AS 2025 740
Codice penale svizzero
Preambolo
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 22 febbraio 20241;
visto il parere del Consiglio federale del 15 maggio 20242,
decreta:
I
Il Codice penale3 è modificato come segue:
Art. 181bAtti persecutoriChiunque insistentemente segue, molesta o minaccia una persona in una maniera atta a limitarne considerevolmente il libero modo di vivere, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
II
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 20 giugno 2025 La presidente: Maja Riniker | Consiglio degli Stati, 20 giugno 2025 Il presidente: Andrea Caroni |
Referendum ed entrata in vigore
1 Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 9 ottobre 2025.4
2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2026.5
19 novembre 2025 | In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter |