La presente ordinanza disciplina:
a. i requisiti per la separazione lungo la catena degli alimenti per animali ai fini del riciclaggio canalizzato nelle aziende alimentari, negli stabilimenti di trasformazione, di produzione di alimenti per animali e di immagazzinamento, nonché durante il trasporto e l’immagazzinamento;
b. i requisiti per la produzione di alimenti per animali da compagnia negli stabilimenti che producono anche alimenti per animali da reddito;
c. i requisiti per l’immagazzinamento e l’utilizzo di alimenti per animali con sottoprodotti di origine animale nelle aziende della produzione primaria;
d. la procedura di campionamento e i metodi di analisi per l’esame per verificare la presenza di costituenti di origine animale vietati per l’alimentazione di determinate specie animali e l’esame per verificare la presenza di trieptanoato di glicerina;
e. i requisiti per l’utilizzo di concime, per prevenire l’ingestione da parte degli animali.