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Costituzione del Cantone dei Grigioni

del 14.09.2003 (stato 01.01.2025)

Preambolo

Noi, Popolo del Cantone dei Grigioni,

coscienti della nostra responsabilità dinanzi a Dio e nei confronti del prossimo e del creato,

risoluti a salvaguardare la libertà, la pace e la dignità umana, a garantire la democrazia e lo Stato di diritto, a promuovere la prosperità e la giustizia sociale e a conservare un ambiente sano per le generazioni future,

con l'intenzione di promuovere il trilinguismo e la varietà culturale e di conservarli quale parte del patrimonio storico,

ci diamo la seguente Costituzione:[1]

1. Disposizioni generali e principi che regolano l'operato dello Stato

Art. 1 Il Cantone dei Grigioni

Il Cantone dei Grigioni è uno Stato di diritto fondato sulla libertà, sulla democrazia e sulla solidarietà sociale.

Art. 2 Relazioni con la Confederazione, con i cantoni e con l'estero

Il Cantone dei Grigioni è un cantone autonomo della Confederazione svizzera.

Sostiene la Confederazione nell'adempimento dei suoi compiti.

Collabora con gli altri cantoni e con le nazioni limitrofe.

Promuove la comprensione e gli scambi tra le diverse parti del Paese e le comunità linguistiche della Svizzera.

Art. 3 Lingue

Il tedesco, il romancio e l'italiano sono le lingue cantonali e ufficiali equivalenti dei Grigioni.

Il Cantone e i comuni sostengono e prendono i provvedimenti necessari per la salvaguardia e l'incentivazione delle lingue romancia e italiana. Essi promuovono la comprensione e gli scambi fra le comunità linguistiche.

I comuni determinano le loro lingue ufficiali e scolastiche nel quadro delle loro competenze e in cooperazione con il Cantone. Al riguardo essi prestano attenzione alla composizione linguistica tradizionale e hanno riguardo per le minoranze linguistiche autoctone. *

Art. 4 Separazione e limitazione dei poteri

La struttura dello Stato e l'esercizio del potere statale si basano sui principi della separazione e della limitazione dei poteri.

Le autorità cooperano, nei limiti delle proprie competenze, ai fini dell'adempimento degli obiettivi dello Stato.

Art. 5 Stato di diritto

Il diritto funge da fondamento e da limite dell'attività dello Stato.

L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo.

Le autorità e i privati agiscono secondo il principio della buona fede.

Art. 6 Responsabilità individuale e sociale

Ogni persona si assume la responsabilità per se stessa nonché la corresponsabilità per la collettività e per la salvaguardia delle basi di vita.

2. Diritti fondamentali e obiettivi sociali

Art. 7 Diritti fondamentali e obiettivi sociali

I diritti fondamentali e gli obiettivi sociali sono garantiti nell'ambito della Costituzione federale e dei trattati internazionali vincolanti per la Svizzera.

Art. 8 Garanzie procedurali e tutela giuridica

Le garanzie procedurali e la tutela giuridica sono assicurate nell'ambito della Costituzione federale e dei trattati internazionali vincolanti per la Svizzera.

3. Diritti politici

3.1. Disposizioni generali

Art. 9 Diritto di voto e di elezione

Il diritto di voto e di elezione spetta a tutte le persone di cittadinanza svizzera che hanno compiuto il diciottesimo anno di età e che abitano nel Cantone.

Sono escluse dal diritto di voto e di elezione le persone che a causa di durevole incapacità di discernimento sono sottoposte a curatela generale o sono rappresentate da una persona che hanno designato con mandato precauzionale. *

La legge disciplina il diritto di voto e di elezione delle svizzere e degli svizzeri all'estero per questioni cantonali.

I comuni possono conferire, in conformità al diritto comunale, alle svizzere e agli svizzeri all'estero rispettivamente alle straniere e agli stranieri il diritto di voto nonché il diritto di eleggere e di essere eletta o eletto per questioni comunali.

Art. 10 Principi di elezione e di votazione

Il diritto di elezione e di voto è garantito secondo la forma del suffragio universale, libero, diretto e segreto e nel rispetto del principio di uguaglianza. Restano riservate le votazioni per alzata di mano in occasione di assemblee comunali. *

I progetti in votazione devono essere semplici e comprensibili. Devono essere garantite una formazione e una manifestazione autentiche della volontà popolare.

Art. 11 Competenze d'elezione

Le e gli aventi diritto di voto eleggono:

1. i membri del Gran Consiglio nonché le loro e i loro supplenti;
2. i membri del Governo;
3. i membri grigioni del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati;
4. * i membri dei tribunali regionali;
5. *
6. *
7. i membri delle autorità comunali, a norma di legge;
8. altre autorità e altre detentrici e altri detentori di cariche, a norma di legge.

3.2. Iniziativa popolare

Art. 12 Oggetto

4000 aventi diritto di voto o un settimo dei comuni possono chiedere, mediante un'iniziativa, la revisione totale o parziale della Costituzione cantonale.

3000 aventi diritto di voto o un ottavo dei comuni possono chiedere, mediante un'iniziativa:

1. l'emanazione, la modifica o l'abrogazione di una legge o di un decreto sottoposto a votazione popolare ai sensi della Costituzione cantonale;
2. l'inoltro di un'iniziativa cantonale all'Assemblea federale.

Art. 13 Forma

Un'iniziativa può essere inoltrata sotto forma di proposta generica o di progetto elaborato.

Un'iniziativa per la revisione totale della Costituzione cantonale o per l'elaborazione di un decreto può essere inoltrata solo sotto forma di proposta generica.

Art. 14 Nullità

Un'iniziativa è nulla in tutto o in parte se:

1. non salvaguarda l'unità della forma o della materia;
2. è in contrapposizione evidente al diritto di rango superiore;
3. è inattuabile;
4. prevede un effetto retroattivo inconciliabile con i principi dello Stato di diritto.

Una dichiarazione di nullità parziale è possibile solo se la volontà delle promotrici e dei promotori non viene in tal modo alterata e se la proposta rimane sensata nel suo insieme.

Il Gran Consiglio decide in merito alla nullità. Il relativo decreto può essere impugnato dinanzi al Tribunale d'appello. *

Art. 15 Procedura

Un'iniziativa popolare e un progetto elaborato, basato su una proposta generica, devono essere sottoposti al voto del Popolo o a referendum facoltativo entro due anni dal loro inoltro. Il Gran Consiglio può prorogare questo termine di sei mesi.

Il Gran Consiglio può opporre un controprogetto a ogni iniziativa.

L'iniziativa e il controprogetto sono posti in votazione contemporaneamente.

3.3. Referendum

Art. 16 Referendum obbligatorio

Sottostanno al voto del Popolo:

1. le modifiche della Costituzione cantonale;
2. la stipulazione, la modifica o la denuncia di convenzioni intercantonali e internazionali con contenuto modificante la Costituzione cantonale;
3. le iniziative popolari che il Gran Consiglio non approva o alle quali oppone un controprogetto;
4. i decreti del Gran Consiglio in merito a nuove spese uniche di oltre dieci milioni di franchi e a nuove spese annualmente ricorrenti di oltre un milione di franchi;
5. i decreti del Gran Consiglio concernenti le questioni di principio ai sensi dell'articolo 19 capoverso 1;
6. *

Art. 17 Referendum facoltativo

Su richiesta di 1500 aventi diritto di voto o di un decimo dei comuni sono sottoposti al voto del Popolo:

1. l'emanazione, la modifica o l'abrogazione di leggi;
2. la stipulazione, la modifica o la denuncia di convenzioni intercantonali e internazionali con contenuto modificante le leggi;
3. i decreti del Gran Consiglio in merito a nuove spese uniche fra un milione e dieci milioni di franchi nonché a nuove spese annualmente ricorrenti fra 300 000 franchi e un milione di franchi.

Il Gran Consiglio può sottoporre a referendum facoltativo decreti di sua esclusiva e definitiva competenza. I decreti concernenti il tasso fiscale, il preventivo, il conto annuale, nonché le competenze giudiziarie e le elezioni non possono essere sottoposti a referendum.

La domanda di svolgimento della votazione popolare dev'essere inoltrata entro 90 giorni dalla pubblicazione ufficiale del decreto.

Art. 18 Diritto d'urgenza

Le leggi, la cui entrata in vigore non può essere ritardata, possono essere dichiarate immediatamente in vigore, se il Gran Consiglio ne decreta l'urgenza con una maggioranza di due terzi dei suoi membri.

Esse sottostanno al referendum facoltativo susseguente.

Art. 19 Questioni di principio e varianti

Il Gran Consiglio può decretare votazioni popolari su questioni di principio.

Può proporre una variante ad un progetto sottoposto al referendum obbligatorio o facoltativo.

Se la votazione popolare ha luogo, devono essere sottoposte alle e agli aventi diritto di voto, oltre al progetto principale, anche la variante. La variante decade, qualora la votazione popolare non abbia luogo.

3.4. Partiti politici

Art. 20 Funzione

I partiti politici cooperano alla formazione dell'opinione e della volontà popolari.

A tale scopo essi possono essere sostenuti dal Cantone e dai comuni, se nei loro obiettivi e nella loro organizzazione rispecchiano i principi democratici e dello Stato di diritto.

4. Autorità cantonali *

4.1. Disposizioni generali

Art. 21 Eleggibilità

Può essere eletto nelle autorità cantonali nonché nel Consiglio degli Stati chiunque abbia diritto di voto nel Cantone. La legge può prevedere che il requisito di eleggibilità debba essere soddisfatto soltanto al momento dell'assunzione della carica. *

Nella legge è possibile prescindere dal requisito del domicilio quale requisito di eleggibilità per i membri delle autorità giudiziarie. *

Altri requisiti di eleggibilità per i membri di autorità cantonali nonché le condizioni di assunzione del personale statale sono disciplinati tramite legge. *

La legge disciplina la sospensione e la destituzione di membri di autorità cantonali. *

Art. 22 Incompatibilità

Nessuno può rivestire una carica in seno alla propria autorità di impugnazione cantonale o alla propria autorità di vigilanza diretta. La legge può prevedere delle deroghe. *

I membri del Governo e delle autorità giudiziarie nonché il personale cantonale impiegato a tempo pieno e a titolo principale non possono essere membri del Gran Consiglio.

Una o un giudice non può essere membro del Governo. *

I membri del Governo e i membri delle autorità giudiziarie impiegati a tempo pieno non possono essere eletti nell'Assemblea federale o nel Tribunale federale. *

La legge disciplina altri casi di incompatibilità relativi a cariche e compiti, regola l'esclusione per legami di parentela nonché le eccezioni.

Art. 23 Durata del mandato

I membri del Gran Consiglio e del Governo, i membri ordinari delle autorità giudiziarie nonché i membri del Consiglio degli Stati sono eletti per una durata di quattro anni. *

Art. 24 Immunità

I membri del Gran Consiglio e del Governo non incorrono giuridicamente in alcuna responsabilità per quanto da loro dichiarato in Gran Consiglio e nelle relative commissioni.

La legge può prevedere altri tipi di immunità ed estenderla ad altre persone.

Art. 25 Informazione

Le autorità e i tribunali informano regolarmente il pubblico sulle loro attività.

Art. 26 Responsabilità dello Stato

Il Cantone, le regioni e i comuni nonché le altre corporazioni di diritto pubblico e gli altri istituti autonomi rispondono, indipendentemente dalla colpa, dei danni che i loro organi e le persone a loro sottoposte hanno illecitamente causato nell'esercizio delle attività connesse al servizio. *

La legge può prevedere deroghe come pure una responsabilità fondata sull'equità per danni causati da un atto lecito.

4.2. Il Gran Consiglio

4.2.1. Organizzazione

Art. 27 Composizione ed elezione

Il Gran Consiglio è composto di 120 membri.

L'elezione avviene secondo il sistema proporzionale. La legge può prevedere dei quorum e una clausola maggioritaria. *

Il Cantone è suddiviso in al massimo 39 circondari elettorali. La legge disciplina l'appartenenza dei comuni ai circondari elettorali, nonché le conseguenze di aggregazioni di comuni sul numero di circondari elettorali. *

I seggi sono ripartiti tra i circondari elettorali in proporzione alla popolazione svizzera ivi residente.

La legge disciplina la designazione delle e dei supplenti.

Art. 28 Statuto dei membri del Gran Consiglio

I membri del Gran Consiglio deliberano e votano senza istruzioni.

Riservato il segreto professionale, sono tenuti a rendere pubblici i loro legami con gruppi di interesse.

Nei confronti dell'Amministrazione beneficiano dei diritti speciali all'informazione e alla consultazione di atti, previsti tramite legge o ordinanza.

Art. 29 Carattere pubblico delle sedute

Di regola le sedute del Gran Consiglio sono pubbliche.

4.2.2. Compiti

Art. 30 Principio

Il Gran Consiglio esercita l'autorità suprema con riserva dei diritti popolari. Esso è l'autorità legislativa e l'istanza suprema di vigilanza.

Art. 31 Legiferazione

Tutte le disposizioni importanti devono essere emanate dal Gran Consiglio sotto forma di legge.

Sono considerate importanti in particolare le disposizioni per le quali la Costituzione cantonale prevede l'emanazione di una legge nonché le disposizioni concernenti:

1. lo scopo e l'estensione delle limitazioni dei diritti fondamentali;
2. la cerchia delle e dei contribuenti, l'oggetto e le basi di calcolo dei tributi, per quanto essi non siano di natura irrisoria;
3. lo scopo, il contenuto e l'entità di importanti prestazioni statali;
4. i principi della suddivisione dei compiti tra Cantone e comuni;
5. * i principi relativi all'organizzazione e ai compiti delle autorità cantonali;
6. il tipo e l'ampiezza della delega di compiti derivanti dalla sovranità e di altri importanti compiti pubblici a enti esterni all'Amministrazione cantonale.

La validità delle leggi può essere limitata. Prima di essere prorogate, le leggi vanno esaminate circa la loro efficacia.

Art. 32 Ulteriori competenze normative

Qualora non sia prescritto un atto legislativo sotto forma di legge, il Gran Consiglio può emanare ordinanze nella misura in cui vi sia espressamente autorizzato dalla legge.

Approva tutte le convenzioni intercantonali e internazionali, sempre che la loro approvazione non sia di esclusiva competenza del Governo.

Il Gran Consiglio dev'essere adeguatamente coinvolto nella preparazione di importanti convenzioni intercantonali e internazionali.

Art. 33 Vigilanza e alta vigilanza

Il Gran Consiglio esercita la vigilanza sul Governo nonché sul Tribunale d'appello e sul Tribunale della magistratura. *

Gli compete l'alta vigilanza sull'Amministrazione, sugli altri settori della giustizia e su altri enti che svolgono compiti pubblici.

Art. 34 Programmazione governativa

Il Gran Consiglio emana gli obiettivi politici e le linee guida di ordine superiore.

Esamina il programma governativo, il piano finanziario e altri programmi politici fondamentali del Governo.

Può prendere decisioni sull'attuazione del programma e affidare mandati al Governo.

Art. 35 Finanze

Il Gran Consiglio fissa il preventivo tenendo conto del piano finanziario e approva il conto annuale. La legge può prevedere delle deroghe. *

Determina l'ammontare delle imposte in conformità alla legislazione fiscale.

Decide in via definitiva in merito a nuove spese uniche fino a un milione di franchi e a nuove spese annualmente ricorrenti fino a 300 000 franchi.

Art. 36 Elezioni

Il Gran Consiglio elegge:

1. i suoi organi e le sue commissioni;
2. la presidenza del Governo;
3. * i membri del Tribunale d'appello e del Tribunale della magistratura;
4. altre e altri titolari di mandati, a norma di legge.

Art. 37 Domande di grazia

Il Gran Consiglio delibera sulle domande di grazia. La legge può demandare al Governo questa competenza.

4.3. Il Governo

4.3.1. Organizzazione

Art. 38 Composizione

Il Governo è composto di cinque membri.

Prende e difende le proprie decisioni collegialmente.

Art. 39 Elezione

Il Governo è eletto secondo il sistema maggioritario.

Il territorio cantonale forma un unico circondario elettorale.

La rielezione è ammessa per due volte.

Art. 40 Presidenza

Il Gran Consiglio elegge per il periodo di un anno la o il presidente e la o il vicepresidente del Governo, scegliendole o scegliendoli tra i suoi membri.

Art. 41 Attività accessoria e rappresentanza degli interessi

Ai membri del Governo non è permesso esercitare alcuna attività accessoria.

Previa approvazione del Governo è ammessa la rappresentanza del Cantone all'interno di organi di società o di organizzazioni sostenute dal Cantone o a cui esso partecipa. La legge può prevedere ulteriori deroghe.

4.3.2. Compiti

Art. 42 Compiti del Governo

Riservate le competenze delle e degli aventi diritto di voto e del Gran Consiglio, il Governo pianifica, fissa e coordina gli obiettivi e l'impiego dei mezzi per l'attività dello Stato.

Allestisce regolarmente un programma di Governo.

Cura l'esecuzione delle leggi, delle ordinanze e dei decreti del Gran Consiglio.

Rappresenta il Cantone dentro e fuori i suoi confini.

Art. 43 Direzione dell'Amministrazione

Il Governo è preposto all'Amministrazione cantonale.

Vigila affinché l'Amministrazione operi efficientemente e in conformità alla legge e definisce, nel quadro del diritto cantonale, l'organizzazione della stessa.

Art. 44 Cooperazione in Gran Consiglio

Il Governo prepara gli oggetti da sottoporre al Gran Consiglio, per quanto quest'ultimo non li elabori autonomamente.

Sottopone al Gran Consiglio progetti di modifica della Costituzione nonché disegni di leggi, di ordinanze e di decreti.

I membri del Governo partecipano alle sedute del Gran Consiglio con funzione consultiva e possono formulare proposte.

Art. 45 Legiferazione

Il Governo emana disposizioni di minore importanza in forma di ordinanza.

È competente per la negoziazione di convenzioni intercantonali e internazionali; è pure competente per la loro stipulazione, per quanto esse rientrino nella sua competenza normativa.

Art. 46 Finanze

Il Governo elabora il piano finanziario e trasmette il preventivo e il conto annuale al Gran Consiglio.

Art. 47 Altri compiti

Ulteriori compiti del Governo sono segnatamente:

1. la cura delle relazioni con la Confederazione e gli altri cantoni nonché con le nazioni limitrofe, tenendo conto di eventuali prese di posizione del Gran Consiglio;
2. le nomine che non sono state delegate ad altre autorità;
3. il resoconto annuale, all'attenzione del Gran Consiglio, sull'attività del Governo e dell'Amministrazione;
4. la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblici;
5. la vigilanza sulle corporazioni di diritto pubblico nonché su altri enti che svolgono compiti pubblici di carattere cantonale.

Art. 48 Situazioni straordinarie

Il Governo può, senza base legale, emanare ordinanze o decreti per far fronte a gravi turbamenti della sicurezza pubblica, già esistenti o imminenti, come pure a situazioni d'emergenza sociale.

Tali ordinanze e decreti devono essere approvati dal Gran Consiglio e perdono di validità al più tardi entro un anno dalla loro entrata in vigore.

4.3.3. Amministrazione

Art. 49 Dipartimenti e Cancelleria dello Stato

L'Amministrazione cantonale è strutturata in dipartimenti secondo i campi di attività. Il Governo disciplina i settori di competenza dei dipartimenti tramite ordinanza.

La Cancelleria dello Stato è lo stato maggiore con funzione di organo di coordinamento e di collegamento generale fra il Gran Consiglio, il Governo e l'Amministrazione.

Art. 50 Altri enti che svolgono compiti pubblici

Il Cantone può affidare compiti pubblici a enti esterni all'Amministrazione cantonale.

Devono essere garantite una vigilanza sufficiente, una cooperazione appropriata del Gran Consiglio e la protezione giuridica. *

Qualora non sia prescritto un atto legislativo sotto forma di legge, gli istituti autonomi di diritto pubblico cantonale possono emanare ordinanze, nella misura in cui vi siano espressamente autorizzati dalla legge. *

4.4. Autorità giudiziarie *

Art. 51 Indipendenza e imparzialità

Sono garantite l'indipendenza e l'imparzialità delle autorità giudiziarie. Nella loro giurisprudenza le autorità giudiziarie sono vincolate unicamente al diritto. *

Fatte salve le competenze del Gran Consiglio, l'amministrazione della giustizia compete alle autorità giudiziarie. *

… *

… *

Art. 51a * Finanze, cooperazione in Gran Consiglio e legislazione

Il Tribunale d'appello sottopone al Gran Consiglio per approvazione il progetto di preventivo, nonché il conto annuale e il rapporto di gestione. *

Esso può rivolgersi al Gran Consiglio per proporre modifiche della Costituzione e di leggi concernenti l'amministrazione della giustizia. *

La o il presidente del Tribunale d'appello prende parte alle sedute del Gran Consiglio sul preventivo, sul conto annuale e sul rapporto di gestione nonché su progetti normativi proposti dal Tribunale d'appello. La o il presidente ha voto consultivo e può presentare proposte. *

Qualora non sia prescritta la forma di legge, i tribunali possono emanare ordinanze nell'ambito dell'amministrazione della giustizia, se sono espressamente autorizzati dalla legge a farlo. *

Art. 52 Vigilanza sulla giustizia

Il Tribunale d'appello esercita la vigilanza sulla giustizia civile, sulla giustizia penale e sulla giustizia amministrativa, nella misura in cui queste competano alle autorità giudiziarie. La legge può attribuire ulteriori compiti di vigilanza al Tribunale d'appello. *

Il Gran Consiglio esercita la vigilanza sul Tribunale d'appello e sul Tribunale della magistratura nonché l'alta vigilanza sulle autorità soggette alla vigilanza del Tribunale d'appello. *

La vigilanza e l'alta vigilanza sulle autorità giudiziarie si limitano all'amministrazione della giustizia. *

Art. 53 Carattere pubblico dei dibattimenti in tribunale

Per quanto la legge non preveda deroghe, i dibattimenti fra le parti in tribunale sono pubblici.

Art. 54 Giurisdizione civile e penale

La giurisdizione civile e penale è esercitata:

1. * dal Tribunale d'appello;
2. * dai tribunali regionali quali tribunali cantonali inferiori;
3. *
4. * dal giudice cantonale dei provvedimenti coercitivi;
5. * dalle autorità di conciliazione.

Art. 55 Giurisdizione costituzionale e amministrativa

La giurisdizione amministrativa viene esercitata: *

1. * dal Tribunale d'appello;
2. * dal Tribunale della magistratura;
3. * da altri tribunali amministrativi speciali.

In veste di corte costituzionale, il Tribunale d'appello giudica: *

1. i ricorsi per violazione di diritti costituzionali e politici nonché per violazione del principio della preminenza del diritto di rango superiore;
2. * i ricorsi per violazione dell'autonomia dei comuni e di altri enti di diritto pubblico, nonché delle Chiese riconosciute dallo Stato.

Nelle pratiche di diritto costituzionale le leggi e le ordinanze possono essere sia impugnate direttamente sia esaminate in caso di applicazione.

Art. 56 Ulteriori autorità giudiziarie e extragiudiziarie

Tramite legge possono essere istituite ulteriori autorità giudiziarie e extragiudiziarie.

4.5. Esercizio di diritti di cooperazione nella confederazione

Art. 57 Consiglio degli Stati

Il Consiglio degli Stati è eletto secondo il sistema maggioritario. Le elezioni del Consiglio degli Stati hanno luogo contemporaneamente a quelle del Consiglio nazionale.

Il territorio cantonale forma un unico circondario elettorale.

Art. 58 Referendum cantonale

Il Gran Consiglio o il Governo possono, a nome del Cantone, esigere che leggi federali, decreti federali come pure convenzioni internazionali siano sottoposti a votazione popolare.

Art. 59 Iniziativa cantonale

Il Gran Consiglio o il Governo possono, a nome del Cantone, inoltrare all'Assemblea federale un'iniziativa cantonale.

L'inoltro di un'iniziativa cantonale può essere chiesto anche mediante un'iniziativa popolare.

5. Struttura del Cantone

5.1. comuni e collaborazione fra comuni

5.1.1. Tipi di comune

Art. 60 Comuni politici

I comuni politici sono corporazioni del diritto pubblico cantonale con personalità giuridica propria. Sono costituiti dall'insieme delle persone domiciliate nel proprio territorio.

Sono competenti per tutte le questioni locali che non spettano ai comuni patriziali.

Art. 61 Comuni patriziali

I comuni patriziali sono costituiti dalle cittadine e dai cittadini originari del comune e ivi domiciliati.

Lo stato giuridico, i compiti e l'organizzazione dei comuni patriziali nonché l'unione con il comune politico sono stabiliti dalla legge.

5.1.2. Collaborazione e aggregazione fra comuni

Art. 62 Collaborazione fra comuni

Per assolvere i propri compiti, i comuni possono collaborare con altri comuni o altre organizzazioni. La legge prevede che i comuni possano essere obbligati a collaborare fra di loro.

La legge regola la collaborazione fra comuni nonché la delega di compiti all'esterno e garantisce i diritti politici di cogestione.

Art. 63 Aggregazione

L'aggregazione di comuni è regolata dalla legge.

Art. 64 Incentivazione della collaborazione e dell'aggregazione fra comuni

Il Cantone promuove la collaborazione e l'aggregazione fra comuni per garantire l'assolvimento appropriato ed economico dei loro compiti.

5.1.3. Stato giuridico e organizzazione

Art. 65 Autonomia comunale

L'autonomia dei comuni è garantita. Il diritto cantonale ne fissa i limiti.

I comuni sono in particolare legittimati a definire la propria organizzazione, a istituire le proprie autorità e la propria amministrazione come pure a regolare in modo autonomo il proprio assetto finanziario.

Art. 66 Organi

Organi obbligatori dei comuni politici sono:

1. l'insieme delle e degli aventi diritto di voto che esercitano i loro diritti politici nell'assemblea comunale o con la votazione per urna;
2. l'autorità esecutiva;
3. altre autorità a norma di legge.

I comuni possono prevedere che l'assemblea comunale sia sostituita o affiancata da una forma di parlamento comunale.

Art. 67 Vigilanza

Il Governo esercita la vigilanza sui comuni e sugli organi responsabili della collaborazione fra comuni.

La vigilanza si limita al controllo della legalità, salvo diversa disposizione di legge.

Un comune può essere sottoposto a curatela in gravi casi di amministrazione irregolare.

5.2. Regioni *

5.2.1. Suddivisione del territorio cantonale

Art. 68 Regioni *

Il Cantone è suddiviso nelle regioni seguenti: *

1. * Albula;
2. * Bernina;
3. * Engiadina Bassa/Val Müstair;
4. * Imboden;
5. * Landquart;
6. * Maloja;
7. * Moesa;
8. * Plessur;
9. * Prättigau/Davos;
10. * Surselva;
11. * Viamala.

La legge disciplina l'appartenenza dei comuni alle regioni. *

5.2.2. Stato giuridico e compiti

Art. 71 Regioni *

Le regioni sono corporazioni del diritto pubblico cantonale e assolvono esclusivamente i compiti loro assegnati dal Cantone o dai comuni. *

L'organizzazione delle regioni e i diritti politici si conformano alla legge. *

Le regioni costituiscono le circoscrizioni giudiziarie per i tribunali regionali. *

5.2.3. Organizzazione e vigilanza

Art. 74 Vigilanza

Il Governo esercita, nei limiti previsti dal diritto cantonale, la vigilanza sulle regioni. Fa eccezione la vigilanza sulla giustizia. *

Per quanto attiene ai compiti che i comuni hanno delegato alle regioni, la vigilanza si limita al controllo della legalità, salvo diversa disposizione di legge. *

6. Compiti pubblici

6.1. Disposizioni generali

Art. 75 Principi

Il Cantone e i comuni promuovono il benessere e la sicurezza sociale della popolazione, della famiglia e dell'individuo.

Si impegnano affinché tutti abbiano pari opportunità, segnatamente a favore della uguaglianza fra donna e uomo.

Sostengono l'iniziativa privata fissando condizioni quadro favorevoli.

Nell'adempimento di compiti pubblici devono essere rispettate le basi di vita naturali.

Art. 76 Competenza e collaborazione

Il Cantone e i comuni assolvono i compiti di interesse pubblico, per quanto l'offerta privata non sia sufficiente. I compiti sono stabiliti dalla costituzione e dalla legge.

Il Cantone, le regioni e i comuni cooperano fra loro nell'adempimento dei compiti pubblici. Nel limite del possibile si deve favorire la collaborazione con i privati. *

Art. 77 Adempimento decentralizzato dei compiti

Il Cantone adempie ai compiti pubblici in maniera decentralizzata, se lo consentono in particolare il tipo di compiti, l'impiego economico delle risorse o l'assolvimento efficace dei compiti.

Art. 78 Esame dei compiti

I compiti pubblici devono essere periodicamente esaminati in base ai criteri della necessità, dell'efficacia e della possibilità di finanziamento.

6.2. Garanzia dell'ordine pubblico

Art. 79 Ordine pubblico e sicurezza

Il Cantone e i comuni garantiscono l'ordine e la sicurezza pubblici.

Adottano misure per la protezione della popolazione da catastrofi e per il mantenimento delle funzioni importanti dello Stato in situazioni di emergenza.

6.3. Pianificazione territoriale, ambiente, energia, trasporti e telecomunicazioni

Art. 80 Pianificazione territoriale

Il Cantone e i comuni mirano ad uno sfruttamento ed uno sviluppo adeguato, economico, coordinato e sostenibile del territorio cantonale, tenendo conto delle esigenze di uomini e ambiente nonché dell'insediamento decentrale.

Art. 81 Protezione dell'ambiente nonché protezione della natura e del patrimonio culturale

Il Cantone disciplina l'esecuzione del diritto federale sulla protezione dell'uomo e del suo ambiente naturale da effetti nocivi e molesti. I costi di prevenzione e di eliminazione sono a carico di chi li provoca.

Il Cantone e i comuni provvedono alla salvaguardia e alla protezione della fauna e della flora nonché dei loro spazi vitali.

Definiscono misure per la salvaguardia e la protezione di paesaggi e insediamenti, di siti storici nonché di beni naturali e culturali di valore.

Art. 82 Infrastruttura

Il Cantone e i comuni garantiscono un approvvigionamento idrico ed energetico del territorio cantonale, il collegamento con le vie di comunicazione nonché la telecomunicazione adeguati.

Promuovono un approvvigionamento di energia sicuro, sufficiente e rispettoso dell'ambiente, il suo impiego parsimonioso e razionale nonché l'utilizzazione di energie rinnovabili.

Provvedono ad una regolamentazione della circolazione che corrisponde ai bisogni, rispettosa dell'ambiente ed economica e promuovono i trasporti pubblici.

Il Cantone promuove la collaborazione fra i comuni e le regioni e garantisce la perequazione finanziaria.

Art. 83 Acque

Il Cantone esercita la vigilanza sulle acque pubblice e private. Disciplina lo sfruttamento delle acque nonché della forza idrica.

La sovranità sulle acque pubbliche spetta ai comuni.

Art. 83a * Partecipazioni in centrali a carbone

Il Cantone non partecipa in società che effettuano investimenti in centrali a carbone. Nei limiti delle proprie possibilità giuridiche e politiche, il Cantone provvede affinché le società con partecipazione del Cantone rinuncino a investimenti in centrali a carbone.

6.4. Economia

Art. 84 Politica economica

Il Cantone e i comuni creano condizioni quadro favorevoli ad un'economia efficiente e sostenibile. Promuovono attivamente l'economia.

Promuovono gli sforzi dell'economia in vista della creazione e del mantenimento di posti di lavoro.

Sostengono misure a favore della riqualificazione, del prefezionamento e del reinserimento professionale nonché della conciliabilità di lavoro e famiglia.

Essi adottano misure per mantenere al livello più basso possibile la densità normativa e l'onere amministrativo per le imprese, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI). *

Art. 85 Regalie e monopoli

I diritti di regalia del Cantone sono:

1. il monopolio del sale;
2. la regalia della caccia;
3. la regalia della pesca.

La regalia delle miniere è un diritto di regalia dei comuni.

I diritti di regalia danno diritto esclusivo allo sfruttamento. Il Cantone rispettivamente il comune può esercitare esso stesso il diritto allo sfruttamento o demandarlo a terzi.

Se l'interesse pubblico lo richiede, il Cantone può costituire ed esercitare monopoli tramite legge.

Restano riservati diritti privati preesistenti.

6.5. Affari sociali, salute e famiglia

Art. 86 Integrazione

Il Cantone e i comuni provvedono a una sufficiente assistenza, un sostegno e ad una reintegrazione di persone bisognose di aiuto.

Promuovono l'integrazione sociale e professionale di persone svantaggiate a causa di un handicap, di una malattia o per altri motivi.

S'impegnano a favore dell'opportuna considerazione degli handicap, nella misura di quanto economicamente accettabile.

Provvedono, nella misura delle loro possibilità, a rendere edifici ed impianti pubblici accessibili ai portatori di handicap.

Art. 87 Salute

Il Cantone disciplina la sanità pubblica.

Il Cantone e i comuni provvedono ad un'adeguata, economica e sufficiente assistenza e cure mediche.

Promuovono e sostengono la prevenzione sanitaria e delle tossicodipendenze.

Art. 88 Famiglia

Il Cantone e i comuni creano condizioni quadro favorevoli alle famiglie.

6.6. Istruzione, cultura e tempo libero

Art. 89 Istruzione

L'insegnamento nelle scuole pubbliche si basa su un fondamento cristiano-umanistico. Esso è neutrale sia dal punto di vista confessionale sia da quello politico ed è improntato alla tolleranza.

Il Cantone e i comuni fanno in modo che i bambini ed i giovani ricevano un'istruzione scolastica di base adeguata alle loro capacità. Promuovono, tramite un'offerta formativa adeguata, l'integrazione sociale di bambini handicappati.

Il Cantone provvede all'insegnamento medio, alla formazione e al perfezionamento professionale nonché all'accesso alle scuole universitarie professionali e alle scuole superiori. A tale scopo può gestire o sostenere scuole. Bada ad un'offerta decentralizzata di scuole medie e professionali e promuove le scuole universitarie professionali e le scuole superiori nel Cantone.

Art. 90 Cultura e ricerca

Il Cantone e i comuni promuovono l'attività artistica, culturale e scientifica nonché lo scambio culturale, tenendo in considerazione la molteplicità linguistica e le caratteristiche regionali.

Art. 91 Attività ricreative e sport

Il Cantone e i comuni sostengono le attività ricreative ragionevoli, le attività giovanili e lo sport.

6.7. Collaborazione internazionale

Art. 92 Collaborazione transfrontaliera e aiuto umanitario

Il Cantone sostiene e promuove la collaborazione transfrontaliera.

Sostiene l'aiuto umanitario a favore di persone e popolazioni bisognose.

7. Ordinamento finanziario

Art. 93 Principi

Le risorse pubbliche devono essere impiegate in modo parsimonioso, economico ed efficace.

A media scadenza deve essere garantita una gestione finanziaria equilibrata tenendo conto dello sviluppo economico.

Ogni uscita presuppone una base legale, un decreto di concessione del credito e un'autorizzazione al pagamento.

In linea di principio le spese devono essere assunte da chi le ha causate.

Art. 94 Competenze in materia fiscale

Le competenze del Cantone e dei comuni per la riscossione delle imposte sono stabilite dalla legge.

Le competenze in materia fiscale delle Chiese riconosciute dallo Stato e dei comuni parrocchiali si conformano alle disposizioni sullo Stato e le Chiese.

Art. 95 Principi dell'imposizione

Per quanto lo ammetta il tipo di imposta, nella sua determinazione si devono osservare i principi della generalità, dell'uguaglianza e della capacità economica.

Nel calcolo delle imposte occorre preservare chi è finanziariamente debole, mantenere la volontà contributiva, promuovere la previdenza individuale e salvaguardare la concorrenzialità.

La doppia imposizione intercomunale è proibita.

Art. 96 Perequazione finanziaria

Il Cantone attua la perequazione finanziaria.

La perequazione finanziaria mira a creare condizioni equilibrate dell'onere fiscale e delle prestazioni dei comuni e delle regioni.

La legge può prevedere contributi supplementari per ridurre gli squilibri regionali, per consentire a un comune o a una regione di svolgere particolari funzioni o per promuovere determinati compiti.

Art. 97 Vigilanza sulle finanze

Il Gran Consiglio esercita la vigilanza sulle finanze. In questo suo compito viene coadiuvato da un organo di controllo indipendente.

8. Stato e Chiese

Art. 98 Chiese riconosciute dallo Stato e comuni parrocchiali

La Chiesa evangelica-riformata e la Chiesa cattolica-romana sono corporazioni riconosciute dal diritto pubblico.

La Chiesa evangelica-riformata di Stato e i loro comuni parrocchiali nonché la Chiesa cattolica di Stato sono corporazioni di diritto pubblico.

La legge può conferire lo statuto di diritto pubblico ad altre comunità religiose.

Art. 99 Autonomia

Le Chiese riconosciute dallo Stato e i loro comuni parrocchiali sono autonomi nella loro gestione nei limiti del diritto cantonale.

Sono legittimate a riscuotere imposte di culto dai loro membri in conformità ai principi vigenti per i comuni.

Ai comuni parrocchiali compete il diritto di nominare e licenziare i propri religiosi.

Il Cantone esercita l'alta vigilanza sull'impiego legale delle risorse finanziarie e sul rispetto dell'ordinamento giuridico.

A norma di legge esso può riscuotere un'imposta di culto dalle persone giuridiche.

Art. 100 Comunità religiose di diritto privato

Le altre comunità religiose sottostanno al diritto privato.

9. Modifica della Costituzione cantonale

Art. 101 Revisione totale e parziale

La Costituzione cantonale può essere sottoposta in qualsiasi momento a revisione totale o parziale.

Una revisione parziale può avere per oggetto una sola disposizione o più disposizioni tra loro materialmente connesse.

L'avvio di una revisione totale della Costituzione cantonale è deciso dal Popolo a seguito di un'iniziativa popolare o di un decreto del Gran Consiglio.

In caso di una revisione totale il progetto costituzionale può contenere, al posto di una variante giusta l'articolo 19, una o più varianti sulle quali va votato in modo separato, precedentemente o contemporaneamente.

10. Disposizioni finali

Art. 102 Entrata in vigore

La presente Costituzione cantonale entra in vigore il 1° gennaio 2004.

Da questa data la Costituzione del Cantone dei Grigioni del 2 ottobre 1892[2] è abrogata.

Le modifiche della Costituzione cantonale del 2 ottobre 1892, che intervengono tra l'emanazione del decreto del Gran Consiglio concernente la Costituzione cantonale e la sua entrata in vigore, vengono integrate dal Gran Consiglio nella nuova Costituzione cantonale. Il relativo decreto non sottostà a referendum.

Art. 103 Validità limitata del diritto previgente

Gli atti normativi decretati da un'autorità non più competente o in una procedura non più ammessa restano in vigore.

La modifica di questi atti normativi si conforma alla presente Costituzione cantonale.

Fino all'entrata in vigore delle relative disposizioni di legge continuano a fare stato le seguenti disposizioni della Costituzione del Cantone dei Grigioni del 2 ottobre 1892:[3]

1. Art. 27 cpv. 1 e 2
2. Art. 39 cpv. 4
3. Art. 40 cpv. 5 frasi 2 e 3 nonché cpv. 6

Fino al più tardi al 31 dicembre 2008 l'articolo 38 capoverso 2 della Costituzione del Cantone dei Grigioni del 2 ottobre 1892 continua a fare stato:[4]

Art. 104 Adeguamento della legislazione

Se in base alla presente Costituzione cantonale vanno emanate nuove disposizioni di legge o va modificato il diritto vigente, ciò deve avvenire senza indugio.

Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente Costituzione cantonale, il Governo sottopone al Gran Consiglio proposte per il necessario adeguamento della legislazione.

Art. 105 Autorità e tribunali

I membri delle autorità e dei tribunali rimangono in carica fino allo scadere del loro mandato secondo il diritto previgente, riservate le seguenti eccezioni:

1. Il periodo di carica dei membri del Gran Consiglio e delle loro e dei loro supplenti è prorogato fino al 31 luglio 2006.
2. Il periodo di carica delle e dei presidenti di circolo nonché delle loro e dei loro supplenti è prorogato fino al 31 luglio 2006.
3. Il periodo di carica dei membri grigioni del Consiglio degli Stati è prorogato fino al 25 novembre 2007.

Nuove elezioni ed elezioni sostitutive sottostanno alle disposizioni della presente Costituzione cantonale.

Fino all'emanazione delle relative disposizioni legali, i membri impiegati a tempo pieno di un'autorità giudiziaria necessitano di un'autorizzazione della Commissione di giustizia del Gran Consiglio per l'esercizio di un'attività accessoria. Queste attività non devono pregiudicare l'adempimento illimitato dei doveri d'ufficio, l'indipendenza e la reputazione del Tribunale. La Commissione di giustizia può stabilire una riduzione adeguata del volume d'impiego o un obbligo di consegnare la retribuzione percepita per l'esercizio di un'attività accessoria. Le disposizioni per i membri impiegati a tempo pieno di un'autorità giudiziaria rimangono applicabili.

Fino all'emanazione delle relative disposizioni legali, per la procedura di diritto costituzionale vengono applicate per analogia le norme concernenti la procedura dinanzi al Tribunale amministrativo.

Art. 106 Diritti politici

La riuscita e la validità di iniziative popolari e di referendum, notificati alla Cancelleria dello Stato prima dell'accettazione della presente Costituzione cantonale, vengono giudicate secondo il diritto previgente.

I progetti già approvati dal Gran Consiglio al momento dell'entrata in vigore della presente Costituzione cantonale sottostanno a votazione popolare secondo il diritto previgente.

Le iniziative popolari per una revisione parziale della Costituzione cantonale previgente, inoltrate fino al momento dell'accettazione della nuova Costituzione cantonale, vengono trasformate dal Gran Consiglio in progetti di revisione parziale della nuova Costituzione cantonale.

Art. 107 Corporazioni regionali

Le organizzazioni regionali di collaborazione fra comuni che al momento dell'entrata in vigore della nuova Costituzione non sono ancora corporazioni regionali ai sensi della presente Costituzione, saranno trattati fino al 31 dicembre 2006 come corporazioni regionali.

Il consiglio di direzione delle corporazioni regionali ha il compito di presentare agli organi e ai comuni competenti entro il 31 dicembre 2004 proposte per la futura configurazione di una corporazione regionale.

Art. 108 Circoli, distretti, corporazioni regionali

I circoli che assolvono compiti loro delegati dai comuni continuano a esistere fino ad al massimo due anni dopo l'entrata in vigore della suddivisione del Cantone in regioni quali corporazioni del diritto pubblico cantonale. La durata di carica delle e dei presidenti, nonché delle e dei loro supplenti dei circoli rimanenti è prorogata fino al momento dell'abrogazione. *

Fino alla fine del 2016, i distretti costituiscono le circoscrizioni giudiziarie per la giurisdizione civile e penale. Il loro stato giuridico si conforma alla legge. *

A partire dall'entrata in vigore della suddivisione del Cantone in regioni, non sarà più ammesso assegnare compiti ai circoli e alle corporazioni regionali. *

La responsabilità dello Stato per i circoli, i distretti e le corporazioni regionali, nonché la vigilanza su di essi sono garantite per l'intera durata della loro esistenza nella misura prevista dalla Costituzione del Cantone dei Grigioni del 18 maggio 2003/14 settembre 2003. *

Egress

-

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
14.09.2003 01.01.2004 atto normativo prima versione -
26.09.2004 01.01.2005 Art. 35 cpv. 1 modifica -
24.09.2006 01.01.2007 Art. 50 cpv. 3 introduzione -
26.11.2006 01.01.2007 Art. 21 cpv. 1 modifica -
26.11.2006 01.01.2007 Art. 21 cpv. 3 modifica -
26.11.2006 01.01.2007 Art. 51a introduzione -
26.11.2006 01.01.2007 Art. 55 cpv. 2 modifica -
17.05.2009 01.01.2011 Art. 54 cpv. 1, 3. abrogazione -
29.01.2012 29.01.2012 Art. 84 cpv. 4 introduzione -
11.03.2012 01.01.2013 Art. 9 cpv. 2 modifica -
23.09.2012 01.01.2018 Art. 10 cpv. 1 modifica 2015-001
23.09.2012 01.01.2017 Art. 54 cpv. 1, 2. modifica 2015-001
23.09.2012 01.01.2018 Art. 55 cpv. 2, 2. modifica 2015-001
23.09.2012 01.01.2018 Art. 72 abrogazione 2015-001
23.09.2012 01.01.2018 Art. 73 abrogazione 2015-001
23.09.2012 01.03.2014 Art. 108 cpv. 1 introduzione -
03.03.2013 01.05.2013 Art. 16 cpv. 1, 6. abrogazione -
13.01.2015 01.01.2016 Art. 3 cpv. 3 modifica 2015-001
13.01.2015 01.01.2016 Art. 11 cpv. 1, 4. modifica 2015-001
13.01.2015 01.01.2016 Art. 11 cpv. 1, 5. abrogazione 2015-001
13.01.2015 01.01.2016 Art. 11 cpv. 1, 6. abrogazione 2015-001
13.01.2015 01.01.2016 Art. 26 cpv. 1 modifica 2015-001
13.01.2015 01.01.2016 Art. 27 cpv. 3 modifica 2015-001
13.01.2015 01.01.2016 Titolo 5.2. modifica 2015-001
13.01.2015 01.01.2016 Art. 68 modifica titolo 2015-001
13.01.2015 01.01.2016 Art. 68 cpv. 1 modifica 2015-001
13.01.2015 01.01.2016 Art. 68 cpv. 1, 1. modifica 2015-001
13.01.2015 01.01.2016 Art. 68 cpv. 1, 2. modifica 2015-001
13.01.2015 01.01.2016 Art. 68 cpv. 1, 3. modifica 2015-001
13.01.2015 01.01.2016 Art. 68 cpv. 1, 4. modifica 2015-001
13.01.2015 01.01.2016 Art. 68 cpv. 1, 5. modifica 2015-001
13.01.2015 01.01.2016 Art. 68 cpv. 1, 6. modifica 2015-001
13.01.2015 01.01.2016 Art. 68 cpv. 1, 7. modifica 2015-001
13.01.2015 01.01.2016 Art. 68 cpv. 1, 8. modifica 2015-001
13.01.2015 01.01.2016 Art. 68 cpv. 1, 9. modifica 2015-001
13.01.2015 01.01.2016 Art. 68 cpv. 1, 10. modifica 2015-001
13.01.2015 01.01.2016 Art. 68 cpv. 1, 11. modifica 2015-001
13.01.2015 01.01.2016 Art. 68 cpv. 2 modifica 2015-001
13.01.2015 01.01.2016 Art. 69 abrogazione 2015-001
13.01.2015 01.01.2016 Art. 70 abrogazione 2015-001
13.01.2015 01.01.2016 Art. 71 modifica titolo 2015-001
13.01.2015 01.01.2016 Art. 71 cpv. 1 modifica 2015-001
13.01.2015 01.01.2016 Art. 71 cpv. 2 modifica 2015-001
13.01.2015 01.01.2016 Art. 71 cpv. 3 introduzione 2015-001
13.01.2015 01.01.2016 Art. 74 cpv. 1 modifica 2015-001
13.01.2015 01.01.2016 Art. 74 cpv. 2 modifica 2015-001
13.01.2015 01.01.2016 Art. 76 cpv. 2 modifica 2015-001
13.01.2015 01.01.2016 Art. 108 cpv. 2 introduzione 2015-001
13.01.2015 01.01.2016 Art. 108 cpv. 3 introduzione 2015-001
13.01.2015 01.01.2016 Art. 108 cpv. 4 introduzione 2015-001
14.06.2015 01.11.2016 Art. 83a introduzione 2016-023
13.06.2021 01.10.2021 Art. 27 cpv. 2 modifica 2021-031
27.11.2022 01.01.2025 Art. 14 cpv. 3 modifica 2023-007
27.11.2022 01.01.2025 Titolo 4. modifica 2023-007
27.11.2022 01.01.2025 Art. 21 cpv. 1 modifica 2023-007
27.11.2022 01.01.2025 Art. 21 cpv. 1bis introduzione 2023-007
27.11.2022 01.01.2025 Art. 21 cpv. 2 modifica 2023-007
27.11.2022 01.01.2025 Art. 21 cpv. 3 modifica 2023-007
27.11.2022 01.01.2025 Art. 22 cpv. 1 modifica 2023-007
27.11.2022 01.01.2025 Art. 22 cpv. 3 modifica 2023-007
27.11.2022 01.01.2025 Art. 22 cpv. 4 modifica 2023-007
27.11.2022 01.01.2025 Art. 23 cpv. 1 modifica 2023-007
27.11.2022 01.01.2025 Art. 31 cpv. 2, 5. modifica 2023-007
27.11.2022 01.01.2025 Art. 33 cpv. 1 modifica 2023-007
27.11.2022 01.10.2023 Art. 36 cpv. 1, 3. modifica 2023-007
27.11.2022 01.01.2025 Art. 50 cpv. 2 modifica 2023-007
27.11.2022 01.01.2025 Titolo 4.4. modifica 2023-007
27.11.2022 01.01.2025 Art. 51 cpv. 1 modifica 2023-007
27.11.2022 01.01.2025 Art. 51 cpv. 2 modifica 2023-007
27.11.2022 01.01.2025 Art. 51 cpv. 3 abrogazione 2023-007
27.11.2022 01.01.2025 Art. 51 cpv. 4 abrogazione 2023-007
27.11.2022 01.07.2024 Art. 51a cpv. 1 modifica 2023-007
27.11.2022 01.01.2025 Art. 51a cpv. 1bis introduzione 2023-007
27.11.2022 01.07.2024 Art. 51a cpv. 2 modifica 2023-007
27.11.2022 01.04.2023 Art. 51a cpv. 3 modifica 2023-007
27.11.2022 01.01.2025 Art. 52 cpv. 1 modifica 2023-007
27.11.2022 01.01.2025 Art. 52 cpv. 2 modifica 2023-007
27.11.2022 01.01.2025 Art. 52 cpv. 3 modifica 2023-007
27.11.2022 01.01.2025 Art. 54 cpv. 1, 1. modifica 2023-007
27.11.2022 01.01.2025 Art. 54 cpv. 1, 2. modifica 2023-007
27.11.2022 01.01.2025 Art. 54 cpv. 1, 4. introduzione 2023-007
27.11.2022 01.01.2025 Art. 54 cpv. 1, 5. introduzione 2023-007
27.11.2022 01.01.2025 Art. 55 cpv. 1 modifica 2023-007
27.11.2022 01.01.2025 Art. 55 cpv. 1, 1. introduzione 2023-007
27.11.2022 01.01.2025 Art. 55 cpv. 1, 2. introduzione 2023-007
27.11.2022 01.01.2025 Art. 55 cpv. 1, 3. introduzione 2023-007
27.11.2022 01.01.2025 Art. 55 cpv. 2 modifica 2023-007

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 14.09.2003 01.01.2004 prima versione -
Art. 3 cpv. 3 13.01.2015 01.01.2016 modifica 2015-001
Art. 9 cpv. 2 11.03.2012 01.01.2013 modifica -
Art. 10 cpv. 1 23.09.2012 01.01.2018 modifica 2015-001
Art. 11 cpv. 1, 4. 13.01.2015 01.01.2016 modifica 2015-001
Art. 11 cpv. 1, 5. 13.01.2015 01.01.2016 abrogazione 2015-001
Art. 11 cpv. 1, 6. 13.01.2015 01.01.2016 abrogazione 2015-001
Art. 14 cpv. 3 27.11.2022 01.01.2025 modifica 2023-007
Art. 16 cpv. 1, 6. 03.03.2013 01.05.2013 abrogazione -
Titolo 4. 27.11.2022 01.01.2025 modifica 2023-007
Art. 21 cpv. 1 26.11.2006 01.01.2007 modifica -
Art. 21 cpv. 1 27.11.2022 01.01.2025 modifica 2023-007
Art. 21 cpv. 1bis 27.11.2022 01.01.2025 introduzione 2023-007
Art. 21 cpv. 2 27.11.2022 01.01.2025 modifica 2023-007
Art. 21 cpv. 3 26.11.2006 01.01.2007 modifica -
Art. 21 cpv. 3 27.11.2022 01.01.2025 modifica 2023-007
Art. 22 cpv. 1 27.11.2022 01.01.2025 modifica 2023-007
Art. 22 cpv. 3 27.11.2022 01.01.2025 modifica 2023-007
Art. 22 cpv. 4 27.11.2022 01.01.2025 modifica 2023-007
Art. 23 cpv. 1 27.11.2022 01.01.2025 modifica 2023-007
Art. 26 cpv. 1 13.01.2015 01.01.2016 modifica 2015-001
Art. 27 cpv. 2 13.06.2021 01.10.2021 modifica 2021-031
Art. 27 cpv. 3 13.01.2015 01.01.2016 modifica 2015-001
Art. 31 cpv. 2, 5. 27.11.2022 01.01.2025 modifica 2023-007
Art. 33 cpv. 1 27.11.2022 01.01.2025 modifica 2023-007
Art. 35 cpv. 1 26.09.2004 01.01.2005 modifica -
Art. 36 cpv. 1, 3. 27.11.2022 01.10.2023 modifica 2023-007
Art. 50 cpv. 2 27.11.2022 01.01.2025 modifica 2023-007
Art. 50 cpv. 3 24.09.2006 01.01.2007 introduzione -
Titolo 4.4. 27.11.2022 01.01.2025 modifica 2023-007
Art. 51 cpv. 1 27.11.2022 01.01.2025 modifica 2023-007
Art. 51 cpv. 2 27.11.2022 01.01.2025 modifica 2023-007
Art. 51 cpv. 3 27.11.2022 01.01.2025 abrogazione 2023-007
Art. 51 cpv. 4 27.11.2022 01.01.2025 abrogazione 2023-007
Art. 51a 26.11.2006 01.01.2007 introduzione -
Art. 51a cpv. 1 27.11.2022 01.07.2024 modifica 2023-007
Art. 51a cpv. 1bis 27.11.2022 01.01.2025 introduzione 2023-007
Art. 51a cpv. 2 27.11.2022 01.07.2024 modifica 2023-007
Art. 51a cpv. 3 27.11.2022 01.04.2023 modifica 2023-007
Art. 52 cpv. 1 27.11.2022 01.01.2025 modifica 2023-007
Art. 52 cpv. 2 27.11.2022 01.01.2025 modifica 2023-007
Art. 52 cpv. 3 27.11.2022 01.01.2025 modifica 2023-007
Art. 54 cpv. 1, 1. 27.11.2022 01.01.2025 modifica 2023-007
Art. 54 cpv. 1, 2. 23.09.2012 01.01.2017 modifica 2015-001
Art. 54 cpv. 1, 2. 27.11.2022 01.01.2025 modifica 2023-007
Art. 54 cpv. 1, 3. 17.05.2009 01.01.2011 abrogazione -
Art. 54 cpv. 1, 4. 27.11.2022 01.01.2025 introduzione 2023-007
Art. 54 cpv. 1, 5. 27.11.2022 01.01.2025 introduzione 2023-007
Art. 55 cpv. 1 27.11.2022 01.01.2025 modifica 2023-007
Art. 55 cpv. 1, 1. 27.11.2022 01.01.2025 introduzione 2023-007
Art. 55 cpv. 1, 2. 27.11.2022 01.01.2025 introduzione 2023-007
Art. 55 cpv. 1, 3. 27.11.2022 01.01.2025 introduzione 2023-007
Art. 55 cpv. 2 26.11.2006 01.01.2007 modifica -
Art. 55 cpv. 2 27.11.2022 01.01.2025 modifica 2023-007
Art. 55 cpv. 2, 2. 23.09.2012 01.01.2018 modifica 2015-001
Titolo 5.2. 13.01.2015 01.01.2016 modifica 2015-001
Art. 68 13.01.2015 01.01.2016 modifica titolo 2015-001
Art. 68 cpv. 1 13.01.2015 01.01.2016 modifica 2015-001
Art. 68 cpv. 1, 1. 13.01.2015 01.01.2016 modifica 2015-001
Art. 68 cpv. 1, 2. 13.01.2015 01.01.2016 modifica 2015-001
Art. 68 cpv. 1, 3. 13.01.2015 01.01.2016 modifica 2015-001
Art. 68 cpv. 1, 4. 13.01.2015 01.01.2016 modifica 2015-001
Art. 68 cpv. 1, 5. 13.01.2015 01.01.2016 modifica 2015-001
Art. 68 cpv. 1, 6. 13.01.2015 01.01.2016 modifica 2015-001
Art. 68 cpv. 1, 7. 13.01.2015 01.01.2016 modifica 2015-001
Art. 68 cpv. 1, 8. 13.01.2015 01.01.2016 modifica 2015-001
Art. 68 cpv. 1, 9. 13.01.2015 01.01.2016 modifica 2015-001
Art. 68 cpv. 1, 10. 13.01.2015 01.01.2016 modifica 2015-001
Art. 68 cpv. 1, 11. 13.01.2015 01.01.2016 modifica 2015-001
Art. 68 cpv. 2 13.01.2015 01.01.2016 modifica 2015-001
Art. 69 13.01.2015 01.01.2016 abrogazione 2015-001
Art. 70 13.01.2015 01.01.2016 abrogazione 2015-001
Art. 71 13.01.2015 01.01.2016 modifica titolo 2015-001
Art. 71 cpv. 1 13.01.2015 01.01.2016 modifica 2015-001
Art. 71 cpv. 2 13.01.2015 01.01.2016 modifica 2015-001
Art. 71 cpv. 3 13.01.2015 01.01.2016 introduzione 2015-001
Art. 72 23.09.2012 01.01.2018 abrogazione 2015-001
Art. 73 23.09.2012 01.01.2018 abrogazione 2015-001
Art. 74 cpv. 1 13.01.2015 01.01.2016 modifica 2015-001
Art. 74 cpv. 2 13.01.2015 01.01.2016 modifica 2015-001
Art. 76 cpv. 2 13.01.2015 01.01.2016 modifica 2015-001
Art. 83a 14.06.2015 01.11.2016 introduzione 2016-023
Art. 84 cpv. 4 29.01.2012 29.01.2012 introduzione -
Art. 108 cpv. 1 23.09.2012 01.03.2014 introduzione -
Art. 108 cpv. 2 13.01.2015 01.01.2016 introduzione 2015-001
Art. 108 cpv. 3 13.01.2015 01.01.2016 introduzione 2015-001
Art. 108 cpv. 4 13.01.2015 01.01.2016 introduzione 2015-001