di contatto, compresi il numero di telefono e l’indirizzo di posta elettronica del passeggero aereo

  • 6.

    Informazioni sulle modalità di pagamento e sulla fatturazione del biglietto aereo

  • 7.

    Itinerario completo

  • 8.

    Programma per viaggiatori abituali («frequent flyer»): indicazione dell’impresa di trasporto aereo o del gruppo di imprese di trasporto aereo; status e numero del passeggero che aderisce al programma

  • 9.

    Agenzia e agente di viaggio

  • 10.

    Status di viaggio del passeggero aereo, inclusi conferme, check-in, precedenti assenze all’imbarco o passeggero con biglietto aereo ma senza prenotazione

  • 11.

    Dati scissi / divisi dei passeggeri aerei

  • 12.

    Le seguenti informazioni sui minori non accompagnati di età inferiore a 18 anni: nome e sesso, età, lingue parlate, nome e dati di contatto dell’accompagnatore alla partenza e indicazione della relazione di quest’ultimo con il minore, nome e dati di contatto della persona che prende in consegna il minore all’arrivo e indicazione della relazione di quest’ultimo con il minore, nome del collaboratore dell’aeroporto che accompagna il minore alla partenza e all’arrivo

  • 13.

    Dati sul biglietto aereo, compresi il numero e la data di emissione del biglietto, l’indicazione se il biglietto è di sola andata o di andata e ritorno e campi ATFQ («Automated Ticketing Fare Quote»)

  • 14.

    Numero del posto e altre informazioni relative al posto

  • 15.

    Informazioni sui codici comuni

  • 16.

    Tutte le informazioni relative al bagaglio

  • 17.

    Numero di viaggiatori, nomi e cognomi di altri passeggeri figuranti nei dati dei passeggeri aerei

  • 18.

    Dati di cui all’articolo 104 capoverso 3 LStrI19 (dati API), se disponibili

  • 19.

    Ogni modifica dei dati dei passeggeri aerei elencati ai numeri 1–18

(art. 1 cpv. 4)

Reati terroristici e altri reati gravi

1. Reati terroristici ai sensi del CP20 e della LAIn21

1.1

Pubblica intimidazione, se di matrice terroristica

art. 258 CP

1.2

Pubblica istigazione a un crimine o alla violenza, se di matrice terroristica

art. 259 CP

1.3

Organizzazioni criminali e terroristiche: solo organizzazioni terroristiche

art. 260ter CP

1.4

Messa in pericolo della sicurezza pubblica con armi, se di matrice terroristica

art. 260quater CP

1.5

Finanziamento del terrorismo

art. 260quinquies CP

1.6

Reclutamento, addestramento e viaggi finalizzati alla commissione di un reato di terrorismo

art. 260sexies CP

1.7

Attentati contro l’ordine costituzionale, se di matrice terroristica

art. 275 CP

1.8

Divieto di organizzazioni, in caso di attività direttamente o indirettamente terroristiche

art. 74 LAIn

2. Altri reati gravi

2.1 Reati ai sensi dell’allegato 1 della legge del 12 giugno 200922 sullo scambio di informazioni con gli Stati Schengen

2.1.1 Partecipazione a un’organizzazione criminale (n. 20)23

2.1.1.1

Organizzazioni criminali e terroristiche: solo organizzazioni criminali

art. 260ter CP

2.1.2 Tratta di esseri umani (n. 11)

2.1.2.1

Tratta di esseri umani

art. 182 cpv. 1 e 2 CP

2.1.3 Sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile (n. 13)

2.1.3.1

Atti sessuali con fanciulli

art. 187 n. 1 CP

2.1.3.2

Promovimento della prostituzione

art. 195 lett. a CP

2.1.3.3

Pornografia: solo atti con minorenni

art. 197 cpv. 4 CP

2.1.4 Traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope (n. 31)

2.1.4.1

Atti punibili secondo la legge del 3 ottobre 195124 sugli stupefacenti (LStup)

art. 19 cpv. 2 e 20 cpv. 2 LStup

2.1.5 Traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi (n. 21)

2.1.5.1

Messa in pericolo della sicurezza pubblica con armi

art. 260quater CP

2.1.5.2

Delitti e crimini secondo la legge del 20 giugno 199725 sulle armi (LArm)

art. 33 cpv. 3 LArm

2.1.6 Riciclaggio di proventi di reato (n. 25) e falsificazione di monete, compresa la contraffazione dell’euro (n. 17)

2.1.6.1

Riciclaggio di denaro

art. 305bis n. 2 CP

2.1.6.2

Contraffazione di monete

art. 240 cpv. 1 CP

2.1.6.3

Alterazione di monete

art. 241 cpv. 1 CP

2.1.6.4

Importazione, acquisto e deposito di monete false

art. 244 cpv. 2 CP

2.1.7 Criminalità informatica (n. 3)

2.1.7.1

Acquisizione illecita di dati

art. 143 cpv. 1 CP

2.1.7.2

Danneggiamento di dati

art. 144bis n. 1, secondo periodo e n. 2, secondo periodo CP

2.1.7.3

Abuso di un impianto per l’elaborazione di dati

art. 147 cpv. 1 e 2 CP

2.1.8 Favoreggiamento dell’ingresso e del soggiorno illegali (n. 27)

2.1.8.1

Incitazione all’entrata, alla partenza o al soggiorno illegali

art. 116 cpv. 1 lett. a e abis in combinato disposto con cpv. 3 LStrI

2.1.9 Omicidio volontario, lesioni personali gravi (n. 1)

2.1.9.1

Omicidio intenzionale

art. 111, nonché 260bis cpv. 1 lett. a e cpv. 3 CP

2.1.9.2

Assassinio

art. 112, nonché 260bis cpv. 1 lett. b e cpv. 3 CP

2.1.9.3

Omicidio passionale

art. 113 CP

2.1.9.4

Lesioni gravi

art. 122, nonché 260bis cpv. 1 lett. c e cpv. 3 CP

2.1.10 Traffico illecito di organi e tessuti umani (n. 30)

2.1.10.1

Crimini secondo la legge dell’8 ottobre 200426 sui trapianti

art. 69 cpv. 2 e 4 della legge sui trapianti

2.1.10.2

Crimini secondo la legge del 19 dicembre 200327 sulle cellule staminali (LCel)

art. 24 cpv. 2 LCel

2.1.11 Rapimento, sequestro e presa di ostaggi (n. 12)

2.1.11.1

Estorsione

art. 156 CP

2.1.11.2

Sequestro di persona e rapimento

art. 183 CP

2.1.11.3

Circostanze aggravanti di un sequestro di persona e di un rapimento

art. 184, nonché 260bis cpv. 1 lett. e CP

2.1.11.4

Presa d’ostaggio

art. 185, nonché 260bis cpv. 1 lett. f e cpv. 3 CP

2.1.11.5

Sparizione forzata

art. 185bis, nonché 260bis cpv. 1 lett. fbis e cpv. 3 CP

2.1.11.6

Atti compiuti senza autorizzazione per conto di uno Stato estero

art. 271 n. 2 e 3 CP

2.1.12 Furti organizzati o con l’uso di armi (n. 2)

2.1.12.1

Furto

art. 139 n. 3 CP

2.1.12.2

Rapina

art. 140, nonché art. 260bis cpv. 1 lett. d e cpv. 3 CP

2.1.13 Traffico illecito di materie nucleari e radioattive (n. 16)

2.1.13.1

Pericolo dovuto all’energia nucleare, alla radioattività e a raggi ionizzanti

art. 226bis CP

2.1.13.2

Atti preparatori punibili

art. 226ter CP

2.1.13.3

Inosservanza di provvedimenti di sicurezza interna ed esterna secondo la legge federale del 21 marzo 200328 sull’energia nucleare (LENu)

art. 88 cpv. 1 e 2 LENu

2.1.13.4

Infrazioni con beni nucleari e scorie radioattive

art. 89 cpv. 2 LENu

2.1.14 Stupro (n. 14)

2.1.14.1

Coazione sessuale

art. 189 cpv. 1 CP

2.1.14.2

Violenza carnale

art. 190 CP

2.1.14.3

Atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere

art. 191 CP

2.1.15 Reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale (n. 24)

2.1.15.1

Atti preparatori punibili

art. 260bis cpv. 1 lett. h–j e cpv. 3 CP

2.1.15.2

Genocidio

art. 264 CP

2.1.15.3

Crimini contro l’umanità

art. 264a CP

2.1.15.4

Gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra

art. 264c CP

2.1.15.5

Attacchi contro persone e beni di carattere civile

art. 264d CP

2.1.15.6

Trattamento medico ingiustificato, lesione dell’autodeterminazione sessuale e della dignità umana

art. 264e CP

2.1.15.7

Reclutamento e impiego di bambini-soldato

art. 264f CP

2.1.15.8

Metodi di guerra vietati

art. 264g CP

2.1.15.9

Impiego di armi vietate

art. 264h CP

2.1.16 Dirottamento di aereo / nave (n. 9)

2.1.16.1

Estorsione

art. 156 CP

2.1.16.2

Presa d’ostaggio

art. 185, nonché 260bis cpv. 1 lett. f e cpv. 3 CP

2.1.17 Sabotaggio (n. 4)

2.1.17.1

Incendio intenzionale

art. 221 cpv. 1 e 2, nonché art. 260bis cpv. 1 lett. g e cpv. 3 CP

2.1.17.2

Esplosione

art. 223 n. 1, primo periodo CP

2.1.17.3

Uso delittuoso di materie esplosive o gas velenosi

art. 224 cpv. 1 CP

2.1.17.4

Fabbricazione, occultamento e trasporto di materie esplosive o gas velenosi

art. 226 CP

2.1.17.5

Inondazione. Franamento

art. 227 n. 1, primo periodo CP

2.1.17.6

Danneggiamento d’impianti elettrici, di opere idrauliche e di opere di premunizione

art. 228 n. 1 primo periodo CP

2.2 Casi gravi di spionaggio

2.2.1.1

Spionaggio politico

art. 272 n. 2 CP

2.2.1.2

Spionaggio economico

art. 273, terzo comma CP

2.2.1.3

Spionaggio militare

art. 274 n. 1, quarto comma CP

(art. 34)

Modifica di altri atti normativi

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 25 settembre 201529 sulle attività informative

Inserire prima del titolo della sezione 2

Art. 16a Dati dei passeggeri aerei1 Il SIC tratta i dati dei passeggeri aerei conformemente all’articolo 11 della legge del 21 marzo 202530 sui dati dei passeggeri aerei.2 Il Consiglio federale stabilisce, in un elenco non pubblico, i collegamenti aerei; al riguardo, si fonda sulla situazione di minaccia del momento.3 I dati dei passeggeri aerei sono cancellati automaticamente al più tardi dopo un mese dal momento in cui pervengono al SIC, a meno che il confronto con i sistemi d’informazione IASA SIC (art. 49) e IASA‑GEX SIC (art. 50) abbia prodotto una corrispondenza.

2. Legge federale del 16 dicembre 200531 sugli stranieri e la loro integrazione

Art. 109c lett. jLa SEM può permettere l’accesso online ai dati del sistema nazionale visti alle seguenti autorità:j32. unità nazionale incaricata del trattamento dei dati dei passeggeri aerei: per la verifica dell’identità dei passeggeri aerei (art. 6 cpv. 3 lett. b della legge del 21 marzo 202533 sui dati dei passeggeri aerei).

3. Legge federale del 20 giugno 200334 sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo

Art. 9 cpv. 1 lett. q1 La SEM può permettere alle seguenti autorità o servizi di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore degli stranieri che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d’informazione:q. unità nazionale incaricata del trattamento dei dati dei passeggeri aerei, per la verifica dell’identità dei passeggeri aerei (art. 6 cpv. 3 lett. b della legge del 21 marzo 202535 sui dati dei passeggeri aerei).

4. Legge del 17 giugno 200536 sul Tribunale amministrativo federale

Art. 23 cpv. 2 lett. e2 Sono fatte salve le competenze particolari del giudice unico secondo:e37. gli articoli 19 capoverso 4 e 20 capoverso 3 della legge del 21 marzo 202538 sui dati dei passeggeri aerei (LDPA).

Inserire prima del titolo del capitolo 3Sezione 5:
Revoca della pseudonimizzazione dei dati dei passeggeri aerei

Art. 36cIl Tribunale amministrativo federale decide in merito alle domande di revoca della pseudonimizzazione secondo gli articoli 19 e 20 LDPA39.

5. Codice penale40

Art. 260quater, titolo marginale

Concerne soltanto il testo francese

6. Legge federale del 13 giugno 200841 sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione

Art. 10 cpv. 4 lett. abis4 Hanno accesso a questi dati mediante procedura di richiamo:abis. l’unità nazionale incaricata del trattamento dei dati dei passeggeri aerei (unità d’informazione sui passeggeri, UIP; art. 1 cpv. 1 lett. a della legge del 21 marzo 202542 sui dati dei passeggeri aerei), per verificare le corrispondenze nel singolo caso;

Art. 11 cpv. 5 lett. bbis5 Hanno accesso a questi dati mediante procedura di richiamo:bbis. l’UIP, per verificare le corrispondenze nel singolo caso;

Art. 12 cpv. 6 lett. bbis6 Hanno accesso a questi dati mediante procedura di richiamo:bbis. l’UIP, per verificare le corrispondenze nel singolo caso;

Art. 15 cpv. 4 lett. abis4 Nell’adempimento dei loro compiti, le autorità e i servizi seguenti possono consultare i dati del sistema informatizzato mediante procedura di richiamo:abis. l’UIP, per il confronto automatico e la verifica delle corrispondenze nel singolo caso;

Art. 16 cpv. 2 lett. kbis2 Il N-SIS serve a sostenere gli uffici federali e cantonali nell’adempimento dei compiti seguenti:kbis. confrontare automaticamente i dati dei passeggeri aerei e verificare le corrispondenze nel singolo caso;

Art. 17 cpv. 4 lett. abis4 Hanno accesso a questi dati mediante procedura di richiamo:abis. l’UIP, per la verifica delle corrispondenze nel singolo caso;

7. Legge federale del 21 dicembre 194843 sulla navigazione aerea

Art. 29 cpv. 55 Su domanda dell’autorità competente per la sanzione, l’UFAC può revocare l’autorizzazione di esercizio alle imprese di trasporto aereo che non hanno corrisposto tempestivamente l’importo dovuto in seguito a una sanzione passata in giudicato inflitta sulla base dell’articolo 31 della legge del 21 marzo 202544 sui dati dei passeggeri aerei o degli articoli 122a e 122b della legge federale del 16 dicembre 200545 sugli stranieri e la loro integrazione.

Legge federale<br />sul trattamento dei dati dei passeggeri aerei per la lotta ai reati terroristici e ad altri reati gravi<br />(Legge sui dati dei passeggeri aerei, LDPA) | Lexipedia | Lexipedia