AS 2025 743
Ordinanza della SEFRI
sulla formazione professionale di base
Meccatronica d’automobili / Meccatronico d’automobili con attestato federale di capacità (AFC)
Modifica del 7 novembre 2025
Preambolo
La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI)
ordina:
I
L’ordinanza della SEFRI del 12 ottobre 20171 sulla formazione professionale di base Meccatronica d’automobili / Meccatronico d’automobili con attestato federale di capacità (AFC) è modificata come segue:
Riquadro tra il titolo e l’ingresso, n. 46323 46323 Veicoli commerciali
Art. 1 cpv 2 lett. b2 La formazione di meccatronico d’automobili di livello AFC prevede i seguenti indirizzi professionali:b. veicoli commerciali.
Art. 4 lett. d n. 9La formazione prevede, nei campi di competenze operative sotto indicati, le competenze operative seguenti:d. verifica e riparazione di sistemi:9. riparare i sistemi di propulsione elettrici e ibridi;
Art. 7 cpv. 33 Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l’ordinanza della SEFRI del 9 aprile 20252 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.
Titolo prima dell’art. 10Concerne soltanto il testo tedesco
Art. 10 Requisiti professionali richiesti ai formatori1 Il formatore soddisfa i requisiti professionali se possiede una delle qualifiche seguenti:a. attestato federale di capacità di meccatronico d’automobili AFC e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento; b. attestato federale di capacità di una professione affine con le necessarie conoscenze professionali nel campo di attività del meccatronico d’automobili AFC e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;c. titolo della formazione professionale superiore in ambito pertinente e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento.2 Oltre alle qualifiche di cui al capoverso 1, i formatori hanno conseguito l’attestato di un modulo didattico dell’Unione professionale svizzera dell’automobile (UPSA).
Art. 11 cpv. 1, 2 e 61 Nelle aziende che impiegano un formatore all’80 per cento o due formatori ciascuno almeno al 50 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione.2 Per ogni altro specialista impiegato all’80 per cento o per ogni due specialisti in più impiegati ciascuno almeno al 50 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più.6 L’azienda pianifica gli orari lavorativi dei formatori e degli specialisti affinché, durante la pratica professionale, la persona in formazione possa essere seguita da un formatore o da uno specialista.
Art. 18 cpv. 1 lett. c1 Nella procedura di qualificazione con esame finale sono esaminate, nel modo sotto indicato, le competenze operative nei campi di qualificazione seguenti:c. «cultura generale»: a questo campo di qualificazione si applica l’ordinanza della SEFRI del 9 aprile 20253 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.
Art. 20 cpv. 3 Abrogato
Art. 22 cpv. 2bis2bis L’attestato federale di capacità riporta l’indirizzo professionale.
Art. 23, rubrica, e cpv. 1, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese), nonché lett. aConcerne soltanto il testo francese1 La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione delle professioni tecniche dell’automobile è composta da:a. da 7 a 9 rappresentanti dell’UPSA;
Art. 26 Disposizioni transitorie della modifica del 7 novembre 2025 e prima applicazione di singole disposizioni1 La competenza operativa di cui all’articolo 4 lettera d numero 9 della modifica del 7 novembre 2025 è valutata nella procedura di qualificazione con esame finale per meccatronico d’automobili AFC a partire dal 1° gennaio 2030.2 Le persone che hanno iniziato la formazione di meccatronico d’automobili AFC prima dell’entrata in vigore della modifica del 7 novembre 2025 la portano a termine in base al diritto anteriore, al massimo però entro il 31 dicembre 2031.3 Le persone che, dopo l’entrata in vigore della modifica del 7 novembre 2025, iniziano una formazione abbreviata la svolgono e la portano a termine in base al diritto anteriore, al massimo però entro il 31 dicembre 2031.4 I candidati che hanno portato a termine la procedura di qualificazione con esame finale per meccatronico d’automobili AFC in base al diritto anteriore e che la ripetono entro il 31 dicembre 2031 sono valutati in base al diritto anteriore.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2026.
7 novembre 2025 | Segreteria di Stato per la formazione, Martina Hirayama |