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AS 2025 759

Ordinanza
concernente l’estensione delle misure di solidarietà delle organizzazioni di categoria e delle organizzazioni di produttori
(Ordinanza sulle organizzazioni di categoria e sulle organizzazioni di produttori, OOCOP)
(Ordinanza sulle organizzazioni di categoria e sulle organizzazioni di produttori, OOCOP)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’allegato 2 dell’ordinanza del 30 ottobre 20021 sulle organizzazioni di categoria e sulle organizzazioni di produttori è modificato secondo la versione qui annessa.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.

19 novembre 2025

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

(art. 11)

Lett. A n. 4

A. Organizzazione di produttori Produttori Svizzeri di Latte

4. Validità

L’obbligo contributivo per i non membri si applica fino al 31 dicembre 2029.

Lett. B n. 4

B. Organizzazione di produttori Unione svizzera dei contadini

4. Validità

L’obbligo contributivo per i non membri si applica fino al 31 dicembre 2029.

Lett. C n. 1.1, 3 frase introduttiva e 4

C. Organizzazione di produttori GalloSuisse

1. Importo dei contributi

1.1. I non membri devono versare a GalloSuisse, quale organizzazione di produttori ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2, i seguenti contributi:

  • a. 40 centesimi per animale presso gli acquirenti di pulcini femmina o di pollastrelle;

  • b. 12 centesimi per uovo presso gli acquirenti di uova da cova.

3. Trasmissione dei dati

Concerne soltanto il testo tedesco

4. Validità

L’obbligo contributivo per i non membri si applica fino al 31 dicembre 2029.

Lett. D n. 4

D. Organizzazione di categoria Emmentaler Switzerland

4. Validità

L’obbligo contributivo per i non membri si applica fino al 31 dicembre 2029.

Lett. F n. 2 e 4

F. Organizzazione di categoria Interprofessione della vite e del vino svizzeri

2. Utilizzo dei contributi

Il contributo versato conformemente al numero 1 può essere impiegato solo per le campagne pubblicitarie annuali di promozione dei vini svizzeri negli anni 2026–2028. I fondi rimasti inutilizzati al termine di ogni anno possono essere riportati a nuovo per finanziare le stesse misure.

4. Validità

L’obbligo contributivo per i non membri si applica fino al 31 dicembre 2028.

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