Lexipedia

AS 2025 788

Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 30 novembre 20121 sul CO2 è modificata come segue:

Art. 9 cpv. 55 Il rapporto di monitoraggio, i dati delle misurazioni e il relativo rapporto di verifica comprendono un periodo massimo di quattro anni. L’organismo di convalida deve presentarli all’UFAM al più tardi un anno dopo la fine del periodo. Le riduzioni delle emissioni o l’aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio devono essere comprovati per ogni anno civile.

Art. 14a cpv. 11 Chi offre viaggi aerei con servizi di linea od occasionali pianificati, pubblicizzati con annunci di vendita su stampati o supporti visivi elettronici, dal 1° gennaio 2027 deve indicare nell’annuncio, in modo ben visibile e leggibile nonché in cifre, le emissioni in CO2eq probabilmente generate dal viaggio aereo fino all’aerodromo di arrivo. Gli operatori di aeromobili sono tenuti a mettere a disposizione i relativi dati a chi offre tali viaggi aerei.

Art. 17cbis cpv. 1 lett. a, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese) e n. 1 nonché lett. b, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese) e n. 11 Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai seguenti veicoli pesanti: a. autocarri secondo l’articolo 11 capoverso 2 lettera f OETV2:1. con una configurazione degli assi di 4 × 2 e un peso garantito superiore a 16 t, oppure b. trattori a sella secondo l’articolo 11 capoverso 2 lettera i OETV:1. con una configurazione degli assi di 4 × 2 e un peso garantito superiore a 16 t, oppure

Art. 45 cpv. 3 lett. b n. 1bis3 La quota di cui al capoverso 2 è costituita dalla somma:b. dei diritti di emissione che non sono più assegnati a titolo gratuito in virtù:1bis. di una riduzione secondo l’articolo 46 capoverso 1bis,

Art. 46 cpv. 1bis1bis La quantità calcolata viene ridotta del 20 per cento in caso di mancato rispetto di una convenzione sugli obiettivi secondo l’articolo 46 LEne3. Ne sono esclusi i gestori di impianti che dispongono di un cronoprogramma secondo l’articolo 5 della legge federale del 30 settembre 20224 sugli obiettivi in materia di protezione del clima, l’innovazione e il rafforzamento della sicurezza energetica (LOCli) e che, negli anni precedenti, hanno attuato le misure previste al suo interno.

Art. 46a cpv. 11 Un gestore di impianti che a partire dal 2 gennaio 2026 partecipa per la prima volta al SSQE riceve, a partire dal momento in cui partecipa per la prima volta al SSQE, diritti di emissione a titolo gratuito dalla quota di cui all’articolo 45 capoverso 2.

Art. 46b cpv. 2, 3 e 62 Se la quantità di diritti di emissione assegnata annualmente a titolo gratuito a un gestore di impianti viene calcolata secondo il parametro di riferimento relativo al calore (all. 9 n. 1.2) o ai combustibili (all. 9 n. 1.3), l’adeguamento di tale quantità avviene soltanto se, in aggiunta alla modifica secondo il capoverso 1, varia la quota di attività attesa di un elemento di assegnazione per un volume secondo l’allegato 9 numero 5.1a.1. L’adeguamento avviene secondo le prescrizioni dell’allegato 9 numero 5.1a.3 e 6 Abrogati

Art. 46f e 46g Abrogati

Inserire prima del titolo della sezione 2

Art. 46h Assegnazione di diritti di emissione a titolo gratuito per il consumo di carburanti per l’aviazione rinnovabili o a basso tenore di emissioni1 Per il consumo di carburanti per l’aviazione rinnovabili o a basso tenore di emissioni secondo l’allegato 15 numero 5.1 su voli che rientrano nel SSQE possono essere assegnati a titolo gratuito 550 000 diritti di emissione per il periodo 2026–2030.2 Gli operatori di aeromobili commerciali possono richiedere ogni anno entro il 31 marzo l’assegnazione di diritti di emissione a titolo gratuito per i voli dell’anno precedente. 3 L’UFAM calcola la quantità di diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito a un operatore di aeromobili secondo l’allegato 15 numeri 5.2–5.5. 4 Se la quantità complessiva di diritti di emissione richiesta ai fini dell’assegnazione a titolo gratuito supera la quantità disponibile, l’UFAM riduce proporzionalmente la quantità da assegnare ai singoli operatori.5 L’UFAM pubblica le quantità dei diritti di emissione assegnati ogni anno a titolo gratuito ai singoli operatori di aeromobili.

Art. 65 lett. eL’UFAM può pubblicare elettronicamente i seguenti dati contenuti nel registro dello scambio di quote di emissioni, sempre che il segreto di fabbricazione e il segreto d’affari siano tutelati:e. per i progetti e i programmi di riduzione delle emissioni o di aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio in Svizzera e all’estero: la quantità di attestati rilasciati per ogni periodo di monitoraggio, il numero di conto per gestori o di conto personale sul quale sono rilasciati gli attestati per il progetto o il programma nonché i numeri di serie degli attestati rilasciati;

Art. 66a cpv. 1bis e 21bis L’UFAM approva, su richiesta, un valore minimo inferiore al 2,25 per cento se un gestore dimostra, nel piano di decarbonizzazione, che una quota elevata di emissioni di gas serra viene generata dall’utilizzazione di calore di processo ad alta temperatura e che non è disponibile alcuna alternativa ragionevolmente esigibile all’impiego di combustibili fossili classici.2 Il valore minimo del 2,25 per cento ed eventuali valori minimi per cui è stata approvata una riduzione secondo il capoverso 1bis valgono solo per le emissioni di gas serra dei combustibili fossili classici.

Art. 72a cpv. 1 lett. a 1 Il piano di decarbonizzazione di cui all’articolo 31a lettera b della legge sul CO2 deve contenere almeno:a. una contabilizzazione di tutte le emissioni dirette di gas serra (art. 2 lett. b LOCli5) generate da combustibili fossili;

Art. 74 cpv. 33 L’UFAM adegua inoltre un impegno di riduzione se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 66a capoverso 1bis. L’impegno di riduzione adeguato si applica retroattivamente a partire da un momento definito dall’UFAM.

Art. 75 Abrogato

Art. 96b cpv. 1, 1bis e 3 1 Un gestore di centrali termoelettriche a combustibili fossili su richiesta riceve il rimborso della differenza tra la tassa sul CO2 pagata per i combustibili utilizzati nel periodo di richiesta e il prezzo minimo secondo l’articolo 17 della legge sul CO2.1bis Per comprovare la quantità di combustibili utilizzati, il gestore deve effettuare rilevamenti sulle entrate, sulle uscite e sui consumi dei combustibili, nonché sulle scorte.3 Per la valutazione dei costi esterni di cui all’articolo 17 della legge sul CO2 l’UFAM si basa sui costi sostenuti per riparare i danni causati dall’emissione di gas serra; a tale scopo tiene conto dello stato attuale delle conoscenze scientifiche.

Art. 130a cpv. 1 lett. d1 Le seguenti procedure sono eseguite elettronicamente mediante i sistemi d’informazione e di documentazione dell’UFAM:d. le procedure di concessione di aiuti finanziari per provvedimenti volti a prevenire i danni nonché per provvedimenti di decarbonizzazione di impianti (art. 127h–127p).

Art. 134 cpv. 1, frase introduttiva e lett. f n. 2 1 I dati rilevati nell’ambito dell’esecuzione della presente ordinanza, inclusi i dati personali, sono a disposizione delle autorità esecutive, nella misura necessaria all’esecuzione. In particolare:f. l’UFE trasmette all’UFAM i dati necessari per l’esame:2. delle convenzioni sugli obiettivi (art. 46 cpv. 1bis, 67 e 68).

Art. 135 lett. dbis e dterIl DATEC adegua:dbis. l’allegato 9 numero 1: se viene modificato o sostituito il regolamento di esecuzione (UE) 2021/4476;dter. l’allegato 9 numero 3: se vengono modificati o sostituiti la decisione delegata 2019/708/UE7 o il regolamento (UE) 2023/9568;

Titolo dopo l’art. 146agSezione 2i: Disposizioni transitorie concernenti la modifica del 19 novembre 2025

Art. 146ah Assegnazione di diritti di emissione a titolo gratuito per gestori di impiantiPer il 2026, i diritti di emissione per i gestori di impianti sono assegnati a titolo gratuito secondo l’articolo 46 al più tardi fino al 30 giugno 2027.

Art. 146ai Restituzione di diritti di emissione ricevuti in eccesso per operatori di aeromobiliSe un operatore di aeromobili a cui sono stati assegnati diritti di emissione a titolo gratuito secondo l’articolo 46f del diritto previgente non opera voli secondo l’allegato 13 nel 2025, deve restituire all’UFAM i diritti di emissione assegnati a titolo gratuito per quell’anno entro il 30 novembre 2026.

II

Gli allegati 3a, 4a, 5, 9, 15 e 16 sono modificati secondo la versione qui annessa.

III

L’ordinanza del 27 novembre 20249 sulla protezione del clima è modificata come segue:

Art. 13 cpv. 33 Un’associazione di categoria può presentare domanda per un programma di settore se i provvedimenti sono realizzati esclusivamente in imprese del settore che: a. occupano meno di 250 collaboratori; eb. presentano un consumo annuo di calore pari al massimo a 5 Gwh e di elettricità pari al massimo a 0,5 GWh.

IV

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026

19 novembre 2025

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

(art. 6 cpv. 3)

Requisiti per il calcolo delle riduzioni delle emissioni e il piano di monitoraggio per progetti e programmi connessi a reti di riscaldamento a distanza

N. 3.4 terza formula3.4 Calcolo delle emissioni di riferimentoERifin corso,y = ∑k Cin corso,k,y* FEin corso * FRin corso, v,y *1/(1–WVN) (3)dove:k Tutti gli utilizzatori esistenti, esclusi gli impianti, i cui gestori sono esentati dalla tassa sul CO2 secondo l’articolo 96 capoverso 2.Cin corso, k, y Fornitura attesa di calore agli utilizzatori esistenti nell’anno y [MWh]; nel monitoraggio questo parametro è sostituito dal valore misurato secondo il numero 4.2. FEin corso FRin corso, y, v Fattore di riferimento dell’anno y; è calcolato come segue:100 % se y – v < 20 80 % se y – v ≥ 20 e < 2460 % se y – v ≥ 24 e < 2940 % se y – v ≥ 29 [tab]dove:y Anno per cui sono calcolate le riduzioni delle emissioni. v Anno di installazione della fonte di calore a combustibili fossili più vecchia da sostituireWVN Deduzione forfettaria del 10 % per perdite di calore della rete di distribuzione del calore.

(art. 28)

Calcolo dell’obiettivo di emissione individuale

N. 2.1 lett. j

2 Peso a vuoto medio

2.1 Automobili

  • Il peso a vuoto medio delle automobili immatricolate per la prima volta era nel:

    • j. 2024: 1777 kg.

N. 2.2 lett. g2.2 Autofurgoni e trattori a sella leggeri Il peso a vuoto medio degli autofurgoni e dei trattori a sella leggeri messi in circolazione per la prima volta era nel:g. 2024: 2130 kg.

(art. 29 cpv. 1)

Importi delle sanzioni in caso di superamento dell’obiettivo individuale (art. 13 cpv. 1 della legge sul CO2)

N. 1 lett. c

1 Importi delle sanzioni per le automobili, gli autofurgoni
e i trattori a sella leggeri

  • Gli importi dovuti in caso di superamento dell’obiettivo individuale, per ogni grammo di CO2/km in eccesso (da 0,1 grammi), sono i seguenti:

    • c. per l’anno di riferimento 2026: 95 franchi.

N. 2

2 Importi delle sanzioni per i veicoli pesanti

  • Gli importi dovuti in caso di superamento dell’obiettivo individuale, per ogni grammo di CO2/tkm in eccesso (da 0,1 grammi), sono i seguenti:

    • a. per l’anno di riferimento 2025: 4250 franchi;

    • b. per l’anno di riferimento 2026: 4250 franchi.

(art. 46 cpv. 1, 46a cpv. 2 e 46b cpv. 1 e 3)

Calcolo dei diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito
per i gestori di impianti nel SSQE

Rimando fra parentesi sotto l’indicazione «Allegato 9»(art. 46 cpv. 1 e 46b cpv. 1, 2 e 4)

N. 1.1–1.4, 1.5a, 1.7, 1.7a e 1.81.1 La quantità di diritti di emissione da assegnare annualmente a titolo gratuito è calcolata in base ai seguenti parametri di riferimento relativi al prodotto: Prodotto Parametro di riferimento
(numero di diritti di emissione per t di prodotto) Coke (…) Minerale sinterizzato (…) Ghisa allo stato liquido (…) Anodo precotto (…) Alluminio (…) Clinker di cemento grigio (…) Clinker di cemento bianco (…) Calce (…) Calce dolomitica (…) Calce dolomitica sinterizzata (…) Vetro float (…) Bottiglie e flaconi di vetro non colorato (…) Bottiglie e flaconi di vetro colorato (…) Prodotti in fibra di vetro a filamento continuo (…) Mattoni faccia a vista (…) Mattoni per pavimentazione (…) Tegole (…) Polvere atomizzata (…) Gesso (…) Gesso secondario essiccato (…) Pasta kraft a fibre corte (…) Pasta kraft a fibre lunghe (…) Pasta al bisolfito, pasta termomeccanica e meccanica (…) Pasta di carta recuperata (…) Carta da giornale (…) Carta fine non patinata (…) Carta fine patinata (…) Carta tissue (…) Testliner e fluting (…) Cartone non patinato (…) Cartone patinato (…) Acido nitrico (…) Acido adipico (…) Cloruro di vinile monomero (VCM) (…) Fenolo/Acetone (…) S-PVC (…) E-PVC (…) Soda (…) Prodotti di raffineria (…) Acciaio al carbonio da forni elettrici ad arco (…) Acciaio alto legato da forni elettrici ad arco (…) Getto di ghisa (…) Lana minerale (…) Cartongesso (…) Nerofumo (carbon black) (…) Ammoniaca (…) Cracking con vapore (…) Idrocarburi aromatici (…) Stirene (…) Idrogeno (…) Gas di sintesi (…) Ossido di etilene/glicoli etilenici (…) 1.2 Se non è applicabile alcun parametro di riferimento relativo al prodotto, la quantità dei diritti di emissione da assegnare annualmente a titolo gratuito è calcolata secondo il parametro di riferimento relativo al calore nel seguente modo:(…) diritti di emissione per TJ di calore misurabile, ove solo il calore misurabile generato o importato da altri impianti, i cui gestori prendono parte al SSQE, ha diritto all’assegnazione di diritti di emissione a titolo gratuito, purché questo calore non sia generato dall’impiego di energia nucleare e:a. all’interno dei limiti del sistema del gestore di impianti, che prende parte al SSQE, sia utilizzato per fabbricare prodotti, generare energia meccanica impiegata a scopi diversi dalla generazione di energia elettrica, riscaldare o refrigerare, comunque non per la generazione di energia elettrica; oppureb. sia esportato a terzi al di fuori del SSQE, fatta eccezione per le esportazioni per la generazione di energia elettrica e il trasferimento del calore importato.1.3 Se non è applicabile alcun parametro di riferimento relativo al prodotto né il parametro di riferimento relativo al calore, la quantità dei diritti di emissione da assegnare annualmente a titolo gratuito è calcolata secondo il parametro di riferimento relativo ai combustibili nel modo seguente:(…) diritti di emissione per TJ di potere calorifico se all’interno dei limiti del sistema del gestore di impianti che prende parte al SSQE si produce calore non misurabile:a. solamente negli impianti il cui scopo principale è la produzione di calore utilizzato per fabbricare prodotti, generare energia meccanica impiegata a scopi diversi dalla generazione di energia elettrica, riscaldare o refrigerare, ma non per generare energia elettrica; oppureb. mediante combustione in torcia per ragioni di sicurezza.1.4 Se non è applicabile nessuno dei parametri di riferimento di cui ai numeri 1.1–1.3, la quantità dei diritti di emissione da assegnare annualmente a titolo gratuito per le emissioni risultanti direttamente e immediatamente da un processo di produzione è calcolata moltiplicando le emissioni di processo per il seguente fattore: – per gli anni 2021–2027: fattore 0,97; – a partire dall’anno 2028: fattore 0,91.1.5a Il calore generato da energia elettrica secondo i numeri 1.2 o 1.3 dà diritto all’assegnazione di diritti di emissione a titolo gratuito.1.7 Se il calore utilizzato all’interno di un elemento di assegnazione con un parametro di riferimento relativo al prodotto è importato da terzi che non prendono parte al SSQE, risulta dalla produzione di acido nitrico o è generato dall’impiego di energia nucleare, l’assegnazione a titolo gratuito calcolata secondo il parametro di riferimento relativo al prodotto è ridotta di questa quantità di calore moltiplicata per il parametro di riferimento relativo al calore di (...) diritti di emissione per TJ.1.7a Se gas residui vengono combusti in torcia all’interno di un elemento di assegnazione con un parametro di riferimento relativo al prodotto, senza che il calore risultante venga utilizzato, l’assegnazione a titolo gratuito calcolata secondo il parametro di riferimento relativo al prodotto è ridotta delle emissioni di CO2 così generate. È esclusa la combustione in torcia per ragioni di sicurezza.1.8 Per gli impianti destinati principalmente allo smaltimento dei rifiuti speciali secondo l’articolo 3 lettera c OPSR10, la quantità dei diritti di emissione da assegnare annualmente a titolo gratuito viene calcolata secondo il numero 1.3 per i combustibili di supporto impiegati e secondo il numero 1.4 per le emissioni risultanti dalla combustione dei rifiuti speciali. Non si applica il parametro di riferimento relativo al calore di cui al numero 1.2.

N. 2.1 e 2.3–2.52.1 Per ogni elemento di assegnazione, la quantità di diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito è calcolata per ogni anno di partecipazione al SSQE, fatti salvi i numeri 3 e 5, conformemente alla seguente formula:Assegnazionei = PR * QA * CLi * CBAMi * FCIiAssegnazionei Assegnazione nell’anno iPR Parametro di riferimentoQA Quota di attività (riferita al rispettivo parametro di riferimento)CLi 1 oppure fattore di adeguamento nell’anno i secondo il numero 3.1CBAMi 1 oppure fattore di adeguamento nell’anno i secondo il numero 3.1aFCIi Fattore di correzione intersettoriale nell’anno i2.3 La quota di attività si riferisce al rispettivo parametro di riferimento. Essa è stabilita alla prima assegnazione per ogni elemento di assegnazione (quota di attività storica) e corrisponde: – per il periodo di assegnazione 2021–2025: alla media aritmetica dei valori annuali negli anni 2014–2018; – per il periodo di assegnazione 2026–2030: alla mediana dei valori annuali negli anni 2019–2023.2.4 In mancanza di valori annuali per almeno due interi anni civili nel periodo di riferimento di cui al numero 2.3, la quota di attività storica corrisponde al valore annuale del primo anno civile intero dopo la messa in esercizio degli impianti rilevanti. Se la messa in esercizio è successiva al 1° gennaio 2021 per il periodo di assegnazione 2021–2025 o successiva al 1° gennaio 2026 per il periodo di assegnazione 2026–2030, l’assegnazione di diritti di emissione a titolo gratuito per il periodo tra il momento della messa in esercizio e il 31 dicembre dello stesso anno è calcolata con la quota di attività effettiva di questo periodo.2.5 In caso di modifiche permanenti delle quote di attività durante un periodo di riferimento di cui al numero 2.3, che comporterebbe una modifica annuale dell’assegnazione a titolo gratuito di cui al numero 5 di oltre 100 000 diritti di emissione, le quote di attività dell’intero periodo di riferimento di cui al numero 2.3 sono corrette tenendo conto di queste modifiche permanenti nel calcolo di cui al numero 2.1.

N. 3

3 Fattori di adeguamento

  • 3.1 Per i settori e i sottosettori non menzionati nell’allegato della decisione 2019/708/UE11, le quantità calcolate secondo il numero 2 sono moltiplicate per i seguenti fattori di adeguamento:

    • 3.1.1 per il 2021: 0,3

    • 3.1.2 per il 2022: 0,3

    • 3.1.3 per il 2023: 0,3

    • 3.1.4 per il 2024: 0,3

    • 3.1.5 per il 2025: 0,3

    • 3.1.6 per il 2026: 0,3

    • 3.1.7 per il 2027: 0,225

    • 3.1.8 per il 2028: 0,15

    • 3.1.9 per il 2029: 0,075

    • 3.1.10 per il 2030: 0

  • 3.1a Per la produzione di merci menzionate nell’allegato I del regolamento (UE) 2023/95612, le quantità calcolate secondo il numero 2 sono moltiplicate per i seguenti fattori di adeguamento:

    • 3.1a.1 per il 2026: 0,975

    • 3.1a.2 per il 2027: 0,95

    • 3.1a.3 per il 2028: 0,9

    • 3.1a.4 per il 2029: 0,775

    • 3.1a.5 per il 2030: 0,515

  • 3.2 Se un gestore di un impianto fornisce calore a terzi, sono determinanti i fattori di adeguamento di cui ai numeri 3.1 e 3.1a degli utilizzatori di calore.

  • 3.3 Il fattore di adeguamento di cui al numero 3.1 per il calore calcolabile ammonta a 0,3 se tale calore è distribuito tramite una rete ed è utilizzato per la preparazione di acqua calda, il riscaldamento o la refrigerazione dei locali negli edifici o nelle ubicazioni i cui gestori non prendono parte al SSQE; fa eccezione il calore misurabile utilizzato direttamente o indirettamente per la fabbricazione di prodotti o la generazione di energia elettrica.

  • 3.4 Per la fabbricazione di niacina come pure per gli impianti il cui scopo principale è lo smaltimento di rifiuti speciali di cui all’articolo 3 lettera c OPSR, il fattore di adeguamento di cui al numero 3.1 è pari a 1.

N. 4Abrogato

N. 5.1a, 5.2.2 e 5.2.35.1a Adeguamento della quantità di diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito secondo l’articolo 46b capoverso 25.1a.1 La quantità di diritti di emissione calcolata secondo il parametro di riferimento relativo al calore o ai combustibili da assegnare a titolo gratuito è adeguata se il valore assoluto dello scarto relativo tra la media aritmetica delle quote di attività attese dei due anni precedenti e la quota di attività storica è superiore al 15 per cento. Il valore assoluto dello scarto relativo è calcolato come segue: ass(Yi) = ass(aQAi – sQA) / sQAdove: aQAi = [(∑ sEffz * Pz, i–1) + nQAi–1 + (∑ sEffz * Pz, i–2) + nQAi–2] / 2[tab]ass(Yi) = valore assoluto dello scarto relativo nell’anno i[tab]aQAi = media aritmetica delle quote di attività attese dei due anni precedenti i–1 e i–2[tab]sEffz = efficienza energetica storica media della produzione di ogni prodotto z avvenuta nel periodo di riferimento secondo il numero 2.3 all’interno dei limiti del sistema di un elemento di assegnazione, in TJ/tonnellata[tab]Pz, i = quantità della produzione di ogni prodotto z avvenuta nell’anno i all’interno dei limiti del sistema di un elemento di assegnazione, in tonnellate[tab]nQAi = energia utilizzata nell’anno i, non direttamente collegata alla produzione dei prodotti z, in TJ[tab]sQA = quota di attività storica5.1a.2 Per l’adeguamento della quantità di diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito si applica la seguente quota di attività determinante:a. la media aritmetica delle quote di attività attese dei due anni precedenti; ob. la quota di attività già determinante per l’anno precedente, se nell’anno precedente è già stato effettuato un adeguamento e il valore assoluto dello scarto relativo rimane superiore al 15 per cento ma non supera al contempo l’intervallo di almeno 5 punti percentuali immediatamente superiore o immediatamente inferiore (p. es. 20–25 %, 25–30 %).5.2.2 Per l’adeguamento della quantità di diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito è il valore determinante del parametro:a. la media aritmetica dei valori del parametro dei due anni precedenti; ob. il valore determinante del parametro per l’anno precedente, se nell’anno precedente è già stato effettuato un adeguamento e se il valore assoluto dello scarto relativo rimane superiore al 15 per cento ma non supera al contempo l’intervallo di almeno 5 punti percentuali immediatamente superiore o immediatamente inferiore (p. es. 20–25 %, 25–30 %).5.2.3 I parametri considerati ai fini del calcolo dell’assegnazione sono in particolare:a. il calore utilizzato all’interno di un elemento di assegnazione con parametro di riferimento relativo al prodotto secondo il numero 1.7;b. le emissioni generate dalla combustione in torcia di gas residui all’interno di un parametro di riferimento relativo al prodotto secondo il numero 1.7a.

(art. 46e, 46f e 46h)

Calcolo della quantità massima di diritti di emissione disponibili e della quantità di diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito per gli operatori di aeromobili

Rimando fra parentesi sotto l’indicazione «Allegato 15»

(art. 46e e 46h)

Titolo

Calcolo della quantità massima di diritti di emissione disponibili e della quantità di diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito per il consumo di carburanti per l’aviazione rinnovabili o a basso tenore di emissioni

N. 24Abrogati

N. 5

5 Calcolo della quantità di diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito per il consumo di carburanti per l’aviazione rinnovabili o a basso tenore di emissioni (art. 46h)

  • 5.1 I diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito secondo l’articolo 46h capoverso 1 sono disponibili per il consumo dei seguenti carburanti per l’aviazione rinnovabili o a basso tenore di emissioni:

    • a. carburanti per l’aviazione sintetici rinnovabili, per i quali il fattore di emissione secondo l’allegato 16 numero 3.3 lettera b è pari a zero;

    • b. biocarburanti rinnovabili per l’aviazione di cui all’articolo 2 numero 34 della direttiva (UE) 2018/200113, per i quali il fattore di emissione secondo l’allegato 16 numero 3.3 lettera a è pari a zero;

    • c. altri carburanti per l’aviazione rinnovabili o a basso tenore di emissioni, il cui contenuto di energia non proviene da fonti fossili e che possono essere computati all’obbligo di miscelazione di cui all’articolo 28f della legge sul CO2.

  • 5.2 La quantità di diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito a un operatore di aeromobili per il consumo nell’anno precedente di carburanti per l’aviazione rinnovabili o a basso tenore di emissioni («SAF allowances») è calcolata come segue:

  • AssegnazioneSAF allowances = ∑ differenze di costo da compensare / prezzo di un diritto di emissione.

  • 5.3 Le differenze di costo tra i carburanti per l’aviazione rinnovabili o a basso tenore di emissioni e il carburante fossile sono calcolate come segue per ognuno dei suddetti carburanti:

  • Differenze di costo = Pa – (Pf + PSSQE) * Q

    • Pa: prezzo per tonnellata di carburante per l’aviazione rinnovabile o a basso tenore di emissioni

    • Pf: prezzo per tonnellata di carburante fossile per l’aviazione

    • PSSQE: risparmi nel SSQE per tonnellata di carburante per l’aviazione rinnovabile o a basso tenore di emissioni

    • Q: quantità in tonnellate di carburante per l’aviazione rinnovabile o a basso tenore di emissioni

  • 5.4 Le differenze di costo calcolate secondo il numero 5.3 vengono compensate nella seguente misura:

    • a. per i carburanti per l’aviazione secondo il numero 5.1 lettera a: 95 per cento;

    • b. per i carburanti per l’aviazione secondo il numero 5.1 lettera b: 70 per cento;

    • c. per i carburanti per l’aviazione secondo il numero 5.1 lettera c: 50 per cento.

  • 5.5 Per i prezzi dei carburanti per l’aviazione rinnovabili o a basso tenore di emissioni, il prezzo del carburante fossile per l’aviazione e il prezzo di un diritto di emissione sono determinanti i dati pubblicati annualmente dalla Commissione europea, per l’anno precedente, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(art. 51)

Requisiti relativi al piano di monitoraggio

N. 3.3 lett. a e nota a piè di pagina3.3 Il fattore di emissione dei seguenti carburanti è pari a zero:a. carburanti rinnovabili da biomassa, a condizione che la biomassa utilizzata soddisfi i criteri di sostenibilità di cui all’articolo 29 della direttiva (UE) 2018/200114;