Per l’applicazione del presente Accordo e del suo Allegato, sempre che non sia disposto altrimenti:
a. il termine «Convenzione» indica la Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, e include tutti gli allegati adottati conformemente all’articolo 90 della Convenzione e tutti gli emendamenti agli allegati o alla Convenzione conformemente agli articoli 90 e 94, sempre che detti allegati ed emendamenti siano applicabili per le due Parti;
b. la locuzione «autorità aeronautiche» indica, per la Svizzera, l’Ufficio federale dell’aviazione civile e, per la Repubblica Dominicana, l’ufficio competente per l’aviazione civile o in ambedue i casi, qualsiasi persona o organo autorizzato a esplicare le funzioni attualmente attribuite a dette autorità;
c. la locuzione «imprese designate» indica una o più imprese di trasporti aerei che una Parte ha designato, conformemente all’articolo 5 del presente Accordo, per l’esercizio dei servizi aerei convenuti;
d. la locuzione «servizi convenuti» indica i servizi aerei sulle linee indicate per il trasporto di passeggeri, merci e invii postali, singolarmente o in combinazione fra loro;
e. le locuzioni «servizio aereo», «servizio aereo internazionale», «imprese di trasporti aerei» e «scali non commerciali» indicano quanto stabilito nell’articolo 96 della Convenzione;
f. il termine «sovranità» indica che le Parti riconoscono la sovranità illimitata ed esclusiva di ogni Stato sullo spazio aereo al di sopra del suo territorio;
g. il termine «tariffa» indica il prezzo per il trasporto di passeggeri, bagagli e merci e le condizioni d’applicazione, comprese le provvigioni e altre remunerazioni supplementari per l’intermediazione o la vendita di titoli di trasporto, a esclusione della remunerazione e delle condizioni inerenti al trasporto degli invii postali;
h. il termine «territorio» indica il territorio terrestre e le acque territoriali adiacenti, poste sotto la sovranità, la signoria, la protezione o il mandato di tale Stato.
L’Allegato è parte integrante del presente Accordo. Sempre che non sia espressamente disposto altrimenti, qualsiasi riferimento all’Accordo concerne parimenti l’Allegato.