AS 2025 759
Ordinanza
concernente l’estensione delle misure di solidarietà delle organizzazioni di categoria e delle organizzazioni di produttori
(Ordinanza sulle organizzazioni di categoria e sulle organizzazioni di produttori, OOCOP)
(Ordinanza sulle organizzazioni di categoria e sulle organizzazioni di produttori, OOCOP)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’allegato 2 dell’ordinanza del 30 ottobre 20021 sulle organizzazioni di categoria e sulle organizzazioni di produttori è modificato secondo la versione qui annessa.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.
19 novembre 2025 | In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter |
(art. 11)
Lett. A n. 4
A. Organizzazione di produttori Produttori Svizzeri di Latte
4. Validità
L’obbligo contributivo per i non membri si applica fino al 31 dicembre 2029.
Lett. B n. 4
B. Organizzazione di produttori Unione svizzera dei contadini
4. Validità
L’obbligo contributivo per i non membri si applica fino al 31 dicembre 2029.
Lett. C n. 1.1, 3 frase introduttiva e 4
C. Organizzazione di produttori GalloSuisse
1. Importo dei contributi
1.1. I non membri devono versare a GalloSuisse, quale organizzazione di produttori ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2, i seguenti contributi:
a. 40 centesimi per animale presso gli acquirenti di pulcini femmina o di pollastrelle;
b. 12 centesimi per uovo presso gli acquirenti di uova da cova.
3. Trasmissione dei dati
Concerne soltanto il testo tedesco
4. Validità
L’obbligo contributivo per i non membri si applica fino al 31 dicembre 2029.
Lett. D n. 4
D. Organizzazione di categoria Emmentaler Switzerland
4. Validità
L’obbligo contributivo per i non membri si applica fino al 31 dicembre 2029.
Lett. F n. 2 e 4
F. Organizzazione di categoria Interprofessione della vite e del vino svizzeri
2. Utilizzo dei contributi
Il contributo versato conformemente al numero 1 può essere impiegato solo per le campagne pubblicitarie annuali di promozione dei vini svizzeri negli anni 2026–2028. I fondi rimasti inutilizzati al termine di ogni anno possono essere riportati a nuovo per finanziare le stesse misure.
4. Validità
L’obbligo contributivo per i non membri si applica fino al 31 dicembre 2028.