AS 2026 226
Ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 13 novembre 19621 sulle norme della circolazione stradale è modificata come segue:
Art. 78 cpv. 2 lett. g2 Per i viaggi in cui sono superati la larghezza, l’altezza o il peso massimi sono ammessi soltanto permessi unici. I permessi duraturi possono tuttavia essere rilasciati nei seguenti casi:g. trasporto di merci indivisibili e guida di veicoli eccezionali esclusivamente su strade nazionali.
Art. 79 cpv. 3 e 53 Abrogato5 Se le dimensioni e i pesi di cui al capoverso 2 lettera a sono superati, il permesso di percorrere parti costitutive delle strade nazionali secondo l’articolo 2 dell’ordinanza del 7 novembre 20072 sulle strade nazionali può essere rilasciato soltanto previo assenso dell’USTRA. Questo non è richiesto per percorrere i tratti e le opere per i quali l’USTRA ha rilasciato un’autorizzazione generale. L’USTRA tiene un elenco dei tratti e delle opere autorizzati in via generale e informa i Cantoni delle modifiche apportate a tale elenco.
Art. 91a cpv. 1 lett. d, h, i, k, kbis e o1 Non sono assoggettati al divieto di circolare la notte e la domenica:d. i viaggi effettuati dal servizio antincendio, dalla protezione civile, dal servizio sanitario, dalla polizia, dal servizio doganale e dall’esercito, nonché i viaggi per azioni di soccorso in caso di catastrofe;h. i trasporti di animali vivi;i. i trasporti di merci facilmente deperibili che devono essere consumate, lavorate o immagazzinate entro un giorno;k. gli spostamenti con veicoli cingolati per la preparazione delle piste da sci;kbis. gli spostamenti con veicoli cingolati con un peso totale massimo di 3,5 t per il rifornimento di località senza strade praticabili;o. gli spostamenti legati alla costruzione e alla manutenzione di strade, binari, impianti di telecomunicazione e infrastrutture di approvvigionamento energetico e idrico, nonché alla manutenzione degli spazi pubblici.
Art. 92 cpv. 1, 1bis e 2 lett. c1 Per viaggi notturni o domenicali urgenti che non possono essere evitati mediante altri provvedimenti organizzativi o altri mezzi di locomozione sono rilasciati permessi di circolare la notte e la domenica. Il permesso è rilasciato per il trasporto lungo la via più corta.1bis Il viaggio può essere preceduto o seguito da un viaggio a vuoto della durata di 30 minuti al massimo. Per viaggi a vuoto più lunghi è necessario un permesso. Questo è rilasciato se sono soddisfatte le condizioni di cui al capoverso 1.2 I permessi sono rilasciati per le seguenti corse:c. Abrogata
Art. 94Abrogato
Art. 95 cpv. 55 L’USTRA può emanare istruzioni relative all’esecuzione.
II
Con effetto dal 1° luglio 2026, la validità degli articoli 65 capoverso 6 e 67 capoverso 1quarter della modifica del 17 dicembre 20213 non è più limitata nel tempo.
III
La modifica del 17 dicembre 20214 dell’ordinanza del 19 giugno 19955 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali è modificata come segue:
Con effetto dal 1° luglio 2026, la validità dell’articolo 95 capoverso 1ter non è più limitata nel tempo.
IV
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2026.
6 maggio 2026 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin |