AS 2026 168
Scambio di note del 7 aprile 2026
tra la Svizzera e l’Unione europea concernente il recepimento del regolamento d’esecuzione (UE) 2026/496 sulla sospensione temporanea dell’esenzione dall’obbligo del visto per i cittadini della Georgia titolari di passaporti diplomatici, di servizio e ufficiali
(Sviluppo dell’acquis di Schengen)
(Sviluppo dell’acquis di Schengen)
Preambolo
Traduzione
Missione della Svizzera | Bruxelles, 7 aprile 2026 Commissione europea Segretariato generale, SG.B.2 Bruxelles |
La Missione della Svizzera presso l’Unione europea porge i complimenti al Segretariato generale della Commissione europea e ha l’onore di accusare ricezione della notifica della Commissione del 9 marzo 2026, emessa in virtù dell’articolo 7 paragrafo 2 lettera a primo periodo dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, firmato a Lussemburgo il 26 ottobre 20041, riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (qui di seguito Accordo di associazione), del tenore seguente:
«Regolamento d’esecuzione (UE) [2026/496] della Commissione [del 6 marzo 2026] sulla sospensione temporanea dell’esenzione dall’obbligo del visto per i cittadini della Georgia titolari di passaporti diplomatici, di servizio e ufficiali»2
Il presente regolamento è stato notificato alla Svizzera con il numero C(2026) 1376 definitivo.
Conformemente all’articolo 7 paragrafo 2 lettera a secondo periodo dell’Accordo di associazione, la Missione della Svizzera presso l’Unione europea informa il Segretariato generale della Commissione europea che la Svizzera accetta e si impegna a trasporre nel proprio ordinamento giuridico interno il contenuto dell’atto annesso alla notifica della Commissione. L’atto in questione costituisce parte integrante della presente nota di risposta.
Conformemente all’articolo 7 paragrafo 3 dell’Accordo di associazione, la notifica della Commissione europea del 9 marzo 2026 e la presente nota di risposta instaurano diritti e obblighi tra la Svizzera e l’Unione e costituiscono pertanto un Accordo tra la Svizzera e l’Unione europea.
Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della presente nota di risposta. L’Accordo potrà essere denunciato alle condizioni contenute negli articoli 7 e 17 dell’Accordo di associazione.
Una copia della presente nota è trasmessa al Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea, Direzione generale, Giustizia e affari interni, Bruxelles.
La Missione della Svizzera presso l’Unione europea coglie l’occasione per rinnovare al Segretariato generale della Commissione europea le assicurazioni della più alta considerazione.