Lexipedia

AS 2025 824

Ordinanza del DFI sui cosmetici (OCos)

Preambolo

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI)

ordina:

I

L’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20161 sui cosmetici è modificata come segue:

Art. 6 cpv. 11 In deroga alla voce 358 colonna b secondo periodo dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1223/20092, nei cosmetici, esclusi profumi, acque da toeletta e acqua di Colonia, nel prodotto finale la somma dei tenori delle furocumarine Byakangelicol, Epoxy-Bergamottin, Isopimpinellin, 5-Methoxypsoralen, 8-Methoxypsoralen, Oxypeucedanin, Oxypeucedanin hydrate e Psoralen devono essere presenti in quantità inferiori a 1 mg/kg e gli oli essenziali naturali devono essere dosati di conseguenza se in caso di uso normale e ragionevolmente prevedibile il cosmetico:a. non è da risciacquare; eb. può essere esposto direttamente al sole.

Art. 7In deroga alla voce 12 dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1223/20093, la vendita di prodotti per lo sbiancamento o lo schiarimento dei denti è consentita esclusivamente ai dentisti ai sensi della legge del 23 giugno 20064 sulle professioni mediche o agli igienisti dentali diplomati SSS ai sensi dell’ordinanza del DEFR dell’11 settembre 20175 concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori. Per ciascun ciclo di utilizzo, la prima utilizzazione è riservata ai dentisti o agli igienisti dentali o deve avvenire sotto la loro diretta supervisione se si garantisce un livello di sicurezza equivalente. In seguito, il prodotto deve essere fornito al consumatore per completare il ciclo di utilizzo. Il prodotto non deve essere utilizzato su persone di età inferiore a 18 anni.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.

20 novembre 2025

Dipartimento federale dell’interno:

Elisabeth Baume-Schneider