AS 2026 192
Legge sull’asilo (LAsi)
Preambolo
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 24 aprile 20241,
decreta:
I
La legge del 26 giugno 19982 sull’asilo è modificata come segue:
Art. 9 Perquisizione1 Allo scopo di garantire la sicurezza e l’ordine oppure di svolgere la procedura d’asilo e ritirare i valori patrimoniali, la SEM può perquisire un richiedente collocato in un centro della Confederazione o in un alloggio presso l’aeroporto, insieme agli oggetti e agli apparecchi elettronici che porta con sé, per ricercare:a. documenti di viaggio e d’identità;b. documenti e mezzi di prova rilevanti per la procedura;c. armi od oggetti pericolosi; i coltelli da tasca e oggetti affini sono considerati oggetti pericolosi;d. stupefacenti e altre sostanze secondo l’articolo 2 della legge del 3 ottobre 19513 sugli stupefacenti nonché bevande alcoliche;e. valori patrimoniali di dubbia provenienza.2 Se necessario, la SEM mette al sicuro gli oggetti di cui al capoverso 1.3 Il richiedente può essere perquisito soltanto da una persona dello stesso sesso. Nel quadro della perquisizione occorre tenere debito conto della protezione dei richiedenti l’asilo minorenni.4 I capoversi 1 e 2 si applicano per analogia ai richiedenti l’asilo collocati in strutture di alloggio cantonali.
Art. 24bAbrogato
Art. 24d cpv. 6, primo periodo6 Le rimanenti disposizioni delle sezioni 2a e 2b sono applicabili per analogia anche ai centri cantonali e comunali. …
Titolo prima dell’articolo 25Sezione 2b:
Esercizio dei centri della Confederazione e degli alloggi presso gli aeroporti
Art. 25 Esercizio dei centri della Confederazione e degli alloggi presso gli aeroporti1 L’esercizio dei centri della Confederazione e degli alloggi presso gli aeroporti compete alla SEM. L’esercizio comprende segnatamente:a. la collocazione dei richiedenti l’asilo in un alloggio;b. l’assistenza ai richiedenti l’asilo;c. la garanzia della sicurezza e dell’ordine;d. la presa in conto dei bisogni particolari di sicurezza di donne e bambini.2 Per garantire la sicurezza e l’ordine e a condizione che gli interessi giuridici da tutelare lo giustifichino e le misure previste siano proporzionate allo scopo, la SEM può ricorrere o ordinare di ricorrere alla coercizione di polizia e a misure di polizia nell’ambito:a. della perquisizione ai sensi dell’articolo 9;b. dell’esecuzione di misure disciplinari ai sensi dell’articolo 25a;c. della protezione dai pericoli;d. del fermo di breve durata ai sensi dell’articolo 25b.3 Il ricorso alla coercizione di polizia e a misure di polizia di cui al capoverso 2 è retto dalla legge del 20 marzo 20084 sulla coercizione (LCoe). Ai collaboratori della SEM è vietato l’impiego di armi. 4 Dopo il loro arrivo nel centro della Confederazione o nell’alloggio presso l’aeroporto, la SEM informa i richiedenti l’asilo sulle misure secondo il capoverso 2.5 La SEM assicura a tutte le comunità religiose l’accesso ai centri della Confederazione e agli alloggi presso gli aeroporti per ricevervi consulenza e assistenza spirituale. Per queste attività la Confederazione può versare contributi finanziari in virtù di una convenzione e nel quadro di soluzioni finanziariamente vantaggiose.
Art. 25a Misure disciplinari1 La SEM può ordinare misure disciplinari limitate nel tempo nei confronti dei richiedenti l’asilo che, violando i loro obblighi, disturbano il regolare esercizio dei centri federali o degli alloggi presso gli aeroporti o compromettono la sicurezza e l’ordine pubblici nei dintorni. 2 Occorre tenere debito conto della protezione dei richiedenti l’asilo minorenni.3 Sono considerate misure disciplinari:a. il divieto di accedere a determinati locali generalmente accessibili ai richiedenti l’asilo;b. la non ammissione a programmi di occupazione;c. la limitazione delle prestazioni di aiuto sociale nei casi di cui all’articolo 83 capoverso 1 lettere g, h e k nonché di prestazioni di sostegno supplementari quali la somma per piccole spese;d. l’esclusione nei centri della Confederazione da tutti i locali generalmente accessibili ai richiedenti l’asilo per al massimo 72 ore; un locale separato è messo a disposizione dei richiedenti l’asilo per la durata dell’esclusione; l’accesso alla consulenza e alla rappresentanza legali è garantito;e. l’assegnazione a un centro speciale di cui all’articolo 24a. 4 Se ordina una misura disciplinare secondo il capoverso 3 lettere a–d, la SEM accerta d’ufficio i fatti e concede agli interessati il diritto di essere sentiti. Notifica la misura disciplinare al richiedente l’asilo mediante apposito modulo. 5 Il richiedente l’asilo può impugnare una misura disciplinare secondo il capoverso 3 lettere a–d dinanzi all’autorità di ricorso della SEM entro tre giorni dalla data in cui ne è venuto a conoscenza. Il ricorso secondo il presente capoverso non ha effetto sospensivo.6 Se ordina una misura disciplinare secondo il capoverso 3 lettera e, la SEM emana una decisione incidentale. La procedura di ricorso è retta dall’articolo 107 capoverso 3.
Art. 25b Fermo di breve durata per scongiurare un pericolo immediato nei centri della Confederazione1 Per scongiurare un pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile, su ordine della SEM i richiedenti l’asilo possono essere temporaneamente trattenuti all’interno del centro della Confederazione, in un locale appositamente attrezzato, sorvegliato e chiuso, se: a. il fermo previsto è proporzionato allo scopo; eb. il richiedente l’asilo:1. mette in serio pericolo altre persone, 2. mette in serio pericolo sé stesso, o3. minaccia di causare gravi danni materiali.2 All’atto del fermo di breve durata occorre informare le autorità di polizia competenti e, se del caso, gli altri organi responsabili. Il richiedente l’asilo può essere trattenuto fino all’arrivo dell’autorità di polizia competente o di un altro organo responsabile. Se entro due ore l’autorità di polizia competente o un altro organo responsabile non si presenta, il fermo di breve durata è interrotto.3 All’inizio del fermo di breve durata il richiedente l’asilo è perquisito da una persona dello stesso sesso e tutti gli oggetti pericolosi sono ritirati. Per tutta la durata del fermo di breve durata occorre monitorare il benessere del richiedente l’asilo.4 La SEM assicura che il personale incaricato di ordinare o eseguire il fermo di breve durata segua una formazione adeguata.5 Occorre tenere debito conto della protezione dei richiedenti l’asilo minorenni. È escluso l’ordine di fermo di breve durata nei confronti di bambini e minori che non hanno ancora compiuto 15 anni.
Art. 25c Delega di compiti a terzi1 Ai fini dell’assistenza ai richiedenti l’asilo e della loro collocazione in un alloggio la SEM può delegare a terzi in particolare i seguenti compiti:a. accogliere, collocare e assistere i richiedenti l’asilo nei centri della Confederazione e negli alloggi presso gli aeroporti;b. garantire le prestazioni di base riguardanti il vitto, l’igiene e l’abbigliamento, incluso l’acquisto dei beni e delle prestazioni necessari a tale scopo;c. trasmettere informazioni ai richiedenti l’asilo;d. occupare i richiedenti l’asilo;e. garantire le prestazioni mediche;f. applicare il regolamento interno;g. organizzare e svolgere il trasporto di persone;h. espletare attività amministrative, in particolare scambiare informazioni con i diversi partner.2 Per garantire la sicurezza e l’ordine nei centri della Confederazione e negli alloggi presso gli aeroporti, la SEM può delegare a terzi i seguenti compiti:a. assolvere le mansioni espletate allo sportello dei centri della Confederazione, in particolare il controllo delle entrate, delle uscite e dei visitatori;b. migliorare e favorire la coabitazione, in particolare per prevenire i conflitti;c. garantire la tranquillità, l’ordine e la sicurezza all’interno e all’esterno dei centri della Confederazione e degli alloggi presso gli aeroporti, in particolare perquisendo persone e oggetti, prevenendo pericoli, sorvegliando e controllando gli spazi interni ed esterni;d. supportare l’esecuzione di misure disciplinari secondo l’articolo 25a e del fermo di breve durata secondo l’articolo 25b, in particolare per scortare, sorvegliare e accompagnare i richiedenti l’asilo;e. espletare attività amministrative.3 I terzi ai quali sono delegati compiti di cui al capoverso 2 garantiscono, attraverso misure adeguate in termini di reclutamento, formazione e controllo dei propri collaboratori, che i compiti delegati siano svolti in modo appropriato e corretto. Le imprese di sicurezza private devono inoltre disporre di un’autorizzazione d’esercizio cantonale.4 La SEM definisce standard qualitativi per le prestazioni in materia di assistenza e sicurezza. Esercita la vigilanza sui terzi incaricati e svolge controlli di qualità periodici.5 La SEM assicura che i collaboratori dei terzi incaricati seguano una formazione adeguata per lavorare con i richiedenti l’asilo.6 Il ricorso alla coercizione di polizia e a misure di polizia è retto dalla LCoe5. Ai collaboratori dei terzi incaricati è vietato l’impiego di armi. 7 La SEM delega i compiti di cui ai capoversi 1 e 2 sulla base di un contratto e indennizza i terzi incaricati secondo il capoverso 2 per le spese amministrative e di personale nonché per le altre spese da questi sostenute per adempiere i compiti. 8 I terzi incaricati sottostanno allo stesso obbligo del segreto che vincola il personale della Confederazione.
Art. 25d Delega di compiti ai Cantoni1 La Confederazione può concordare con il Cantone in cui è ubicato un centro della Confederazione o un alloggio presso l’aeroporto o che ha la responsabilità per un aeroporto che le competenti autorità di polizia cantonali garantiscano la sicurezza e l’ordine (art. 25 cpv. 1 lett. c) nel centro o nell’alloggio in questione.2 La SEM rimane responsabile di ordinare le misure disciplinari secondo l’articolo 25a e il fermo di breve durata secondo l’articolo 25b.3 L’articolo 9 si applica per analogia alle perquisizioni. Il ricorso alla coercizione di polizia e a misure di polizia è retto dalla LCoe6.4 Sulla base di un contratto, la Confederazione indennizza il Cantone per le spese amministrative e di personale nonché per le altre spese da questo sostenute per adempiere i compiti di cui al capoverso 1. L’indennità è definita su base forfettaria. In via eccezionale possono essere fissati contributi commisurati alle spese sostenute, in particolare per compensare costi una tantum.
Art. 25e Disposizioni esecutive generaliIl Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) può emanare disposizioni esecutive concernenti segnatamente:a. la perquisizione;b. i programmi d’occupazione;c. il diritto di visita;d. le uscite; e. i contenuti di base della formazione dei collaboratori nel settore della sicurezza;f. le fattispecie di un’infrazione disciplinare, le misure disciplinari e la procedura disciplinare;g. la salvaguardia degli interessi dei richiedenti l’asilo minorenni, in particolare la priorità di misure pedagogiche.
Titolo prima dell’articolo 26Sezione 3: Procedura di prima istanza
Art. 72, primo periodoPer il rimanente, alle procedure secondo gli articoli 68, 69 e 71 si applicano per analogia le disposizioni del capitolo 2, sezioni 1, 2a, 2b e 3. …
Art. 107 cpv. 33 La decisione di assegnazione a un centro speciale della Confederazione secondo l’articolo 24a è impugnabile a titolo indipendente, qualora la decisione finale non sia notificata entro 30 giorni dall’assegnazione. Il termine di ricorso inizia a decorrere il 31° giorno successivo alla notificazione della decisione di assegnazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo.
II
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 21 marzo 2025 La presidente: Maja Riniker | Consiglio degli Stati, 21 marzo 2025 Il presidente: Andrea Caroni |
Referendum ed entrata in vigore
1 Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 10 luglio 2025.7
2 La presente legge entra in vigore il 1° giugno 2026.
6 maggio 2026 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin |