AS 2026 42
Ordinanza sui servizi di telecomunicazione (OST)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 9 marzo 20071 sui servizi di telecomunicazione è modificata come segue:
Art. 94, rubricaProvvedimenti nel settore della comunicazione a garanzia della sicurezza
Art. 94a Provvedimenti a favore del traffico di radiocomunicazione mobile in caso di interruzione di corrente1 In caso di interruzione di corrente i concessionari di radiocomunicazione mobile possono effettuare restrizioni al traffico di radiocomunicazione mobile solo nella misura necessaria.2 Se una restrizione si rivela necessaria, devono in via prioritaria limitare l’accesso a Internet ai servizi che utilizzano grandi quantità di dati e sono principalmente destinati all’intrattenimento. 3 Devono informare delle restrizioni gli utenti e l’UFCOM. 4 Non possono essere soggetti a restrizioni:a. i servizi di chiamata d’emergenza;b. il servizio telefonico pubblico;c. i servizi per audiolesi (art. 15 cpv. 1 lett. e);d. le prestazioni secondo l’articolo 90;e. i programmi radiofonici. 5 Non possono essere soggette a restrizioni neppure le seguenti prestazioni di terzi fornite via Internet, a condizione che sia tecnicamente possibile escluderle dalla restrizione: a. comunicazioni e messaggi ufficiali;b. applicazioni di telemedicina;c. applicazioni che servono alla sicurezza pubblica.6 I fornitori delle prestazioni di cui al capoverso 5 devono informare i concessionari di radiocomunicazione mobile in merito alle prestazioni che non possono essere soggette a restrizioni.
Art. 94b Punto di contatto1 I concessionari di radiocomunicazione mobile devono gestire un punto di contatto per le seguenti segnalazioni:a. informazioni secondo l’articolo 94a capoverso 6;b. segnalazioni di prestazioni che sono state ingiustamente oggetto di restrizione.2 Devono pubblicarne i dati di contatto.
Titolo prima dell’art. 96hSezione 6:
Disponibilità delle reti e dei servizi dei concessionari di radiocomunicazione mobile in caso di problemi di approvvigionamento elettrico
Inserire gli art. 96h–96j prima del titolo del capitolo 11
Art. 96h Obbligo di preparazione e portata della garanzia1 I concessionari di radiocomunicazione mobile devono adottare i provvedimenti necessari per garantire che, in caso di interruzioni di corrente della durata massima di quattro ore, seguite da una fase di ripristino della corrente di durata almeno doppia rispetto all’interruzione, possano garantire i servizi di telecomunicazione di cui all’articolo 94a capoversi 4 e 5 e il servizio di accesso a Internet. 2 Devono garantire che, in caso di interruzione di corrente secondo il capoverso 1, in ogni Comune almeno il 99 per cento dei loro clienti abbia accesso ai servizi di telecomunicazione mobile all’indirizzo contrattuale. 3 Se in situazione normale la copertura è inferiore al 99 per cento, devono garantire almeno questo valore.4 In caso di altri problemi di approvvigionamento elettrico, i servizi di telecomunicazione devono essere garantiti per quanto possibile.
Art. 96i Test1 I concessionari di radiocomunicazione mobile devono effettuare test periodici. 2 Devono riferire annualmente all’UFCOM sull’esecuzione e sui risultati dei test.
Art. 96j AuditSe vi è il sospetto fondato che un concessionario di radiocomunicazione mobile non adempia agli obblighi di cui all’articolo 96h, l’UFCOM può far eseguire un audit a spese del concessionario in questione.
Art. 108d Disposizioni transitorie relative alla modifica del 14 gennaio 20261 I concessionari di radiocomunicazione mobile devono attuare i provvedimenti di cui all’articolo 96h riguardanti i servizi di chiamata di emergenza entro il 31 gennaio 2031 e i provvedimenti riguardanti gli altri servizi entro il 31 gennaio 2034.2 Devono presentare all’UFCOM:a. un piano sull’attuazione dei provvedimenti secondo gli articoli 94a, 96h e 96i entro il 31 gennaio 2027; b. un rapporto intermedio ogni anno, la prima volta il 31 gennaio 2028 e l’ultima volta il 31 gennaio 2034.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2026.
14 gennaio 2026 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin |