AS 2026 164
Legge federale
sull’esercito e sull’amministrazione militare
(Legge militare, LM)
(Legge militare, LM)
Preambolo
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 7 marzo 20251,
decreta:
I
La legge militare del 3 febbraio 19952 è modificata come segue:
Sostituzione di un’espressioneNegli articoli 20 capoversi 1ter, 23 capoversi 1 e 3 nonché 27 capoverso 1bis «Comando Operazioni» è sostituito con «Comando Istruzione».
Art. 11 cpv. 11 Le autorità competenti per i registri degli abitanti notificano gratuitamente ogni anno alle autorità militari cantonali i seguenti dati delle persone soggette all’obbligo di leva:a. cognomi e nomi;b. indirizzo di domicilio e Comuni d’origine;c. numero AVS;d. data di nascita;e. sesso;f. lingua materna;g. professione esercitata.
Art. 12, frase introduttivaLe persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare dichiarate idonee al servizio militare devono prestare i seguenti servizi e adempiere i seguenti obblighi:
Art. 13 cpv. 1 lett. ater1 L’obbligo di prestare servizio militare dura:ater. per le persone soggette all’obbligo di leva che hanno superato il limite di età per l’assolvimento della scuola reclute secondo l’articolo 9 capoverso 2, sino alla fine del dodicesimo anno dopo il superamento di tale limite;
Art. 17, rubricaConcerne soltanto i testi tedesco e francese
Art. 18 cpv. 1 lett. a e b nonché 3, primo periodo1 Sono esentati dall’obbligo di prestare servizio militare, finché durano le loro funzioni o il loro impiego:a. Concerne soltanto il testo tedescob. Abrogata3 Le persone di cui al capoverso 1 lettera a sono esentate d’ufficio; le altre persone su richiesta. …
Art. 19Concerne soltanto il testo tedesco
Art. 20 cpv. 22 Concerne soltanto il testo tedesco
Art. 21 cpv. 1 lett. a1 Le persone soggette all’obbligo di leva non sono reclutate se:a. risultano intollerabili per l’esercito perché sono state condannate con sentenza passata in giudicato per un crimine o un delitto;
Art. 22 cpv. 1 lett. a1 I militari sono esclusi dall’esercito se:a. risultano intollerabili per l’esercito perché sono stati condannati con sentenza passata in giudicato per un crimine o un delitto;
Art. 26 lett. c e dFuori del servizio, le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare devono dare seguito alle convocazioni ufficiali seguenti:c. corsi di tiro secondo l’articolo 63 capoverso 5;d. riconsegna secondo l’articolo 112 capoverso 3.
Art. 29 Sostentamento, servizi postali e comunicazione digitale1 La Confederazione provvede al sostentamento dei militari. 2 Assicura ai militari in servizio militare e nell’ambito degli affari di servizio fuori del servizio un servizio postale di base sufficiente e gratuito nonché possibilità di comunicazione digitale adeguate.
Art. 29a Soldo1 I militari ricevono il soldo secondo il loro grado.2 Il diritto al soldo nasce il giorno dell’entrata in servizio fissato dalla chiamata in servizio e si estingue il giorno del licenziamento. 3 Il diritto al soldo sussiste anche nei periodi tra:a. la scuola reclute e i servizi d’istruzione per il conseguimento del grado di sergente, sergente maggiore, sergente maggiore capo, furiere o tenente oppure tra detti servizi d’istruzione, sempre che l’intervallo tra i rispettivi servizi non sia superiore a sei settimane;b. le parti separate di una scuola reclute, sempre che l’intervallo tra tali parti non sia superiore a sei settimane. 4 Non hanno diritto al soldo:a. le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare che:1. beneficiano di una rendita di vecchiaia dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti,2. in qualità di personale militare o impiegati dell’amministrazione militare prestano servizio secondo l’articolo 59 capoverso 4,3. in qualità di impiegati dell’amministrazione militare della Confederazione prestano un impiego secondo l’articolo 65c;b. i piloti e gli osservatori, per l’allenamento individuale.5 Il Consiglio federale stabilisce il soldo.
Art. 29b Sussistenza1 I militari che ricevono il soldo hanno diritto alla sussistenza. 2 Ricevono la sussistenza in natura o in pensione.3 La sussistenza in natura costituisce la regola. Per determinati servizi può essere completata da un supplemento. 4 La Base logistica dell’esercito (BLEs) stabilisce il credito di base per la sussistenza in natura, per persona e per giorno, nonché eventuali supplementi secondo l’evoluzione dei prezzi di mercato.
Art. 29c Alloggio1 La Confederazione provvede all’alloggio dei militari in servizio militare. 2 I militari sono alloggiati:a. in caserme o edifici allestiti per fungere da caserma;b. in accantonamenti appartenenti ai Comuni o a privati;c. in bivacchi;d. presso privati.
Art. 29d Accasermamento in edifici di terziPer l’uso di caserme o edifici allestiti per fungere da caserma che non le appartengono, la Confederazione stipula contratti con i proprietari.
Art. 29e Viaggi e trasporti1 La Confederazione assume le spese di viaggio e di trasporto con mezzi pubblici:a. dei militari per l’entrata in servizio nei servizi di cui all’articolo 12 lettere a–d e per il relativo licenziamento;b. dei militari in servizio militare per i viaggi di servizio;c. di tutti i trasporti di truppe, veicoli, animali dell’esercito e materiale per le esigenze di servizio dell’esercito;d. delle persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare per dar seguito alle convocazioni ufficiali di cui all’articolo 26.2 Il Consiglio federale può prevedere che i costi per viaggi di congedo siano assunti del tutto o in parte dalla Confederazione.
Art. 29fEx art. 29a
Art. 30 cpv. 1, secondo periodo e 1bis1 … Il diritto sussiste anche per i periodi di cui all’articolo 29a capoverso 3.1bis Abrogato
Art. 32 cpv. 11 Concerne soltanto il testo tedesco
Art. 36 cpv. 11 Le persone soggette all’obbligo di leva e i militari hanno diritto di sporgere reclamo qualora siano convinti di aver subìto un torto da altre persone soggette all’obbligo di leva, da altri militari o da un’autorità militare.
Art. 40b1 Se un militare crea, nell’esercizio delle sue attività di servizio, un’opera ai sensi degli articoli 2–4 della legge del 9 ottobre 19923 sul diritto d’autore, le facoltà d’utilizzazione spettano esclusivamente alla Confederazione. 2 Concerne soltanto i testi tedesco e francese
Inserire prima del titolo del titolo quartoCapitolo 7: Obbligo di rimborso delle spese di formazione
Art. 40cL’esercito può chiedere il rimborso dei costi di formazione alle persone che hanno assolto a carico dell’esercito una formazione riconosciuta in ambito civile, qualora queste persone, dopo aver completato la formazione, non prestino un numero minimo di giorni di servizio militare entro un determinato periodo di tempo.
Art. 47 Personale militare1 Il personale militare comprende i militari di professione e i militari a contratto temporaneo, assunti sulla base dello statuto militare. Lo statuto militare comprende l’insieme di tutti i diritti e gli obblighi del personale militare. Tale statuto sottostà al diritto in materia di personale federale. 2 I militari di professione sono ufficiali di professione, sottufficiali di professione e soldati di professione. Sono di regola assunti sulla base di un contratto di lavoro di durata indeterminata. 3 I militari a contratto temporaneo sono ufficiali a contratto temporaneo, sottufficiali a contratto temporaneo e soldati a contratto temporaneo. Sono assunti sulla base di un contratto di lavoro di durata determinata. 4 Il personale militare è impiegato nei settori dell’istruzione, della condotta e in tutti i tipi di impiego dell’esercito. Può essere impiegato in Svizzera o all’estero. Chi appartiene al personale militare è considerato un militare. 5 Il personale militare è specificamente istruito per la propria attività. L’istruzione può aver luogo in collaborazione con università e scuole universitarie professionali, con specialisti e con forze armate estere. 6 Ai membri del personale militare può essere conferito, su richiesta, un grado inferiore in base alla loro funzione professionale.
Art. 48 cpv. 11 Concerne soltanto il testo tedesco
Art. 48b Istruzione, formazione continua e aggiornamento nonché ricerca nella sanità militare1 L’istruzione, la formazione continua e l’aggiornamento di persone che esercitano un’attività nella sanità militare incombono alla Confederazione per quanto non si svolgano presso una scuola universitaria.2 La Confederazione adempie in particolare i compiti seguenti:a. assicura e coordina, nel settore della medicina militare e della medicina in caso di catastrofe, l’istruzione, la formazione continua e l’aggiornamento delle persone che esercitano un’attività nella sanità militare;b. promuove e gestisce la ricerca nel settore della medicina militare e della medicina in caso di catastrofe.3 A tale scopo la Confederazione gestisce un centro di competenza per la medicina militare e la medicina in caso di catastrofe. Il centro di competenza è un’unità amministrativa del DDPS. Esso può incaricare terzi dell’esecuzione di misure d’istruzione, formazione continua e aggiornamento nonché di attività di ricerca, in particolare nell’ambito della ricerca del settore pubblico.
Art. 48d cpv. 2 e 3 lett. a2 Concerne soltanto il testo tedesco3 I mezzi militari possono essere messi a disposizione soltanto se:a. è dimostrato che i richiedenti non sono in grado di svolgere le attività né con mezzi propri né con l’appoggio di società o associazioni militari oppure della protezione civile;
Art. 49 cpv. 44 La scuola reclute dura 18 settimane. Il Consiglio federale può prevedere una durata più corta o più lunga nel caso di formazioni con particolari esigenze in materia d’istruzione. In ogni caso la sua durata non può essere inferiore a sei settimane.
Art. 50Concerne soltanto il testo tedesco
Art. 51 cpv. 22 Per la truppa il corso di ripetizione dura 19 giorni al massimo, per le altre persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare 26 giorni al massimo.
Art. 54a cpv. 1−41 Concerne soltanto i testi tedesco e francese2–4 Concerne soltanto il testo tedesco
Art. 55 cpv. 2, 3 lett. a e 42 Dopo la promozione i sergenti, i sergenti maggiori, i sergenti maggiori capi, i furieri e i tenenti assolvono un servizio pratico in una scuola reclute in cui assumono, al loro livello, la responsabilità dell’istruzione e della condotta. 3 Il Consiglio federale disciplina:a. gli altri servizi d’istruzione che devono essere assolti per un cambiamento di grado, di funzione o per un nuovo addestramento; 4 Il Consiglio federale può autorizzare il DDPS a disciplinare i dettagli relativi ai servizi d’istruzione, quali il frazionamento, i partecipanti e le condizioni di ammissione e a delegare, del tutto o in parte, questa competenza all’Aggruppamento Difesa.
Inserire prima del titolo del titolo quintoCapitolo 9: Piattaforme d’informazione
Art. 64a1 L’esercito e l’amministrazione militare possono gestire piattaforme elettroniche per lo scambio interpersonale, non accessibile al pubblico, di informazioni e documenti 2 Possono rendere accessibili al pubblico determinate informazioni e determinati documenti in forma digitale attraverso qualsiasi canale d’informazione. A tale scopo possono far capo a terzi e indennizzarli entro i limiti dei crediti stanziati.
Art. 66b cpv. 3 e 43 L’impiego di militari armati è subordinato alla previa approvazione da parte dell’Assemblea federale. In casi urgenti, il Consiglio federale può chiedere successivamente l’approvazione da parte dell’Assemblea federale.4 Il Consiglio federale decide autonomamente in merito all’impiego e all’armamento di al massimo 18 militari per missione, ai fini dell’autoprotezione, della legittima difesa e della legittima difesa altrui.
Art. 67 cpv. 1 lett. d1 In Svizzera il servizio d’appoggio a favore di autorità civili è prestato:d. Concerne soltanto il testo francese
Art. 69 cpv. 1 lett. c1 All’estero, il servizio d’appoggio a favore di autorità civili è prestato:c. nel quadro dei processi di pace delle autorità svizzere nonché di organizzazioni internazionali e regionali, a condizione che lo Stato ospitante e le parti in conflitto vi acconsentano.
Art. 70 cpv. 33 Senza chiedere l’approvazione dell’Assemblea federale il Consiglio federale può chiamare in servizio contemporaneamente al massimo 36 militari armati per impieghi di durata superiore a tre settimane. Esso presenta annualmente un rapporto su tali chiamate in servizio alle Commissioni della politica estera e della politica di sicurezza.
Art. 71 cpv. 33 Concerne soltanto il testo tedesco
Art. 80 Limitazione e divieto di utilizzo, requisizione e messa fuori uso: obblighi1 Nel caso in cui la Confederazione chiama l’esercito, o parti di esso, in servizio attivo, ogni persona è tenuta, per l’adempimento delle missioni militari, a mettere a disposizione dell’amministrazione militare e dell’esercito i seguenti beni di requisizione o ad accettarne la limitazione o il divieto di utilizzo o la messa fuori uso:a. proprietà mobile e immobile;b. forze naturali, nella misura in cui sono controllabili, come ad esempio l’energia elettrica;c. dati;d. frequenze radio;e. beni immateriali;f. prestazioni di lavoro e di servizio.2 Questi obblighi si applicano anche ai lavori necessari di preparazione in vista di un servizio attivo ordinato. 3 La messa fuori uso di esercizi, impianti e magazzini di merci è subordinata all’approvazione del Consiglio federale. 4 L’amministrazione militare e l’esercito possono imporre gli obblighi secondo i capoversi 1 e 2 soltanto nella misura in cui le loro missioni lo esigano ed essi non possano adempierle con mezzi propri. 5 La Confederazione concede un’equa indennità per:a. la limitazione o il divieto di utilizzo dei beni di requisizione;b. per l’uso, il deprezzamento, la messa fuori uso o la perdita di beni di requisizione.6 Il Consiglio federale può prevedere eccezioni agli obblighi secondo i capoversi 1 e 2 per le autorità e le organizzazioni necessarie al funzionamento dell’economia e al benessere della popolazione. 7 Il Consiglio federale designa gli organi competenti dell’amministrazione militare e dell’esercito e definisce i loro compiti.
Art. 80a Limitazione e divieto di utilizzo, requisizione e messa fuori uso: decisione e ricorso La limitazione e divieto di utilizzo, la requisizione e la messa fuori uso sono decisi dagli organi competenti dell’amministrazione militare e dell’esercito. La procedura è retta dalla legge federale del 20 dicembre 19684 sulla procedura amministrativa.
Art. 81 cpv. 1 lett. a e c, nonché 2, 6 e 71 In servizio attivo il Consiglio federale può decretare l’esercizio militare per:a. le imprese private incaricate di compiti pubblici;c. le aziende delle infrastrutture critiche ai sensi dell’articolo 74b capoverso 1 lettere d, g, h, j, k, p–r, t ed u della legge federale del 18 dicembre 20205 sulla sicurezza delle informazioni. 2 Nell’esercizio militare, l’amministrazione militare dispone del personale, dell’infrastruttura e del materiale delle imprese. 6 Il Consiglio federale può prevedere eccezioni agli obblighi secondo i capoversi 1 e 2 per le autorità e le organizzazioni necessarie al funzionamento dell’economia e al benessere della popolazione. 7 Designa gli organi competenti dell’amministrazione militare e dell’esercito e definisce i loro compiti.
Art. 83 cpv. 3 e 6, secondo periodo3 Concerne soltanto il testo tedesco6 … Concerne soltanto il testo tedesco
Art. 84Concerne soltanto il testo tedesco
Art. 85 cpv. 33 Concerne soltanto il testo tedesco
Art. 88 cpv. 22 La formazione e lo scioglimento di Grandi Unità necessitano dell’approvazione del Consiglio federale.
Art. 92a cpv. 5, secondo periodo5 … Concerne soltanto il testo tedesco
Art. 94 cpv. 1 lett. b 1 L’organizzazione dell’esercito secondo il principio di milizia è fondata: b. sul frazionamento, per la maggioranza dei militari, del totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione tra un’istruzione di base e brevi servizi d’istruzione ricorrenti;
Titolo dopo l’articolo 96Capitolo 2a: Continuità d’esercizio e resilienza
Art. 971 Per la protezione delle catene di approvvigionamento dell’esercito e delle tecnologie militari dell’informazione e della comunicazione nonché per il mantenimento della continuità d’esercizio e della resilienza nei confronti di minacce, in particolare nel settore cibernetico, l’amministrazione militare e l’esercito possono limitare o vietare l’utilizzo di beni di cui all’articolo 80 capoverso 1 lettere a–c, e ed f oppure requisirli.2 Le misure secondo il capoverso 1 necessitano dell’approvazione del Consiglio federale. 3 La Confederazione concede un’equa indennità per la limitazione o il divieto di utilizzo dei beni secondo l’articolo 80 capoverso 1 nonché per la loro requisizione. 4 Le limitazioni e i divieti di utilizzo nonché la requisizione sono decisi dagli organi competenti dell’amministrazione militare e dell’esercito. La procedura è retta dalla legge federale del 20 dicembre 19686 sulla procedura amministrativa.5 Il Consiglio federale può prevedere eccezioni agli obblighi secondo il capoverso 1 per le autorità e le organizzazioni necessarie al funzionamento dell’economia e al benessere della popolazione.6 Designa gli organi competenti dell’amministrazione militare e dell’esercito e definisce i loro compiti.
Inserire dopo l’articolo 97Capitolo 2b: Servizio del commissariato
Art. 981 Il servizio del commissariato dell’esercito è responsabile del sostentamento dei militari secondo gli articoli 29–29e nonché dei settori della contabilità, dei carburanti e dei trasporti.2 Per i seguenti settori del servizio del commissariato si applica per analogia la legge federale del 7 ottobre 20057 sulle finanze della Confederazione (LFC):a. contabilità, controllo interno e trasparenza dei costi (art. 38–40 LFC);b. presentazione dei conti, iscrizione a bilancio e valutazione (art. 47 e 48 LFC);c. compiti e attribuzioni (art. 56–60 LFC).3 Il Controllo federale delle finanze è l’organo superiore di revisione della contabilità dell’esercito.4 Tutte le pretese concernenti il soldo e il supplemento di soldo nonché le indennità per l’alloggio della truppa si prescrivono in cinque anni a decorrere rispettivamente dalla fine del servizio e dalla partenza della truppa.
Inserire prima del titolo del capitolo 4
Art. 100a Protezione degli impianti di telecomunicazione militari1 Per la protezione di impianti di telecomunicazione militari l’amministrazione militare e l’esercito possono modificare o sostituire a spese della Confederazione un’apparecchiatura o un impianto di telecomunicazione conformi alla legge del 30 aprile 19978 sulle telecomunicazioni, sempre che la conformità rimanga garantita.2 Allo stesso scopo e per tutelare la sicurezza, l’amministrazione militare e l’esercito possono ordinare alle autorità civili competenti di limitare o vietare localmente e temporaneamente l’utilizzo di impianti di telecomunicazione e apparecchiature. 3 Le misure secondo il capoverso 2 necessitano dell’approvazione del Consiglio federale.4 Per la modifica, la sostituzione, la limitazione e il divieto la Confederazione concede un’equa indennità.5 La modifica, la sostituzione, la limitazione e il divieto sono decisi dagli organi competenti dell’amministrazione militare e dell’esercito. La procedura è retta dalla legge federale del 20 dicembre 19689 sulla procedura amministrativa.6 Il Consiglio federale può prevedere eccezioni agli obblighi secondo i capoversi 1 e 2 per le autorità e le organizzazioni necessarie al funzionamento dell’economia e al benessere della popolazione.7 Designa gli organi competenti dell’amministrazione militare e dell’esercito e definisce i loro compiti.
Art. 102 lett. d n. 5I gradi dell’esercito sono i seguenti: d. ufficiali: 5. Concerne soltanto il testo tedesco
Art. 103 cpv. 3bis e 53bis Le promozioni che non sono seguite da un servizio pratico secondo l’articolo 55 capoverso 2 sono revocate. 5 Ai militari che intendono esercitare una funzione con un grado inferiore, su richiesta e dopo l’assolvimento dell’istruzione corrispondente, può essere conferito il grado inferiore.
Art. 106, rubrica e cpv. 1−4Acquisti e affari di compensazione1 La Confederazione acquista il materiale dell’esercito.2 La Confederazione acquista, se possibile, materiale di origine svizzera, prendendo in considerazione tutte le regioni del Paese.3 Per l’acquisto di materiale dell’esercito all’estero a partire da un determinato valore della commessa, il Consiglio federale può prevedere un obbligo per i fornitori di effettuare affari di compensazione in Svizzera. Al riguardo osserva i principi seguenti:a. un obbligo di affari di compensazione può sussistere al massimo sino al valore del contratto dell’acquisto; b. gli affari di compensazione si svolgono sulla base di una collaborazione industriale del fornitore con istituti di ricerca e imprese del settore della tecnica di sicurezza e difesa in Svizzera; il Consiglio federale stabilisce quali settori dell’industria civile possono altresì essere considerati idonei per affari di compensazione;c. l’obiettivo degli affari di compensazione è di promuovere, conservare e sviluppare tecnologie rilevanti per la sicurezza, capacità industriali fondamentali e capacità in Svizzera che servono per proteggere interessi nazionali essenziali in materia di sicurezza;d. per gli affari di compensazione sono prese equamente in considerazione tutte le regioni del Paese e le peculiarità del mercato degli armamenti.4 Il Consiglio federale disciplina l’organizzazione, le competenze, il valore minimo della commessa, l’importo da compensare e la procedura di acquisto del materiale dell’esercito.
Art. 109c Ricerca e innovazione1 Per adempiere i propri compiti di politica di sicurezza, il DDPS può:a. commissionare lavori di ricerca e sviluppo e valutazioni riguardanti l’impatto tecnologico;b. partecipare a programmi di promozione esistenti di terzi nei settori della ricerca e dell’innovazione;c. condurre programmi di ricerca propri;d. collaborare a progetti specifici con l’industria e le scuole universitarie.2 Può partecipare ai lavori di organizzazioni nazionali e internazionali e collaborare con partner nazionali e internazionali.
Art. 112 cpv. 33 Gli ex militari sono tenuti a custodire al sicuro l’equipaggiamento personale e a provvedere alla relativa manutenzione fino alla sua riconsegna nonché a dare seguito alla convocazione ufficiale per la riconsegna.
Art. 113 cpv. 1, frase introduttiva, 2, 3 lett. a, abis e c, 4 lett. d nonché 5, frase introduttiva (concerne soltanto il testo tedesco) e lett. c1 Una persona soggetta all’obbligo di leva non può essere reclutata e a un militare non può essere consegnata l’arma personale se sussistono seri segni o indizi che: 2 Concerne soltanto il testo tedesco3 Il DDPS esamina se sussistono segni o indizi ai sensi del capoverso 1:a. in occasione del reclutamento; abis. ex lett. ac. prima che l’arma personale sia ceduta in proprietà.4 A tale scopo il DDPS può, senza il consenso della persona interessata:d. Concerne soltanto il testo tedesco5 Per valutare il potenziale di pericolo o di abuso, l’autorità di controllo della Confederazione può:c. consultare il casellario giudiziale, il sistema d’informazione INDEX SIC e il registro nazionale di polizia;
Art. 126 cpv. 5 e 6 5 L’acquisto di fondi per costruzioni e impianti militari o la costituzione a tal fine di diritti reali su questi fondi spetta al DDPS. 6 Il DDPS è autorizzato, se necessario, a procedere a espropriazioni.
Art. 126c cpv. 11 Concerne soltanto il testo tedesco
Art. 129 cpv. 3, primo periodo3 Concerne soltanto il testo tedesco. …
Titolo prima dell’art. 131Capitolo 4: Prestazioni dei Comuni e di privati
Art. 131 cpv. 1 e 31 I Comuni e i privati sono tenuti a fornire alloggio alle truppe e agli animali dell’esercito nonché a mettere a disposizione i necessari locali e piazze adeguati, con le relative installazioni e attrezzature necessarie. 3 La BLEs decide in merito alle pretese litigiose conformemente alla procedura di cui all’articolo 142.
Art. 134 cpv. 11 Concerne soltanto il testo tedesco
Art. 139 cpv. 3, primo periodo3 Concerne soltanto il testo tedesco. …
Titolo dopo l’art. 146aCapitolo 7a: Procedure elettroniche
Art. 1471 Le procedure scritte negli affari amministrativi e di servizio con le persone di cui all’articolo 17b della legge del 3 ottobre 200810 sui sistemi d’informazione militari e su altri sistemi d’informazione nel DDPS sono gestite elettronicamente con il sistema d’informazione Gestione dei servizi, con il consenso delle persone interessate.2 Il Consiglio federale stabilisce le diverse procedure.
Art. 148i cpv. 33 L’esercito può fornire anche a terzi la sua formazione alla condotta e alla comunicazione destinata ai quadri di milizia e di professione. I capoversi 1 e 2 si applicano per analogia.
Art. 148j cpv. 22 Il Consiglio federale può prevedere crediti quadro nei settori sussistenza e alloggio. In questi casi il DDPS stabilisce le aliquote.
Art. 149 Ordinanza dell’Assemblea federaleL’Assemblea federale emana le disposizioni secondo l’articolo 93 capoverso 2 in forma di ordinanza dell’Assemblea federale.
Art. 151a Disposizioni transitorie della modifica del 19 dicembre 20251 Dopo l’entrata in vigore della presente modifica volta a costituire un sistema flessibile d’istruzione e di servizio per la milizia, il Consiglio federale può derogare per cinque anni alle disposizioni legali concernenti:a. i limiti d’età dell’obbligo di prestare servizio militare (art. 13);b. il numero massimo di giorni di servizio d’istruzione per la truppa (art. 42 cpv. 2);c. la durata massima delle scuole reclute (art. 49 cpv. 4);d. la durata massima dei corsi di ripetizione (art. 51 cpv. 2);e. l’adempimento senza interruzioni del totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione (art. 54a).2 Il numero massimo secondo il capoverso 1 lettera b può scostarsi di 30 giorni al massimo. La durata massima secondo il capoverso 1 lettera c può scostarsi di sei settimane al massimo. La durata massima secondo il capoverso 1 lettera d può scostarsi di 14 giorni al massimo.
II
La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.
III
Coordinamento con la legge federale del 20 giugno 2025 sui compiti dell’UDSC
All’entrata in vigore della legge del 20 giugno 202511 sui compiti dell’UDSC, la disposizione qui appresso della presente modifica del Codice penale militare del 13 giugno 192712 (allegato, numero 1) ha il seguente tenore:
Art. 3 cpv. 1 n. 61 Sono sottoposti al diritto penale militare: 6. i militari di professione, i militari a contratto temporaneo nonché le persone che prestano servizio di promovimento della pace ai sensi dell’articolo 66 della legge militare del 3 febbraio 199513 (LM), durante il servizio o fuori del servizio ma in relazione con i loro doveri di servizio o la loro posizione militare, oppure quando portano l’uniforme;
IV
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 19 dicembre 2025 Il presidente: Stefan Engler | Consiglio nazionale, 19 dicembre 2025 Il presidente: Pierre-André Page |
Referendum ed entrata in vigore
1 Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 17 aprile 2026.14
2 La presente legge entra in vigore il 1° giugno 2026.
1° aprile 2026 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin |
(cifra II)
Modifica di altri atti normativi
Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Codice penale militare del 13 giugno 192715
Art. 3 cpv. 1 n. 61 Sono sottoposti al diritto penale militare:6. i militari di professione, i militari a contratto temporaneo nonché le persone che prestano servizio di promovimento della pace ai sensi dell’articolo 66 della legge militare del 3 febbraio 199516 (LM), durante il servizio o fuori del servizio ma in relazione con i loro doveri di servizio o la loro posizione militare, oppure quando portano l’uniforme;
Art. 81 cpv. 1 lett. abis1 È punito con una pena detentiva fino a diciotto mesi o con una pena pecuniaria chiunque, nell’intenzione di rifiutare il servizio militare:abis. non dà seguito a una convocazione ufficiale di cui all’articolo 26 LM17;
Art. 82 cpv. 1 lett. abis1 È punito con una pena pecuniaria chiunque, senza l’intenzione di rifiutare il servizio militare:abis. non dà seguito a una convocazione ufficiale di cui all’articolo 26 LM18;
Art. 83 cpv. 1 lett. abis1 È punito la multa chiunque, per negligenza:abis. non dà seguito a una convocazione ufficiale di cui all’articolo 26 LM19;
2. Legge federale del 3 ottobre 200820 sui sistemi d’informazione militari e su altri sistemi d’informazione nel DDPS
Art. 2b lett. b, c, cbis, d e gbisGli organi responsabili secondo la presente legge possono eseguire una profilazione, compresa una profilazione a rischio elevato, per analizzare, valutare, qualificare o prevedere i seguenti aspetti personali di una persona fisica concernenti gli scopi del trattamento elencati di seguito: b. idoneità e capacità a esercitare determinate funzioni, attività e lavori, compresi i presupposti rilevanti per l’idoneità e la capacità, per gli scopi del trattamento secondo gli articoli 13 lettere b–d, 143b lettere d ed e nonché 179t;c. profilo attitudinale, capacità di prestazione e resistenza allo stress, in particolare negli ambiti salute, fisico, intelligenza, personalità, psiche, comportamento sociale e comportamento nel traffico, per gli scopi del trattamento secondo gli articoli 13 lettere b–d, 143b lettere d ed e nonché 179t;cbis. forma e salute a livello fisico e mentale, per gli scopi del trattamento secondo l’articolo 179t; d. conoscenze, competenze, capacità nonché prestazioni fisiche e mentali fornite, per gli scopi di trattamento secondo gli articoli 13 lettere b–d, 127 lettere d ed e, 143b lettere d ed e, 143h nonché 179t;gbis. abitudini in materia di sport, movimento, alimentazione e tempo libero, compresi i relativi interessi personali: per gli scopi del trattamento secondo l’articolo 179t;
Art. 16 cpv. 3 lett. bAbrogata
Art. 17 cpv. 4ter4ter I dati di cui all’articolo 14 capoverso 1 lettera abis, che sono al tempo stesso dati sanitari di cui all’articolo 26 capoverso 2, sono conservati fino alla comunicazione al Sistema d’informazione medica dell’esercito (MEDISA), al massimo però per un mese dalla fine del reclutamento.
Art. 17b, frase introduttivaIl GDS serve alle persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare, al personale previsto per il promovimento della pace, ai civili assistiti dalla truppa o chiamati a partecipare a un impiego di durata limitata dell’esercito, alle persone che esercitano un’attività d’appoggio all’esercito o al personale previsto per il promovimento della pace, alle persone soggette all’obbligo di prestare servizio di protezione civile e a terzi interessati che hanno compiuto i 15 anni per:
Art. 17c cpv. 1, frase introduttiva e 31 Il GDS contiene i dati seguenti delle persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare, del personale previsto per il promovimento della pace, dei civili assistiti dalla truppa o chiamati a partecipare a un impiego di durata limitata dell’esercito e delle persone che esercitano un’attività d’appoggio all’esercito o al personale previsto per il promovimento della pace:3 Può contenere anche i dati di cui ai capoversi 1 e 2 di terzi interessati che abbiano compiuto i 15 anni e dato il proprio consenso al trattamento dei dati.
Art. 17e cpv. 11 L’Aggruppamento Difesa, mediante procedura di richiamo, rende accessibili alle persone di cui all’articolo 17b i dati contenuti nel GDS che li concernono.
Art. 17f Conservazione dei dati1 I dati del GDS sono conservati per cinque anni al massimo a decorrere dal proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio militare o dall’obbligo di prestare servizio di protezione civile o dalla conclusione dell’impiego, del periodo di assistenza, del ricorso a terzi o dell’attività d’appoggio, a meno che la persona interessata non abbia chiesto un periodo di conservazione più lungo e che questa richiesta sia stata accolta.2 I dati di terzi interessati che hanno compiuto i 15 anni e che non appartengono a nessun gruppo di persone secondo l’articolo 17c capoversi 1 e 2 sono distrutti su loro richiesta oppure, al più tardi, due anni dopo la loro ultima attività nel GDS.
Art. 28 cpv. 1 lett. f1 L’Aggruppamento Difesa rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati del MEDISA agli organi e alle persone seguenti:f. agli psicologi dei centri di reclutamento dell’esercito competenti per l’apprezzamento psicologico delle persone soggette all’obbligo di leva e dei militari.
Inserire la sezione 6 (art. 179s–179x) prima del titolo del capitolo 7Sezione 6: Sistema d’informazione Sport
Art. 179s Organo responsabileL’Aggruppamento Difesa gestisce il sistema d’informazione Sport (ISport).
Art. 179t ScopoL’ISport serve:a. al rilevamento, alla valutazione, alla sorveglianza, alla previsione e alla messa a disposizione di dati concernenti la forma a livello fisico e mentale, la capacità di prestazione, la resistenza allo stress e la salute di: 1. persone soggette all’obbligo di leva,2. militari,3. collaboratori dell’Aggruppamento Difesa;b. al mantenimento e al miglioramento della forma, della capacità di prestazione, della resistenza allo stress e della salute delle persone di cui alla lettera a; c. all’individuazione precoce di condizioni critiche di salute di persone di cui alla lettera a;d. alla prevenzione di infortuni, lesioni e danni alla salute di persone di cui alla lettera a.
Art. 179u DatiL’ISport contiene i seguenti dati di persone soggette all’obbligo di leva, militari e collaboratori dell’Aggruppamento Difesa che hanno espressamente acconsentito al trattamento dei loro dati nell’ISport: a. dati anagrafici;b. incorporazione, grado, funzione e servizi prestati nell’esercito; c. dati concernenti forma a livello fisico e mentale, capacità di prestazione, resistenza allo stress e salute; d. valori antropometrici quali massa corporea, peso, indice di massa corporea o circonferenza addominale; e. frequenza cardiaca e variabilità della frequenza cardiaca;f. dati concernenti l’accelerazione durante attività fisiche;g. dati concernenti marcatori biochimici;h. temperatura corporea, temperatura cutanea e flusso di calore;i. saturazione di ossigeno;j. modelli vocali;k. dati sulla geolocalizzazione;l. qualità del sonno;m. grado dello sforzo fisico e mentale percepito, stato di spossatezza, stanchezza e stress;n. dati concernenti l’alimentazione.
Art. 179v Raccolta dei datiL’Aggruppamento Difesa raccoglie i dati per l’ISport:a. presso la persona interessata, con la possibilità di effettuare la raccolta dei dati anche in modo automatizzato mediante apparecchi tecnici di misurazione impiegati in modo permanente, anche collocati sul corpo;b. presso l’esercito e l’amministrazione militare;c. dai sistemi d’informazione seguenti:1. PISA,2. GDS,3. MEDISA,4. MEDIS FA,5. DDSV.
Art. 179w Comunicazione dei datiL’Aggruppamento Difesa comunica i dati dell’ISport mediante procedura di richiamo, in modo automatizzato per il tramite di un’interfaccia o in altro modo:a. agli organi e alle persone dell’esercito e dell’amministrazione militare competenti per i compiti secondo l’articolo 179t;b. ai comandi militari e alle unità amministrative dell’Aggruppamento Difesa competenti per la persona interessata ai fini dell’adempimento dei propri compiti legali o contrattuali;c. ad altri organi o ad altre persone dell’Amministrazione federale nella misura in cui necessitino di questi dati ai fini dell’adempimento dei propri compiti legali o contrattuali;d. alla persona interessata per la consultazione e il trattamento dei propri dati;e. ai sistemi d’informazione seguenti, sempre che sia consentito gestire i dati in questi sistemi d’informazione:1. PISA,2. GDS,3. MEDISA,4. MEDIS FA,5. DDSV,6. sistemi d’informazione dell’UFSPO,7. sistemi d’informazione armasuisse Scienza e tecnologia.
Art. 179x Conservazione dei dati1 I dati dell’ISport sono conservati per cinque anni al massimo a decorrere dal loro ultimo aggiornamento.2 Se una persona revoca successivamente il proprio consenso a trattare i propri dati nell’ISport, tali dati sono distrutti entro un mese.
3. Legge del 30 aprile 199721 sulle telecomunicazioni
Art. 47 cpv. 4Abrogato
4. Legge del 25 settembre 195222 sulle indennità di perdita di guadagno
Art. 1a cpv. 1bis, primo periodo1bis In deroga al capoverso 1, i militari hanno diritto a un’indennità tra due servizi d’istruzione o parti separate di una scuola reclute soltanto se sono senza attività lucrativa. …