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AS 2025 753

Ordinanza del DFF
sulle agevolazioni fiscali per l’imposta sugli oli minerali
Modifica del 13 novembre 2025

Preambolo

Il Dipartimento federale delle finanze (DFF)

ordina:

I

L’ordinanza del DFF del 22 novembre 20131 sulle agevolazioni fiscali per l’imposta sugli oli minerali è modificata come segue:

Sezione 2 (art. 2–3c)Abrogata

Art. 7 cpv. 1 e 21 Per calcolare il consumo secondo norma di un’azienda agricola si parte dal presupposto che esso sia costituito per il 10 per cento da benzina e per il 90 per cento da olio diesel. Il petrolio, il white spirit e i carburanti rinnovabili sono equiparati all’olio diesel.2 Il consumo secondo norma è calcolato come segue: [(cifra di superficie + 0,5) × 130 litri × 0,1] + [(cifra di superficie + 0,5) × 100 litri × 0,9].

II

L’allegato 1 è modificato secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.

13 novembre 2025

Dipartimento federale delle finanze:

Karin Keller-Sutter

(art. 1)

Agevolazioni fiscali

Gruppo 1, titoloGruppo 1: Imprese di trasporto concessionarie

Gruppo 1, voci di tariffa 2710.1911/2010 e 3826.0010Queste voci di tariffa sono modificate come segue: Voce
di tariffa Designazione della merce Aliquota di favore Impiego Imposta Supplemento fiscale per 1000 l
a 15 °C
fr. ... 2710. 1911 petrolio 165.60 0.00 1912 olio diesel 195.20 0.00 1919 oli di questa voce 195.20 0.00 2010 quota di oli minerali in miscele di questa voce e quota di biodiesel senza agevolazione fiscale 195.20 0.00 ... 3826. 0010 quota di oli minerali in miscele di questa voce e quota di biodiesel senza agevolazione fiscale 172.80 0.00 ...

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