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AS 2026 357

Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (OPSR)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 4 dicembre 20151 sui rifiuti è modificata come segue:

Art. 3, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese) e lett. a n. 4, nonché lett. n–rNella presente ordinanza s’intende per:a. rifiuti urbani:4. tutti i residui provenienti da impianti per il trattamento termico dei rifiuti di cui ai numeri 1–3 fino al momento in cui sono riciclati o depositati; n. riutilizzo: processo in cui oggetti e relativi componenti, che non sono rifiuti o che hanno perso la propria qualifica di rifiuti in seguito a un processo di riciclaggio, vengono impiegati nuovamente per uno scopo uguale a quello originario o per uno scopo analogo;o. preparazione per il riutilizzo: processo di riciclaggio in cui i rifiuti vengono preparati con trattamenti quali il controllo, la pulizia e la riparazione in modo da poter essere riutilizzati;p. valorizzazione materiale: processo di riciclaggio in cui le caratteristiche materiali dei rifiuti vengono utilizzate ai fini di un trattamento che permetta di impiegare nuovamente i rifiuti come materie prime secondarie;q. valorizzazione materiale ed energetica: processo di riciclaggio in cui i rifiuti sono sottoposti al contempo a valorizzazione materiale ed energetica; r. valorizzazione energetica: processo di riciclaggio in cui i rifiuti, nel quadro del loro smaltimento, vengono utilizzati come fonte di energia.

Art. 10 Obbligo di trattamento termicoI rifiuti urbani di cui all’articolo 3 lettera a numeri 1–3 e i rifiuti di composizione analoga, i fanghi di depurazione, le parti combustibili dei rifiuti edili nonché gli altri rifiuti combustibili devono essere sottoposti a trattamento termico in impianti idonei, a condizione che non sia possibile riutilizzarli, sottoporli a valorizzazione materiale o quantomeno a valorizzazione materiale ed energetica.

Art. 12 Obbligo generale di riciclare secondo metodi conformi allo stato della tecnicaOgni valorizzazione di cui all’articolo 30d capoversi 1–3 LPAmb deve essere effettuata secondo metodi conformi allo stato della tecnica.

Art. 13 cpv. 1 e 41 I Cantoni provvedono affinché le frazioni riciclabili contenute nei rifiuti urbani di cui all’articolo 3 lettera a numeri 1–3, come vetro, carta, cartone, metallo, rifiuti biogeni e tessili, siano per quanto possibile raccolte separatamente e preparate per il riutilizzo o sottoposte a valorizzazione materiale.4 Ove possibile e opportuno, i detentori di rifiuti provenienti da imprese con 250 o più posti di lavoro a tempo pieno devono raccogliere in modo separato e preparare per il riutilizzo o sottoporre a valorizzazione materiale le frazioni riciclabili dei propri rifiuti che, in termini di composizione, sono comparabili ai rifiuti urbani di cui all’articolo 3 lettera a numeri 1–3.

Art. 14 Rifiuti biogeni1 I rifiuti biogeni che si prestano alla valorizzazione di cui al capoverso 2 devono essere raccolti in modo separato e le sostanze estranee devono essere eliminate il prima possibile. 2 I rifiuti biogeni devono essere sottoposti alla sola valorizzazione materiale oppure a fermentazione, a condizione che:a. vi si prestino in ragione delle loro caratteristiche e soprattutto del loro tenore di sostanze nutritive e sostanze nocive; eb. il loro riciclaggio non sia vietato da altre prescrizioni del diritto federale.3 I rifiuti biogeni che non devono essere riciclati secondo quanto disposto nel capoverso 2 devono essere avviati, ove possibile e opportuno, al recupero energetico o sottoposti a trattamento termico in impianti idonei. In tale contesto, ne deve essere sfruttato il contenuto energetico.

Art. 14a cpv. 22 I rifiuti di legno che soddisfano i requisiti di cui all’allegato 7 numero 2 possono essere sottoposti a valorizzazione energetica negli impianti a combustione alimentati con legname di scarto.

Art. 22 cpv. 22 Le parti restanti dei residui della pulizia stradale di cui al capoverso 1 e altri residui della pulizia stradale che contengono rifiuti urbani di cui all’articolo 3 lettera a numeri 1–3, altri rifiuti di composizione analoga o una frazione biogena consistente devono essere sottoposti a un trattamento termico in impianti idonei.

Art. 24 cpv. 11 I rifiuti possono essere impiegati come materie prime, come sostanze di correzione della farina cruda, come combustibili oppure come costituenti secondari o aggiunte minerali nella fabbricazione di cemento e calcestruzzo, se soddisfano i requisiti di cui all’allegato 4. Non è tuttavia ammesso impiegare come materie prime o combustibili i rifiuti urbani misti o rifiuti urbani di cui all’articolo 3 lettera a numeri 1–3 misti raccolti e separati a posteriori. I residui della separazione risultanti dal trattamento dei rifiuti urbani raccolti separatamente e che non possono essere riciclati come materiale, possono essere utilizzati come combustibile per la produzione di cemento e di calcestruzzo.

Art. 31 lett. cGli impianti per il trattamento termico dei rifiuti possono essere costruiti o la loro capacità può essere potenziata se le installazioni garantiscono che: c. negli impianti in cui vengono inceneriti rifiuti urbani di cui all’articolo 3 lettera a numeri 1–3 o altri rifiuti di composizione analoga, almeno l’80 per cento del contenuto energetico venga impiegato al di fuori degli impianti; l’utilizzo di energia per la cattura di CO2 dai fumi è considerato impiego al di fuori degli impianti.

Art. 32 cpv. 2 lett. a e g2 I detentori degli impianti devono fare in modo che:a. almeno il 55 per cento del contenuto energetico dei rifiuti urbani di cui all’articolo 3 lettera a numeri 1–3 e dei rifiuti di composizione analoga venga impiegato al di fuori degli impianti; l’utilizzo di energia per la cattura di CO2 dai fumi è considerato impiego al di fuori degli impianti;g. negli impianti in cui vengono inceneriti rifiuti urbani di cui all’articolo 3 lettera a numeri 1–3 o altri rifiuti di composizione analoga, dalle ceneri dei filtri vengano recuperati i metalli;

Art. 34 Esercizio1 Negli impianti di compostaggio e di fermentazione devono essere compostati o fatti fermentare i rifiuti biogeni che, in ragione delle loro caratteristiche e soprattutto del loro tenore di sostanze nutritive, nocive o estranee, possono essere sottoposti al trattamento in questione e si prestano a essere riciclati come concime ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 lettera a dell’ordinanza del 1° novembre 20232 sui concimi (OCon). Non devono soddisfare il requisito dell’idoneità al riciclaggio come concime i rifiuti destinati alla cofermentazione in impianti di depurazione delle acque di scarico.2 Per i rifiuti biogeni selezionati secondo la tipologia e ricchi di sostanze nutritive è prioritaria la valorizzazione in impianti di compostaggio e di fermentazione al di fuori di impianti di depurazione delle acque di scarico.3 I rifiuti biogeni imballati possono essere compostati o fatti fermentare negli impianti di compostaggio e di fermentazione di cui al capoverso 1, al di fuori di impianti di depurazione delle acque di scarico, se l’imballaggio e l’etichettatura:a. sono biodegradabili e possono essere sottoposti al trattamento in questione; oppure b. possono essere rimossi il più completamente possibile in via prioritaria prima o, al più tardi, durante il compostaggio o la fermentazione. 4 Per il resto si applicano le prescrizioni dell’OCon e dell’ORRPChim3 concernenti il compost e il digestato.

Art. 36 cpv. 2 lett. c2 Le discariche di tipo E non possono essere sotterranee. Altre discariche possono essere sotterranee, previa approvazione dell’UFAM, se:c. trattandosi di discariche di tipo D, vi sono depositate esclusivamente scorie provenienti da impianti nei quali vengono inceneriti rifiuti urbani di cui all’articolo 3 lettera a numeri 1–3 o rifiuti di composizione analoga e viene impedita la formazione di gas mediante misure idonee.

II

Gli allegati 4, 5 e 7 sono modificati secondo la versione qui annessa.

III

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.

IV

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2026.

24 giugno 2026

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

(art. 19 cpv. 3 e 24)

Requisiti applicabili ai rifiuti impiegati per la fabbricazione di cemento e calcestruzzo

N. 2.42.4 Se almeno il 20 per cento in peso di rifiuti impiegati come combustibili viene sottoposto a valorizzazione materiale, il processo è considerato una valorizzazione materiale ed energetica.

(art. 19 cpv. 3, 25 cpv. 1, 39 cpv. 2 e 40 cpv. 3)

Requisiti applicabili ai rifiuti in vista del deposito definitivo

N. 3.1 lett. a e b3.1 Nelle discariche e nei compartimenti di tipo C è ammesso depositare i rifiuti seguenti, a condizione che soddisfino i requisiti di cui ai numeri 3.2–3.5: a. residui prodotti dalla depurazione dei fumi in impianti nei quali vengono inceneriti i rifiuti urbani di cui all’articolo 3 lettera a numeri 1–3 o i rifiuti di composizione analoga, sempre che siano stati precedentemente recuperati i metalli di cui all’articolo 32 capoverso 2 lettera g;b. residui prodotti dalla depurazione dei fumi in seguito al trattamento termico di rifiuti dell’industria e dell’artigianato non comparabili ai rifiuti urbani di cui all’articolo 3 lettera a numeri 1–3;

N. 4.1 lett. a4.1 Nelle discariche e nei compartimenti di tipo D è ammesso depositare i rifiuti seguenti:a. le ceneri dei filtri provenienti da impianti nei quali vengono inceneriti i rifiuti urbani di cui all’articolo 3 lettera a numeri 1–3 o i rifiuti di composizione analoga, a condizione che siano stati precedentemente recuperati i metalli di cui all’articolo 32 capoverso 2 lettera g;

N. 4.3, frase introduttiva4.3 Le scorie provenienti da impianti nei quali sono inceneriti i rifiuti urbani di cui all’articolo 3 lettera a numeri 1–3 o i rifiuti di composizione analoga possono essere depositate in discariche o compartimenti di tipo D se:

(art. 14a)

Requisiti dei rifiuti di legno destinati al riciclaggio e alla valorizzazione termica

Titolo

Requisiti dei rifiuti di legno destinati al riciclaggio e alla valorizzazione energetica

N. 2, titolo e frase introduttiva

2 Valorizzazione energetica dei rifiuti di legno

I rifiuti di legno possono essere sottoposti a valorizzazione energetica negli impianti a combustione alimentati con legname di scarto se non sono superati i valori limite seguenti (tenori totali):

(cifra III)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 16 gennaio 20194 concernente le multe disciplinari

Allegato 2 Elenco delle multe 2 cifra 9003 Fr. IX. Legge del 7 ottobre 19835 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb) 9003. Gettare o abbandonare piccole quantità di rifiuti urbani al di fuori dei posti di raccolta stabiliti e smaltire grosse quantità di rifiuti urbani al di fuori dei posti di raccolta stabiliti o dei centri di raccolta Singoli rifiuti di piccole dimensioni, come un mozzicone di sigaretta, un imballaggio, una lattina, una bottiglia, una gomma da masticare o un giornale (art. 61 cpv. 4 e art. 31b cpv. 7 LPAmb) [tab]80 Vari rifiuti di piccole dimensioni, come mozziconi di sigaretta, imballaggi, lattine, bottiglie, gomme da masticare o giornali, a partire da due unità fino a un volume inferiore a 17 litri (art. 61 cpv. 4 e art. 31b cpv. 7 LPAmb) [tab]100 Rifiuti urbani con un volume totale pari o superiore a 17 litri e fino a 35 litri (art. 61 cpv. 1 lett. i e art. 31b cpv. 3 LPAmb) [tab]150 Rifiuti urbani con un volume totale superiore a 35 litri e fino a 110 litri (art. 61 cpv. 1 lett. i e art. 31b cpv. 3 LPAmb) [tab]250

2. Ordinanza del 16 dicembre 19856 contro l’inquinamento atmosferico

Allegato 2 cifra 842 cpv. 22 In deroga al capoverso 1, il legname di scarto di cui all’allegato 5 cifra 31 capoverso 2 lettera a può essere riciclato se è idoneo per la valorizzazione energetica secondo l’articolo 14a capoverso 2 OPSR.